Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 18/03/2015 n. 5389 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate contestava la deducibilità di costi derivanti da fatture ritenute relative a operazioni inesistenti, emesse dalla società marocchina STE' D. e dalla società A.F. La CTR aveva escluso la validità dell'accertamento riguardante STE' D., ritenendo violato l'obbligo di motivazione dell'avviso per la mancata allegazione della richiesta di informazioni inviata all'autorità fiscale marocchina. L'Agenzia ha censurato tale decisione per omessa valutazione di elementi decisivi, tra cui il possesso delle fatture soltanto in fotocopia, la loro trasmissione via fax da parte di una società terza e l'assenza di pagamenti alla presunta fornitrice, nonché per erronea interpretazione dell'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'avviso.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha cassato la sentenza della CTR delle Marche e rinviato la causa alla stessa Commissione, in diversa composizione, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese. La Cassazione non ha quindi deciso definitivamente sull'effettiva inesistenza delle operazioni STE' D., ma ha stabilito che la CTR dovrà valutare anche gli elementi indiziari omessi e applicare correttamente le regole sulla motivazione dell'avviso di accertamento.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000, art. 7, comma 1

    L'obbligo di allegare gli atti richiamati sussiste quando essi siano necessari per comprendere i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione, salvo che il loro contenuto essenziale sia riprodotto nell'atto o che il contribuente ne abbia già integrale conoscenza.

    Non è necessario allegare ogni atto menzionato nell'avviso. La richiesta di informazioni inviata a un'autorità estera e rimasta senza risposta non deve essere allegata, perché è un atto meramente propedeutico e non contiene elementi utilizzati per motivare l'accertamento.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 22

    Obbligo di conservazione degli originali delle fatture e degli altri documenti relativi ai costi sostenuti nell'esercizio dell'impresa.

    La disponibilità delle sole fotocopie delle fatture, in assenza di prova di una causa di forza maggiore che abbia impedito la conservazione degli originali, può costituire violazione dell'obbligo documentale e un elemento sfavorevole per il contribuente.

  • Codice civile, art. 2697

    Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

    Nel contesto dell'accertamento di costi inesistenti, l'Amministrazione deve fornire elementi fattuali idonei a porre in dubbio la veridicità delle fatture; non è necessariamente tenuta a dimostrare in modo diretto ogni profilo dell'inesistenza dell'operazione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lettera d)

    La disposizione è stata invocata dall'Agenzia con riferimento alla rettifica del reddito sulla base di elementi presuntivi e indiziari, ma il relativo motivo è stato dichiarato assorbito dalla Cassazione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis

    La disposizione è stata richiamata dall'Agenzia in relazione alla rettifica parziale del reddito, ma il motivo fondato su tale norma è rimasto assorbito.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2

    La norma è stata richiamata nel giudizio di appello in relazione ai requisiti della sentenza tributaria, ma non costituisce il fondamento decisivo della pronuncia di cassazione.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento motivato per relationem è valido se riproduce il contenuto essenziale degli atti richiamati oppure se tali atti erano già conosciuti dal contribuente; non devono essere allegati documenti meramente preparatori o privi di contenuto probatorio autonomo.
  • La mancata risposta di un'autorità fiscale estera non dimostra da sola l'inesistenza di un'operazione, ma non rende neppure nullo l'accertamento se l'Amministrazione basa la contestazione anche su altri elementi.
  • Nelle contestazioni di fatture per operazioni inesistenti, devono essere valutati congiuntamente tutti gli indizi disponibili, come fatture in fotocopia, provenienza da soggetti terzi, assenza di pagamenti, mancanza di riscontri commerciali e incongruenze nella movimentazione della merce.
  • Il contribuente che deduce costi d'impresa deve conservare e produrre la documentazione originale; la semplice disponibilità di copie, senza giustificazione della mancata conservazione degli originali, può indebolire la prova della reale esistenza dei costi.
  • La cassazione con rinvio non equivale a una definitiva vittoria sul merito: il giudice di rinvio deve riesaminare la controversia applicando i principi indicati dalla Corte.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.