Cassazione Penale, Sentenza n. 11045/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il pubblico ministero impugnava la sentenza del GUP che, con rito abbreviato, aveva assolto gli imputati dal reato di contrabbando (art. 78 lett. a) e art. 87 del d.lgs. 26/09/2024 n.141) relativo all'introduzione in Italia di un motociclo ritenuto merce non unionale, sostenendo che il veicolo, rientrando nello spazio territoriale dell'Unione, doveva essere considerato merce extra-UE soggetta a diritti di confine. Il ricorso contestava la mancata applicazione delle norme doganali e richiamava precedente giurisprudenza (Sez. 3, n. 23401/07/03/2024). In parallelo la contestazione penale attribuiva comunque agli imputati la formazione di un certificato provvisorio di immatricolazione francese falso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Pubblico Ministero. Ha ritenuto che, dalla lettura degli atti e della contestazione, la falsità del certificato provvisorio francese era denunciata solo con riferimento al nominativo e al periodo di validità, mentre la genuinità dell'immatricolazione francese (targa provvisoria presente) non era radicalmente contestata; inoltre dagli atti risultava anche una carta di immatricolazione polacca. La Corte ha quindi ritenuto che il PM non abbia fornito elementi sufficienti a dimostrare che il motociclo fosse merce non unionale tale da integrare il reato di contrabbando; pertanto l'assoluzione dagli illeciti doganali è stata confermata e il ricorso è stato dichiarato infondato. Restano pertinenti le condanne per i reati di falsità documentale (artt. 477 e 482 c.p.) già pronunciate in primo grado.
Norme richiamate
d.lgs. 26 settembre 2024 n. 141, art. 78 lett. a)
La norma sanziona chi, omettendo la dichiarazione doganale, introduce o mette in circolazione merci non unionali; presuppone quindi che si tratti effettivamente di merce non unionale.
d.lgs. 26 settembre 2024 n. 141, art. 87
Norma rilevante in materia di diritti di confine e regime delle merci in ingresso nello spazio doganale; rilevante per valutare l'obbligo di assoggettamento a diritti all'ingresso.
Regola la partecipazione nell'autoreazione del reato (concorso di persone) e viene richiamata nella imputazione congiunta degli attori.
codice penale, artt. 477 e 482
Artt. relativi alla falsità materiale e ideologica di documenti e alla formazione di documenti falsi; la Corte ha confermato che permangono profili di responsabilità per la formazione del certificato di immatricolazione provvisorio falso.
Giurisprudenza: Sez. 3, n. 23401 del 07/03/2024 (Boujnah)
Precedente in cui la Corte aveva ritenuto che un veicolo non immatricolato in alcuno Stato UE debba essere considerato merce extra-UE all'ingresso; la Corte nel caso di specie lo distingue perché lì non vi era immatricolazione in uno Stato UE, mentre qui la contestazione non provava tale radicale assenza.
Massime di principio
- La qualifica di "merce non unionale" richiesta per il reato di contrabbando ex art. 78 lett. a) d.lgs. 141/2024 grava sulla prova dell'accusa: è necessario dimostrare che il bene non risultava immatricolato o legalmente appartenente a uno Stato UE all'atto dell'ingresso.
- La presenza di una targa provvisoria o di un certificato di immatricolazione riconducibile a uno Stato UE, anche se con anomalie sul nominativo o sul periodo di validità, può ostare alla qualificazione automatica del veicolo come merce extra-UE salvo prova della radicale falsità dell'immatricolazione o della sua radiazione/inesistenza nello Stato UE.
- La falsità parziale del certificato (es. nominativo o periodo di validità falsi) non è di per sé sufficiente a provare che il veicolo sia merce non unionale: occorrono elementi che attestino l'assenza di immatricolazione valida in uno Stato membro o che il veicolo sia stato esportato e rientrato come merce extra-UE.
- In giudizi simili la difesa deve puntare a dimostrare la genuinità, anche temporanea, dell'immatricolazione UE; l'accusa deve fornire elementi specifici e concreti sulla radicale falsità dei documenti o sulla condizione di merce extra-UE.
- Il precedente giurisprudenziale può essere richiamato ma va confrontato con le circostanze di fatto: la situazione in cui il veicolo non risulti immatricolato in nessuno Stato UE è distinta da quella in cui sia presente documentazione UE anomala ma non radicalmente falsa.
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