Cassazione Penale, Sentenza n. 11037/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava per cassazione la decisione della Corte d'appello resa in sede di rinvio dopo annullamento parziale della Cassazione, deducendo violazione del divieto di "reformatio in pejus" (art. 597, co. 4, c.p.p.). In particolare si censurava che la Corte d'appello avesse aumentato la pena per la recidiva nella misura della metá (1/2) anziché di un terzo (1/3) come risultava indicato nel corpo della motivazione del Tribunale, determinando così un aggravio illegittimo della pena detentiva in assenza di impugnazione del Pubblico Ministero.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha richiamato principi consolidati secondo cui, nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della condanna per il reato più grave, il giudice del rinvio non è vincolato alla precedente quantificazione dell'aumento ex art. 81 c.p., ma, per evitare la "reformatio in pejus", non può infliggere una pena più grave, per specie e quantità, della pena base stabilita nel provvedimento annullato (fermo restando il rispetto del minimo edittale). Nel caso concreto la Corte d'appello aveva assunto come pena base mesi otto di reclusione e euro 2.000 di multa (inferiore alla precedente base considerata per il reato più grave) e aveva poi applicato l'aumento di metà per la recidiva specifica infraquinquennale, giungendo a 3 anni di reclusione ed euro 9.000 di multa. La Cassazione ha ritenuto legittima tale determinazione (anche tenendo conto di un mero errore materiale nella formulazione che indicava "un terzo"), condannando il ricorrente al pagamento delle spese e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 597 cod.proc.pen.
Richiamato il divieto di "reformatio in pejus" per il giudizio di rinvio: non è consentito peggiorare la posizione dell'imputato rispetto alla situazione derivante dalla pronuncia impugnata quando l'aggravamento deriverebbe da atti non impugnati dal pubblico ministero
art. 81 cod.pen.
Norma sugli aumenti per continuazione: la Corte ha precisato che il giudice del rinvio non è vincolato alla quantificazione precedente dell'aumento ex art. 81, comma secondo, ma deve rispettare il divieto di reformatio in peius rispetto alla pena base precedentemente individuata
DPR 309/1990, art. 73, co. 1 e 4
Richiamate in relazione al capo A) (detenzione di hashish) come norme incriminatrici applicabili alla sostanza e alle relative quantità; la Corte d'appello ha assolto il ricorrente per il capo A
DPR 309/1990, art. 73, co. 5
Richiamata in relazione al capo B) (detenzione ai fini di cessione di sostanze quali MDMA, ketamina, cocaina); la pena per questo reato è stata rideterminata in sede di rinvio
art. 110 cod.pen.
Richiamato per la concorrente composizione di reati (concorso di persone), come normativa rilevante ai fini dell'imputazione nei capi contestati
Massime di principio
- Se la Cassazione annulla la condanna relativa al reato più grave e rinvia per la rideterminazione della pena del reato residuo, il giudice del rinvio non è vincolato alla precisa quantificazione precedente dell'aumento ex art. 81 c.p., ma deve evitare di infliggere una pena più grave - per specie e quantità - rispetto alla pena base che risultava dall'originaria pronuncia annullata (principio del divieto di "reformatio in pejus").
- Il divieto di "reformatio in pejus" impedisce che, in sede di rinvio, l'imputato subisca un peggioramento della posizione sanzionatoria per effetto di determinazioni che non derivino da impugnazioni del Pubblico Ministero; tuttavia non impedisce che il giudice del rinvio ricalcoli la pena sulla base di una nuova pena base inferiore a quella annullata.
- Un errore materiale nella motivazione (es. indicazione di "un terzo" anziché "la metà") non costituisce automaticamente violazione se il giudice concretamente ha applicato la misura dell'aumento coerente con i principi di diritto e con la pena effettivamente determinata.
- In casi analoghi, se il giudice del rinvio aumenta la pena per recidiva, è necessario verificare non solo la forma espressa nella motivazione ma la concreta entità della pena inflitta, confrontandola con la pena base risultante dal provvedimento annullato per accertare l'eventuale 'peggioramento' vietato.
- Rimedio: se il giudice del rinvio ha realmente aggravato la pena in violazione del divieto di reformatio in pejus, la Cassazione può annullare e disporre nuovo rinvio o, se possibile, annullare senza rinvio e rideterminare la pena. Se la censura è manifestamente infondata la Cassazione la dichiara inammissibile e conferma la decisione impugnata.
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