Cassazione Civile, Ordinanza n. 35640/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (liquidatori)
La controversia
Due creditori di una società a responsabilità limitata, dopo aver ottenuto l'accertamento del proprio credito in sede fallimentare, hanno convenuto in giudizio i due ex liquidatori della società cancellata, chiedendone la condanna ai sensi dell'art. 2495, comma 2, c.c. per il mancato soddisfacimento dei crediti. La tesi era che i liquidatori conoscevano l'esistenza di crediti ancora sub iudice, non li avevano iscritti tempestivamente nel bilancio finale di liquidazione e non avevano accantonato somme per farvi fronte; inoltre, avrebbero dovuto presentare istanza di autofallimento quando emerse l'incapienza dell'attivo. I liquidatori si sono difesi eccependo la prescrizione e contestando comunque la responsabilità, sostenendo che nessun credito era stato pagato perché la liquidazione si era chiusa senza attivo e senza riparti. I motivi di ricorso per cassazione denunciavano: 1) violazione dell'art. 2495, comma 2, c.c., assumendo che la colpa dei liquidatori derivasse già dalla mancata iscrizione dei crediti e dal mancato accantonamento, indipendentemente dall'esistenza di residuo attivo; 2) violazione delle norme sull'onere e sulla valutazione della prova, sostenendo di avere dimostrato l'esistenza del credito e la sua omissione dal bilancio, mentre la Corte d'appello avrebbe valorizzato indebitamente una consulenza tecnica di parte e ritenuto insussistente la prova della responsabilità dei liquidatori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non colpissero la reale ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata non già sull'assenza di colpa in astratto, ma sulla mancanza di prova del nesso causale tra le condotte imputate ai liquidatori e il danno lamentato, in presenza della totale assenza di attivo e dell'assenza di elementi che dimostrassero che un fallimento anticipato avrebbe consentito di soddisfare i creditori. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che la censura sull'art. 2697 c.c. riguardava in realtà la valutazione delle prove, riservata al giudice di merito, e che la censura sulle norme in tema di prova mirava sostanzialmente a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
"… dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti… nei confronti dei liquidatori se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi"
La responsabilità dei liquidatori verso i creditori sociali post-cancellazione richiede non solo una condotta colposa o dolosa, ma anche la prova che il mancato pagamento sia dipeso causalmente da tale condotta.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove, se la censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
La norma sull'onere della prova attiene alla distribuzione dell'onere probatorio tra le parti; non consente di censurare in cassazione la valutazione concreta delle prove effettuata dal giudice di merito.
Le censure che mirano a sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura degli atti e dei documenti sono inammissibili in cassazione.
La censura evocata non è stata ritenuta idonea a scalfire l'accertamento di merito sulla prova del danno e del nesso causale.
La memoria è stata depositata nel procedimento camerale non partecipato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- L'azione dei creditori sociali contro i liquidatori ex art. 2495, comma 2, c.c. presuppone la prova non solo della violazione degli obblighi di liquidazione, ma anche del nesso causale tra la condotta imputata e il mancato soddisfacimento del credito.
- Se la società è stata liquidata senza attivo e senza riparti, la mera omissione di iscrivere un credito o di accantonare somme non basta, da sola, a fondare la responsabilità dei liquidatori, in mancanza della prova che un comportamento diverso avrebbe consentito il pagamento del credito.
- In cassazione, il motivo formulato come violazione di legge è inammissibile quando, sotto la veste della violazione normativa, tende in realtà a sollecitare una nuova valutazione delle prove o a contestare l'apprezzamento del materiale istruttorio compiuto dal giudice di merito.
- La doglianza di violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo quando sia realmente contestata la ripartizione dell'onere probatorio; non quando si contesti il modo in cui il giudice ha valutato le prove raccolte.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata: se la decisione si fonda sulla mancanza di prova del nesso causale, non è sufficiente censurare soltanto la colpa astratta o l'erronea valutazione di singoli documenti.
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