Cassazione Civile, Sentenza n. 23858/2020 del 29/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso concerneva la validità di avvisi di liquidazione di maggiori diritti doganali e sanzioni relativi alla mancata inclusione dei diritti di licenza nel valore di transazione di merci importate dalla Cina (periodo 1.7.2009-28.12.2011). Le Commissioni tributarie di primo e secondo grado avevano annullato gli avvisi perché erano stati notificati prima del decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 11, comma 4-bis, d.lgs. n. 374/1990 (termine di 30 giorni dal rilascio o ricezione del verbale), con allegazione ad essi di un p.v.c. non previamente comunicato. L'Agenzia sosteneva che, per la materia doganale, fosse applicabile per analogia o sistematicamente la deroga per "particolare e motivata urgenza" prevista dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), e che la domanda di ammissione al concordato preventivo da parte di Cartorama costituisse una ragione d'urgenza legittimante la notifica anticipata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha stabilito il principio che, nel procedimento di revisione doganale regolato dall'art. 11, comma 4-bis, d.lgs. n. 374/1990, l'avviso di rettifica non può essere emanato prima del decorso del termine di 30 giorni dalla notifica o dal rilascio della copia del verbale e che la violazione di tale termine comporta l'invalidità dell'avviso. La Corte ha escluso l'applicabilità, in materia doganale, della deroga per casi di "particolare e motivata urgenza" prevista dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, ritenendo le due norme tra loro alternative e l'art. 11 norma speciale ed esclusiva per gli accertamenti doganali. Ha inoltre ritenuto infondata la considerazione che la presentazione della domanda di concordato preventivo costituisse di per sé motivo d'urgenza idoneo a derogare il termine. Per le ragioni di novità la Corte ha integralmente compensato le spese.
Norme richiamate
decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, art. 11, comma 4-bis
«nel rispetto del principio di cooperazione stabilito dall'articolo 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo la notifica all'operatore interessato [..] o dopo il rilascio al medesimo della copia del verbale delle operazioni compiute, nel quale devono essere indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche posti a base delle irregolarità, delle inesattezze, o degli errori relativi agli elementi dell'accertamento riscontrati nel corso del controllo, l'operatore interessato può comunicare osservazioni e richieste, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di consegna o di avvenuta ricezione del verbale, che sono valutate dall'Ufficio doganale prima della notifica dell'avviso di cui al successivo comma 5»
Il termine dilatorio di 30 giorni è obbligatorio e specifico per gli accertamenti doganali; la sua violazione determina l'invalidità dell'avviso di rettifica. Non si applica alla materia doganale la deroga per "particolare e motivata urgenza" prevista per altre fattispecie.
legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7 ("Statuto del contribuente")
«nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza...»
Si applica alle verifiche fiscali in loco e prevede la possibilità di deroga al termine (per urgenza). La Corte ha ritenuto però che questa norma non sia applicabile al procedimento doganale, essendo alternativa e non generale rispetto all'art. 11 del d.lgs. 374/1990.
art. 92, dl 24 gennaio 2012, n. 1 (convertito legge n. 27/2012)
Ha introdotto il comma 4-bis all'art. 11 d.lgs. n. 374/1990 e ha ridotto il termine dilatorio in materia doganale a 30 giorni; la Corte ha ritenuto che la scelta legislativa rifletta la specialità della materia doganale e l'urgenza già considerata dal legislatore nella previsione del termine ridotto, senza però autorizzare deroghe ulteriori.
Regolamento UE n. 150/2000 (richiamato)
Richiama l'importanza della tempestività nella gestione delle risorse proprie dell'Unione, ma non modifica la perentorietà del termine di 30 giorni previsto dalla normativa nazionale speciale in materia doganale.
Massime di principio
- Nel procedimento di revisione doganale l'art. 11, comma 4-bis, d.lgs. n. 374/1990 è norma speciale ed esclusiva: il termine di 30 giorni per il contraddittorio è inderogabile e la sua violazione invalida l'avviso di rettifica.
- La deroga prevista dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 per "casi di particolare e motivata urgenza" non si applica automaticamente agli accertamenti doganali; non è possibile richiamarla per eludere il termine speciale previsto dall'art. 11 d.lgs. 374/1990.
- La mera presentazione da parte dell'importatore di una domanda di ammissione al concordato preventivo non costituisce, di per sé, una ragione idonea a far scattare l'ipotesi di urgenza che giustifichi la notifica anticipata degli avvisi.
- Nell'interpretazione delle norme tributarie va rispettato il principio di specialità: norme generali sul contraddittorio si affiancano a norme speciali che disciplinano in modo diverso determinate fattispecie (es. dogane vs verifiche fiscali in loco).
- Per atti relativi a tributi armonizzati o quando rileva il diritto dell'Unione, la tutela del contraddittorio è particolarmente rilevante; tuttavia, nel caso specifico la normativa nazionale speciale ha disciplinato il termine ridotto senza prevedere deroghe.
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