Cassazione Civile, Ordinanza n. 16829/2025 del 23/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva proposto domanda giudiziale per ottenere il pagamento di differenze retributive nei confronti della società datrice di lavoro, limitando in appello la pretesa al periodo successivo a una conciliazione sindacale intervenuta il 14 ottobre 2011. La Corte d'appello di Napoli aveva respinto la domanda ritenendo non assolto l'onere di specifica allegazione dei fatti generatori delle differenze retributive rivendicate. In cassazione il lavoratore ha proposto tre motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 2697 c.c. per la mancata ammissione della prova testimoniale articolata nei gradi di merito; con il secondo ha denunciato violazioni degli artt. 112 e 329 c.p.c. e dell'art. 2697 c.c., lamentando il mancato pagamento della CIGO non concessa e della retribuzione per il periodo 6.8.2012-6.11.2012, nonché l'asserito mancato assolvimento dell'onere probatorio datoriale; con il terzo ha dedotto la violazione del c.c.n.l. edilizia in tema di ferie e tredicesima mensilità e la mancata disamina dell'istituto della Cassa edile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'intero ricorso inammissibile. Ha rilevato che i motivi erano privi di specificità e confusi, non consentendo di individuare con precisione le domande originarie, le allegazioni svolte e l'esatto contenuto delle censure di violazione di legge. In particolare, la doglianza sull'art. 2697 c.c. è stata ritenuta non scrutinabile perché presuppone la corretta identificazione del petitum e dei fatti costitutivi, e il primo motivo è stato comunque respinto come inammissibile perché attaccava la mancata ammissione della prova testimoniale senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata anzitutto sull'insufficienza delle allegazioni del lavoratore. Conseguentemente il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese di legittimità e con dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La violazione di legge va dedotta con motivo specifico, indicando la norma asseritamente violata e confrontandola con la motivazione della sentenza impugnata.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Le censure processuali devono essere formulate in modo chiaro e riconducibile al vizio dedotto; non è ammissibile una critica generica e promiscua.
art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c.
L'onere di specificità del ricorso impone la precisa enunciazione delle ragioni di censura e il confronto con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata.
La denuncia di violazione della regola sull'onere della prova presuppone la corretta individuazione del petitum e dei fatti costitutivi della pretesa.
La censura deve essere articolata in modo puntuale e riferita a uno specifico vizio della decisione.
La deduzione del relativo vizio processuale richiede una precisa allegazione del contenuto della censura.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma, come modificata dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Richiamato solo in relazione alla disciplina processuale del deposito dell'ordinanza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
CCNL edilizia
Invocato dal ricorrente in tema di ferie, tredicesima mensilità e Cassa edile, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico, tassativo e chiaramente riconducibile a uno dei vizi tipizzati dall'art. 360 c.p.c.; una critica generica, cumulativa o confusa è inammissibile.
- Chi deduce la violazione dell'art. 2697 c.c. deve prima individuare con precisione il petitum e i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione, perché solo su tale base è possibile verificare la corretta ripartizione dell'onere probatorio.
- La censura contro il mancato accoglimento di mezzi istruttori non è ammissibile se non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, soprattutto quando il giudice di merito abbia fondato il rigetto su un difetto preliminare di allegazione.
- La deduzione della violazione di un contratto collettivo o di norme processuali richiede di indicare quale passaggio della decisione contrasti con la disciplina invocata, non essendo sufficiente richiamare in modo astratto disposizioni o istituti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese del giudizio di legittimità e i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 23 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16774/2025 del 23/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 23 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16775/2025 del 23/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 23 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16777/2025 del 23/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 23 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16778/2025 del 23/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 23 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16779/2025 del 23/06/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 23 giu 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 16782/2025 del 23/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →