Cassazione Civile, Sentenza n. 23868/2020 del 29/10/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato un avviso di accertamento catastale con cui l'Agenzia delle Entrate ha rettificato la rendita catastale di un immobile di loro proprietà. In particolare hanno censurato la revisione di classamento operata ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004, lamentando la mancata e insufficiente motivazione dell'atto (oltre a rilevare l'esistenza di un precedente classamento del 2003 e una perizia giurata di parte). La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo, rilevando che l'avviso di riclassamento non ha adeguatamente indicato e documentato, nella prima fase, i criteri, le fonti, i dati, i tempi e le tecniche statistiche utilizzate per accertare lo scostamento tra valore medio di mercato e valore medio catastale della microzona; e, nella seconda fase, non ha specificato i fattori concreti (fattore edilizio/posizionale e altri elementi) che giustificassero il diverso classamento e la nuova rendita per l'unità immobiliare specifica.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente al secondo motivo, ha respinto il primo motivo e ha assorbito gli altri. Ha cassato la sentenza della CTR e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., con l'accoglimento dell'originaria opposizione dei contribuenti (quindi ha confermato la decisione favorevole alla CTP). Le spese di lite di tutti i gradi sono state compensate ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, legge n. 311/2004
La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio"
La norma legittima la revisione di massa per microzone quando lo scostamento tra valore medio di mercato e valore medio catastale sia significativo; la Corte precisa che l'intervento incide prevalentemente sul "fattore posizionale" e comporta un iter in due fasi (accertamento dei presupposti di massa e determinazione dei parametri per la singola unità), con obbligo rigoroso di motivazione in entrambe le fasi.
art. 7, legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che determinano la decisione dell'amministrazione
Impone all'amministrazione l'obbligo motivazionale: l'avviso di accertamento deve indicare fatti e ragioni giuridiche che giustificano la riclassificazione, consentendo al contribuente di difendersi; nella revisione di massa tale obbligo va assolto con rigore.
d.P.R. n. 138/1998, art. 8
Definisce i criteri di classamento: la categoria e la classe, il "fattore edilizio" (caratteristiche dell'unità e del fabbricato) e il "fattore posizionale" (caratteristiche della microzona). La Corte richiede che l'amministrazione, nel determinare la nuova classe e rendita, dia conto dell'applicazione concreta di tali criteri.
Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano (d.P.R. n. 1142/1949), art. 61
Richiama la nozione di classamento come operazione che assegna categoria e classe e attribuisce la rendita; è richiamato per precisare natura e finalità dell'atto di classamento.
determinazione direttoriale 16 febbraio 2005 (G.U. 18 febbraio 2005)
Ha stabilito le modalità di aggiornamento del valore medio di mercato e la soglia di significatività dello scostamento (35% salvo diversa determinazione comunale): riferimento operativo per le revisioni di massa.
Corte costituzionale, sentenza n. 249 del 1° dicembre 2017
Ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sull'art. 1, comma 335, sottolineando che la rendita catastale non è di per sé un presupposto di imposta e che la revisione per microzone può essere ragionevole laddove persegua finalità perequative; la Corte di cassazione richiama questo orientamento per motivare la possibilità di revisione massiva basata sul fattore posizionale.
art. 384, comma 2, c.p.c.
Consente alla Corte di cassazione, trovando vizi di diritto o di motivazione ma non necessitando ulteriori accertamenti di fatto, di decidere la causa nel merito; applicata qui per accogliere l'opposizione originaria senza rinvio.
art. 92 c.p.c.
Norma sulle spese di lite: la Corte ha compensato le spese di tutti i gradi in considerazione dell'evoluzione giurisprudenziale intervenuta dopo la proposizione del ricorso.
Massime di principio
- La revisione di classamento per microzone ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. 311/2004 richiede un procedimento in due fasi: (1) accertamento e documentazione dello scostamento di valore a livello di microzona (dati, fonti, metodi, periodo di riferimento); (2) applicazione dei parametri di classamento alla singola unità con esplicitazione dei fattori edilizi e posizionali che hanno inciso sul nuovo classamento.
- L'Amministrazione ha l'onere della prova e dell'adeguata motivazione: non è sufficiente un richiamo generico allo scostamento percentuale o a "interventi di riqualificazione" senza indicare dati, tempi, modalità di rilevazione e metodi statistici impiegati.
- Nell'individuare il valore medio di mercato e i rapporti con i valori catastali l'amministrazione deve specificare le fonti (es. prezzi di compravendita), le tecniche di elaborazione, la data di riferimento e la modalità di conversione tra misure diverse (mq vs. vani), pena l'annullamento dell'avviso per insufficiente motivazione.
- Anche se la revisione è motivata a livello di microzona, ogni atto che attribuisca nuova rendita a una singola unità deve spiegare perché quella unità, nella sua concretezza, risente dell'incremento di valore della microzona e in quali termini (classe e rendita).
- Se la motivazione amministrativa è carente e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e decidere la causa nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., a favore del contribuente.
- La mera indicazione di comparazioni con immobili similari, senza dettaglio su criteri di scelta e dati comparativi, è insufficiente; l'onere di dettaglio grava sull'amministrazione, mentre il contribuente resta libero di produrre elementi (es. precedente classamento, perizia giurata) a supporto delle proprie ragioni.
- La compensazione delle spese è possibile quando l'evoluzione giurisprudenziale modifica significativamente il quadro valutativo successivamente alla proposizione del ricorso.
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