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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11046/2026 del 24/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti proponevano ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli resa in sede di rinvio dopo annullamento di precedenti decisioni. Storico processuale: sentenza abbreviata del GUP di Potenza (2/9/2021) con condanne per reati di cui all'art. 74 DPR 309/1990; conferma in appello; annullamento da parte della Cassazione e rinvii (Corte di appello di Salerno e poi Napoli) per questioni relative al trattamento sanzionatorio e alla corretta valutazione di aggravanti/attenuanti. Motivi specifici: PORCELLI deduceva l'incostituzionalità dell'art. 29 cod. pen. (interdizione perpetua dai pubblici uffici) per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. e dell'art. 49 CDFUE, lamentando la presunta rigidità e sproporzione della pena accessoria; BESHIRI JOXHENS e KOSTANDIN deducevano violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. con riferimento all'art. 624 c.p.p., per omissione nella riduzione della misura degli aumenti di pena per la continuazione dopo il riconoscimento delle generiche.

La decisione

La Corte di cassazione, Terza Sezione Penale, ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Quanto a PORCELLI, il motivo (incostituzionalità art. 29 c.p.) è stato ritenuto manifestamente infondato: la norma è interpretata come un regime parametrico e graduato (interdizione temporanea o perpetua a seconda della entità della pena), lasciando al giudice la determinazione concreta della pena nell'ambito edittale, sicché non sussiste automatismo né eccessiva rigidità costituzionalmente censurabile. Quanto a BESHIRI JOXHENS e KOSTANDIN, il ricorso è inammissibile perché il principio di diritto indicato nella sentenza rescindente riguardava solo gli effetti delle attenuanti generiche sulla pena base del reato principale; gli aumenti per continuazione relativi ai reati satellite erano invece coperti da giudicato interno e pertanto non soggetti alla rideterminazione, per cui non si è configurata violazione dell'art. 624 c.p.p. Per entrambe le parti è stata dichiarata l'inammissibilità con condanna alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e disposto il versamento in via equitativa di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 29 cod. pen.

    La Corte interpreta la norma come prevedente un regime graduato dell'interdizione dai pubblici uffici (interdizione temporanea di 5 anni per condanne >=3 anni; interdizione perpetua per ergastolo o reclusione >=5 anni) e come non automatica né rigidamente applicabile, lasciando al giudice la parametrizzazione in relazione alla pena concreta.

  • art. 74 DPR 309/1990

    Norma che disciplina i reati di droga presi in considerazione; la Corte ha fatto riferimento ai commi rilevanti (1, 3, 4) nel quadro della determinazione della pena base e delle aggravanti/esclusioni, e alla necessità di motivare l'applicazione delle aggravanti.

  • art. 59, comma 2 cod. pen.

    Riferito al coefficiente di prevedibilità richiesto per l'applicazione di un'aggravante: la Corte ha richiamato la necessità di motivazione su tale coefficiente quando si invoca l'aggravante.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Disciplina l'obbligo per il giudice di uniformarsi al principio sancito dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione; la Corte ha precisato che l'obbligo vale nei limiti del principio effettivamente indicato nella sentenza rescindente e non può estendersi a parti già coperte dal giudicato interno.

  • art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Motivo di ricorso invocato dai ricorrenti (violazione di legge e vizio motivazionale), ma valutato dalla Corte come inammissibile nei termini prospettati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'onere delle spese a carico dei ricorrenti dichiarati inammissibili.

  • art. 3 Cost.; art. 27 Cost.; art. 49 CDFUE

    Norme costituzionali e sovranazionali invocate dal ricorrente PORCELLI nella censura di incostituzionalità dell'art. 29; la Corte le ha valutate e ritenuto che non sussista violazione, stante la graduazione e la parametricità della sanzione accessoria.

  • Sent. Corte Costituzionale n. 186/2000

    Citata dalla Corte in relazione alla valutazione sull'atteggiamento dei ricorrenti: la sentenza è richiamata nella valutazione che i ricorsi non siano stati proposti senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La censura di incostituzionalità contro pene accessorie previste in forma parametrica (es. interdizione perpetua) è spesso infondata se la norma prevede soglie differenziate e lascia al giudice la determinazione concreta della pena entro l'ambito edittale.
  • Se la Corte di cassazione annulla una sentenza indicando un principio limitato a specifici profili (es. effetti delle attenuanti sulla pena base del reato principale), il giudice di rinvio deve uniformarsi nei limiti di quel principio; non è tenuto a rivedere parti della decisione già coperte da giudicato interno.
  • L'esclusione di un'aggravante richiede, ove rilevante, la rideterminazione della pena per il reato più grave; tuttavia, la portata della rideterminazione dipende dalla portata dell'annullamento e da ciò che è stato effettivamente rimesso in discussione.
  • I ricorsi per cassazione manifestamente infondati o che ripropongono questioni già risolte in precedenti decisioni della stessa Corte sono normalmente dichiarati inammissibili e comportano conseguenze economiche (spese e contributo alla Cassa delle Ammende).
  • La nozione di 'uniformarsi' alla sentenza rescindente (art. 624 c.p.p.) non implica un automatismo: occorre verificare l'effettiva portata del principio di diritto indicato dalla Cassazione e rispettare il giudicato interno formatosi su altre questioni.
  • Nelle controversie sul computo di aumenti per continuazione e sull'incidenza delle attenuanti generiche, è essenziale distinguere tra la pena base del reato più grave e gli aumenti relativi ai reati satellite, perché possono seguire regole diverse in presenza di giudicato.

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