Cassazione Civile, Sentenza n. 23975/2020 del 29/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (titolare modello)
La controversia
La controversia riguardava il confronto tra un modello registrato dalla ricorrente, relativo a una bacinella ellittica con due manici ripiegabili sul bordo, e un modello comunitario della resistente. Il Tribunale di Venezia, con decisione del 15 dicembre 2011, aveva accolto la contestazione di contraffazione; la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 17 luglio 2015, riformò la decisione dichiarando che il modello comunitario non costituiva contraffazione, perché non suscitava nell’utilizzatore informato la stessa impressione generale. Ritenne rilevanti le differenze dei manici e dei bordi e considerò il settore delle bacinelle in plastica particolarmente affollato, oltre che la forma almeno in parte condizionata dall’uso. Le titolari del modello anteriore hanno proposto sei motivi di ricorso. Con il primo hanno censurato l’applicazione dell’art. 33 c.p.i. anziché dell’art. 10 del Regolamento CE n. 6/2002 o dell’art. 41 c.p.i.; con il secondo hanno lamentato l’omessa valutazione complessiva dell’impressione generale e la mancata considerazione di alcuni caratteri comuni, nonché l’assenza di prova dell’affollamento del mercato; con il terzo hanno contestato la valutazione del margine di libertà dell’autore, della funzionalità della forma e della modestia della soluzione inventiva; con il quarto e il sesto hanno dedotto nullità per motivazione apparente sull’affollamento e sugli elementi accertati, anche in asserito dissenso dalla consulenza tecnica d’ufficio; con il quinto hanno denunciato l’omesso esame della circostanza che il modello non sarebbe stato prima realizzato e l’erronea individuazione del settore di riferimento nel genus delle bacinelle anziché nella species descritta dal modello. Le intimate non hanno svolto difese in Cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo nella parte in cui invocava una diversa disciplina senza indicare quale concreta conseguenza decisoria ne sarebbe derivata, osservando inoltre che l’art. 33 c.p.i. e l’art. 10 del Regolamento CE n. 6/2002 risultano sostanzialmente coerenti quanto ai criteri rilevanti e che l’art. 41 c.p.i. completa la disciplina interna della protezione. Ha respinto le censure sulla valutazione complessiva: l’esame dei singoli elementi da parte della Corte d’appello non escludeva la sintesi d’insieme, ma rendeva più adeguata la motivazione. Ha affermato che, per valutare il carattere individuale, l’affollamento va riferito al settore merceologico generale cui appartiene il prodotto, non a una species costruita riproducendo le caratteristiche del modello controverso; in un settore affollato anche differenze lievi possono incidere sull’impressione generale dell’utilizzatore informato. Ha inoltre ritenuto pertinente considerare quanto la forma del prodotto sia condizionata da esigenze funzionali, perché ciò attiene al margine di libertà dell’autore. Le doglianze relative alla prova dell’affollamento, alla consulenza tecnica e alla valutazione concreta delle differenze miravano a ottenere una nuova valutazione di merito, non consentita in sede di legittimità. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché le intimate non si sono costituite. La Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 33 c.p.i.
Dispone la norma circa il secondo requisito – il quale, accanto alla “novità”, è posto dall’art. 31 c.p.i. come condizione per la registrazione di un disegno o modello – che il “carattere individuale” del modello sussiste, ove “l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato… / Nell’accertare il carattere individuale di cui al comma 1, si prende in considerazione il margine di libertà di cui l’autore ha beneficiato nel realizzare il disegno o modello”.
Il carattere individuale richiede che l’impressione generale suscitata nell’utilizzatore informato differisca da quella prodotta dai modelli divulgati, valutando anche il margine di libertà dell’autore.
art. 41 c.p.i.
I diritti conferiti dal modello registrato sono, poi, indicati all’art. 41 c.p.i. e consistono nel diritto esclusivo di utilizzarlo, in ogni specificazione; la norma provvede altresì a costituire la cd. estensione della protezione, con riguardo ad ogni “disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato una impressione generale diversa”, ripetendo che “(n)el determinare l’estensione della protezione si tiene conto del margine di libertà dell’autore nella realizzazione del disegno o modello”.
La protezione del modello registrato si estende ai disegni o modelli che non producano nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa, considerando il margine di libertà dell’autore.
art. 10 Reg. CE n. 6/2002
Si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l’impressione generale che suscita nell’utilizzatore informato differisce in modo significativo dall’impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico: a) per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui è rivendicata la protezione è stato divulgato al pubblico per la prima volta; b) per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di deposito della domanda di registrazione ovvero, qualora sia rivendicata una priorità, anteriormente alla data di quest’ultima. 2. Nell’accertare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà dell’autore nel realizzare il disegno o modello.
Per il modello comunitario il carattere individuale sussiste se l’impressione generale differisce in modo significativo da quella dei modelli divulgati prima della divulgazione o del deposito rilevanti; la valutazione considera il margine di libertà dell’autore.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Quanto alla sussunzione, giova ricordare che, se giudizio relativo alla riconducibilità della vicenda concreta sotto l’astratto paradigma legislativo è giudizio di diritto, controllabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’accertamento circa l’esistenza ed i connotati di quella vicenda è rimessa in via esclusiva al giudice del merito.
In cassazione è controllabile la riconduzione della vicenda concreta alla fattispecie normativa, mentre l’accertamento dell’esistenza e dei caratteri dei fatti resta riservato al giudice di merito.
art. 132 c.p.c.
La corte territoriale ha dunque motivato il suo giudizio al riguardo, nell’ambito del potere discrezionale ad essa riservato, non potendosi pertanto più sollecitare, in sede di legittimità, un giudizio alternativo, più favorevole alla ricorrente, sui quei medesimi elementi che il giudice del merito ha prudentemente apprezzato.
La valutazione di merito adeguatamente motivata non può essere sostituita in cassazione con una diversa ponderazione degli stessi elementi; nel caso concreto la Corte ha escluso che la motivazione fosse meramente apparente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, ove dovuto ex art. 13, comma 1-bis.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 115/2002
Dà atto che sussistono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, ove dovuto ex art. 13, comma 1-bis.
Il raddoppio del contributo unificato è disposto ove ricorrano i presupposti previsti dal comma 1-bis, come richiamato dalla statuizione finale.
Massime di principio
- Nel confronto tra modelli, l’impressione generale va valutata considerando il prodotto nel suo insieme; l’esame analitico dei singoli elementi può concorrere alla valutazione, purché non sostituisca la sintesi percettiva complessiva dell’utilizzatore informato.
- Il carattere individuale del modello dipende anche dal grado di affollamento del settore merceologico: in un settore con numerosi prodotti simili, differenze anche lievi possono essere sufficienti a produrre un’impressione generale diversa; in un settore meno affollato sono necessarie modifiche più marcate.
- Ai fini dell’affollamento, il settore rilevante è quello generale cui appartiene il prodotto secondo la sua destinazione d’uso, non una species definita mediante l’insieme delle caratteristiche del modello asseritamente contraffatto.
- Nel valutare carattere individuale ed estensione della protezione, il margine di libertà dell’autore deve essere apprezzato anche considerando quanto la forma del prodotto sia condizionata dalla sua funzione.
- L’accertamento dei fatti e dei caratteri concreti dei modelli, inclusa la valutazione dell’affollamento del mercato e delle differenze tra i prodotti, è riservato al giudice di merito; in cassazione resta sindacabile la corretta sussunzione giuridica, ma non è consentito ottenere una nuova ponderazione degli elementi di fatto già valutati.
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