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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23903/2020 del 29/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte dei Conti d'appello che aveva confermato la condanna al risarcimento per l'illecito impiego di finanziamenti comunitari/ministeriali da parte della ECO BIOMAS s.r.l. La ricorrente principale (Martucci) contestava in via principale il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti (richiamando l'art. 52 R.D. 12 luglio 1934, n. 1214), sostenendo che i rapporti relativi al finanziamento erano di natura privatistica (contratto tra privati) e che, in ogni caso, le condotte dovessero rientrare nella responsabilità civile ex art. 2043 c.c. e dunque nella giurisdizione ordinaria. Inoltre Martucci deduceva profili di merito: inesistenza di artifici o raggiri, regolarità di fatture e pagamenti (BEST PROCESS, COINSA, ROMA FRANCO, S.A.I.O.), mancanza di dolo o colpa grave, errata quantificazione del danno e applicazione dell'art. 29, comma 7, d.l. n. 83/2012 (revoca agevolazioni). Il ricorso incidentale di LEONETTI MICHELE sollevava analoghe eccezioni di difetto di giurisdizione e affermava di essere estraneo alla gestione operativa (limitandosi versamenti che sarebbero stati effettuati dalla Martucci); altresì deduceva prescrizione e carenze motivazionali della sentenza di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Martucci l'inammissibilità è stata motivata con la preclusione derivante dal giudicato interno: la questione di giurisdizione non era stata tempestivamente sollevata nelle fasi processuali antecedenti e pertanto è formato giudicato implicito sul punto (richiamando l'art. 15 c.g.c. e la giurisprudenza consolidata). Per Leonetti il ricorso per cassazione è risultato tardivo rispetto al termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza d'appello (richiamo all'art. 178 c.g.c. e all'orientamento su art. 327 c.p.c.), con la conseguenza che l'impugnazione non poteva essere accolta e non poteva nemmeno giovare agli altri condebitori solidali. Non è stata disposta soccombenza fra le parti private fra loro; non sono state attribuite spese a favore del Procuratore Generale in ragione della sua qualità formale. È stata rilevata la sussistenza degli estremi per l'obbligo del versamento, da parte di ciascun ricorrente, di un ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 2, d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (codice di giustizia contabile)

    La Corte ha ritenuto applicabile il principio secondo cui la questione di giurisdizione non sollevata tempestivamente nelle fasi precedenti è preclusa e determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione, perché si è formato giudicato interno sul punto

  • art. 178, comma 5, d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (codice di giustizia contabile)

    La Corte ha confermato che il ricorso per cassazione avverso le pronunce della Corte dei Conti deve essere notificato entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza; il mancato rispetto di questo termine comporta l'inammissibilità per tardività

  • art. 327 c.p.c.

    Riferimento al principio della decadenza dell'impugnazione dopo il decorso del termine lungo (sei mesi) dalla pubblicazione della sentenza; la Corte lo richiama per consolidare il termine semestrale di impugnazione

  • art. 334 c.p.c.

    Richiamato nell'analisi delle impugnazioni incidentali: le norme sui termini e le forme dell'impugnazione incidentale non consentono che un ricorrente tardivo giovi agli altri condebitori solidali per i quali è decorso il termine

  • art. 336 c.p.c.

    Richiamato per spiegare che l'eventuale accoglimento dell'impugnazione di un condebitore non avrebbe automaticamente esteso i suoi effetti al coobbligato che non ha impugnato, confermando la scindibilità delle posizioni

  • art. 52 R.D. 12 luglio 1934, n. 1214

    art. 52 R.D. 12 luglio 1934, n. 1214

    Norma relativa alla giurisdizione; la Corte ha ritenuto che, pur essendo evocata dalla ricorrente la prevalente natura privatistica dei rapporti, la questione era preclusa per mancata tempestiva deduzione e quindi non esaminabile in cassazione

  • art. 2043 c.c.

    Citato dalla ricorrente per sostenere la competenza del giudice civile per la responsabilità extracontrattuale; la Corte non ha esaminato la questione nel merito, per inammissibilità del ricorso per motivi di giurisdizione

  • art. 29, comma 7, d.l. n. 83/2012, conv. l. n. 134/2012

    art. 29, comma 7, d.l. n. 83/2012

    Invocato da Martucci in relazione alla revoca delle agevolazioni; la Corte non ha pronunciato una valutazione di merito su tale eccezione a causa dell'inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'obbligo, a carico di ciascun ricorrente, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per le loro impugnazioni

Massime di principio

  • Sollevare l'eccezione di difetto di giurisdizione tempestivamente: se la questione non è stata dedotta nelle fasi processuali antecedenti, può formarsi giudicato implicito e rendere inammissibile il ricorso in cassazione per motivo di giurisdizione
  • Rispettare il termine semestrale dalla pubblicazione per notificare il ricorso per cassazione avverso le sentenze della Corte dei Conti; la tardività comporta inammissibilità
  • Nei rapporti con più condebitori solidali le impugnazioni sono in parte scindibili: l'impugnazione tardiva di uno non giova agli altri per i quali è ormai decorso il termine, salvo i limiti previsti per l'impugnazione incidentale stretta
  • La giurisdizione contabile può essere ravvisata anche quando il beneficiario sia una società privata, purché il danno sia riconducibile alla condotta di persone fisiche che hanno agito nella gestione dei fondi pubblici; tuttavia tale questione deve essere dedotta tempestivamente
  • Quando si impugnano decisioni che contengono anche un capo sulla giurisdizione, valutare attentamente la necessità di specifici motivi di gravame su tale capo per evitare il passaggio in giudicato implicito
  • Anche in presenza di questioni complesse di merito (falsità delle fatture, inesistenza di lavori, dolo), la mancata tempestiva deduzione di eccezioni processuali può precludere la loro valutazione in sede di legittimità
  • Prevedere l'onere di possibili versamenti integrativi del contributo unificato in Cassazione ai sensi del d.P.R. n. 115/2002

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