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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23853/2020 del 29/10/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Intimazione di pagamento di C 99.025,55 per esposizione debitoria di conto corrente e mutuo; il Tribunale aveva revocato il decreto ingiuntivo ritenendo applicati interessi usurari in alcuni periodi e interessi anatocistici fino al 22 aprile 2000, condannando al pagamento di C 73.558,41. La Corte d'appello riformò parzialmente condannando al pagamento di C 92.057,47, sostenendo tra l'altro l'applicabilità della delibera CICR del 9 febbraio 2000 e negando lo storno degli interessi ritenuti usurari; i ricorrenti in Cassazione deducevano (i) che la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, d.lgs. 342/1999 inciderebbe sulla delibera CICR e implicherebbe la nullità delle clausole anatocistiche introdotte prima della delibera, con conseguente esclusione della capitalizzazione dopo il 22/4/2000; (ii) contesta- vano inoltre che la commissione di massimo scoperto debba rientrare nel calcolo del tasso effettivo globale e che la L. 108/1996 fosse applicabile al conto acceso nel 1994.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo (riguardante l'anatocismo), ritenendo che, alla luce della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, d.lgs. 342/1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 sono radicalmente nulle; per introdurre validamente una nuova clausola di capitalizzazione occorre una espressa pattuizione nel rispetto dell'art. 2 della delibera CICR. Il secondo motivo (sulla commissione di massimo scoperto e applicabilità della L. 108/1996) è stato dichiarato inammissibile perché i ricorrenti non avevano impugnato specificamente una delle autonome ragioni su cui la decisione era fondata (ossia il fatto che il conto era stato acceso nel 1994 e quindi la L. 108/1996 non fosse applicabile). La sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1283 c.c.

    Censurata in relazione all'applicazione della delibera CICR e ai criteri di adeguamento dei contratti; utilizzata dai ricorrenti per sostenere l'illegittimità della contabilizzazione degli interessi anatocistici dopo il 22/4/2000

  • Delibera CICR 9 febbraio 2000

    Contiene le regole per l'adeguamento dei vecchi contratti (art. 7 e art. 2 richiamati): la corte chiarisce che, se le clausole anatocistiche precedenti sono radicalmente nulle (per effetto della sentenza costituzionale su art. 25 d.lgs. 342/1999), non è praticabile il confronto previsto dall'art. 7 e una nuova capitalizzazione richiede espressa pattuizione conforme all'art. 2

  • art. 25 d.lgs. n. 342/1999

    La declaratoria di incostituzionalità del comma 3 ha reso inefficaci le disposizioni che avevano validato le pregresse clausole anatocistiche, con effetti sulla possibilità di mantenere capitalizzazioni automatiche nei contratti anteriori alla delibera CICR

  • art. 644 c.p.

    Richiamato nella censura relativa all'usura/illeciti penali connessi; la Corte non è entrata nel merito del punto perché il motivo collegato è stato dichiarato inammissibile

  • Legge n. 108/1996

    Stabilisce regole sul credito e sul calcolo del tasso effettivo globale; la Corte ha ritenuto non applicabile la disciplina prevista dalla L. 108/1996 al conto acceso nel 1994, ragione non contestata specificamente dai ricorrenti e quindi decisiva ai fini di inammissibilità del secondo motivo

  • art. 1815 c.c.

    Riferito nella censura sulla determinazione degli interessi nei contratti bancari; la Corte non ha ritenuto necessario risolvere il punto per la stessa ragione di inammissibilità del secondo motivo

  • Cass. 19 maggio 2020, n. 9140 (giurisprudenza)

    Richiamata come precedente che afferma che, a seguito della pronuncia di incostituzionalità dell'art. 25, comma 3, d.lgs. 342/1999, le clausole anatocistiche inserite in contratti anteriori alla delibera CICR sono radicalmente nulle e che, pertanto, la comparazione ex art. 7 della delibera CICR non è praticabile; per introdurre capitalizzazione serve espressa pattuizione conforme all'art. 2 della delibera

  • Cass. Sez. U. 19 ottobre 2017, n. 24675 (giurisprudenza)

    Richiamata per il principio che la disciplina introdotta dalla L. 108/1996 non si applica retroattivamente ai rapporti instaurati prima della sua entrata in vigore; questo argomento, risultando non impugnato, ha reso inammissibile la doglianza sul secondo motivo

Massime di principio

  • Se un contratto di conto corrente è stato concluso prima dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9/2/2000, le clausole anatocistiche ivi inserite sono considerate radicalmente nulle se la declaratoria di incostituzionalità ha colpito disposizioni che ne avevano sterilizzato l'effetto (cfr. sentenza Corte Cost. su art. 25 d.lgs. 342/1999).
  • Per poter validamente introdurre o mantenere la capitalizzazione degli interessi in contratti anteriori alla delibera CICR, è necessaria una pattuizione espressa conforme alle prescrizioni dell'art. 2 della delibera; non è più sufficiente il solo meccanismo transitorio/di confronto previsto dall'art. 7 quando la clausola preesistente sia nulla.
  • La data di instaurazione del rapporto (es. conto acceso prima del 1996) è cruciale: la L. 108/1996 e relative regole sul calcolo del TEG possono non essere applicabili ai rapporti anteriori, quindi verificare sempre la data di apertura del conto.
  • Nelle impugnazioni di sentenze fondate su più ragioni autonome e sufficienti, chi impugna deve contestare specificamente ciascuna di esse; l'omissione di doglianze specifiche su una rationes decidendi autonoma può portare all'inammissibilità della censura.
  • Sulla questione se elementi come la commissione di massimo scoperto debbano concorrere al TEG, occorre valutare la normativa applicabile al rapporto (in particolare se la L. 108/1996 si applica) e la giurisprudenza; quando il rapporto è precedente alla normativa non sempre tali costi sono computabili ai fini della verifica del superamento del tasso soglia.

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