Cassazione Civile, Ordinanza n. 18948/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela fallimentare)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento notificata alla curatela di un fallimento storico, con cui venivano richiesti contributi al Servizio Sanitario Nazionale, interessi e accessori. La curatela contestava la pretesa deducendo, da un lato, che il credito non fosse erariale ma contributivo e che quindi dovessero seguirsi le procedure di insinuazione al passivo fallimentare, e dall’altro la prescrizione e comunque l’infondatezza della pretesa. L’INPS sosteneva invece la tardività dell’opposizione, affermando che, trattandosi di crediti iscritti a ruolo e di riscossione affidata all’ente previdenziale, trovasse applicazione il termine di 40 giorni dell’art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999; inoltre invocava il riparto di giurisdizione in favore del giudice tributario e, dopo la declinatoria del giudice ordinario, insisteva sulla tardività della domanda anche alla luce della translatio iudicii. Il ricorso per cassazione era quindi fondato su un unico motivo di violazione e falsa applicazione delle norme sulla giurisdizione e sui termini di impugnazione delle cartelle.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha qualificato i contributi al Servizio Sanitario Nazionale come crediti di natura tributaria e, conseguentemente, ha confermato che la giurisdizione appartiene al giudice tributario anche quando la riscossione avvenga mediante ruolo. Ha poi affermato che, nel caso di translatio iudicii, ai fini della tempestività va guardata la data di proposizione della domanda davanti al giudice poi dichiaratosi privo di giurisdizione. Poiché l’impugnazione era stata proposta entro 60 giorni dalla notificazione della cartella, la Corte ha applicato il termine generale dell’art. 21 d.lgs. n. 546/1992, non quello speciale di 40 giorni previsto per i soli contributi previdenziali dall’art. 24 d.lgs. n. 46/1999. Ne è seguito il rigetto del ricorso, con condanna dell’INPS alla rifusione delle spese in favore della curatela e con atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46/1999
termine di quaranta giorni
si applica solo alle cartelle relative alla riscossione di contributi previdenziali, cioè a crediti non tributari e soggetti alla giurisdizione del giudice ordinario del lavoro; non si applica ai crediti di natura tributaria.
sono fatti salvi gli effetti sostanziali e processuali che la domanda avrebbe prodotto se il giudice di cui è stata dichiarata la giurisdizione fosse stato adito fin dall'instaurazione del primo giudizio, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute
in caso di translatio iudicii, per valutare la tempestività dell’azione occorre avere riguardo alla proposizione della domanda davanti al giudice poi dichiarato privo di giurisdizione.
richiamato per il riparto della giurisdizione tributaria in materia di tributi.
termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto impositivo
per le cartelle concernenti crediti tributari si applica il termine generale di impugnazione previsto per gli atti tributari.
artt. 63 e 76 legge n. 833/1978
richiamati dalla ricorrente nel quadro normativo relativo ai contributi al Servizio Sanitario Nazionale.
art. 375, secondo comma, c.p.c.
norma processuale richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
norma processuale richiamata per la trattazione camerale del ricorso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato ai fini dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo pari al contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
Massime di principio
- I contributi al Servizio Sanitario Nazionale hanno natura tributaria; le controversie sulla loro riscossione appartengono alla giurisdizione tributaria, anche quando la pretesa sia veicolata tramite cartella e iscrizione a ruolo.
- Quando un giudice dichiara il difetto di giurisdizione e la causa è riassunta dinanzi al giudice munito di giurisdizione, la tempestività dell’azione va verificata con riferimento alla data di proposizione originaria della domanda davanti al primo giudice.
- Il termine speciale di 40 giorni per l’impugnazione delle cartelle previsto per i contributi previdenziali iscritti a ruolo si applica solo ai crediti previdenziali di competenza del giudice ordinario del lavoro e non può essere esteso ai crediti tributari.
- Per le cartelle di pagamento relative a crediti tributari trova applicazione il termine generale di 60 giorni per l’impugnazione degli atti impositivi.
- La qualificazione sostanziale del credito determina sia la giurisdizione sia il regime processuale di impugnazione dell’atto di riscossione.
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