Cassazione Civile, Sentenza n. 23869/2020 del 29/10/2020
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, da parte dell'Agenzia, della sentenza della CTR di Roma che aveva accolto l'appello di Enrico Carrara contro l'avviso di riclassamento catastale di tre immobili. L'Agenzia denunciava violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, L. 311/2004 (nonché art. 3 L. 241/1990 e art. 61 DPR 1142/1949), sostenendo che la CTR aveva ritenuto insufficiente la motivazione dell'atto di attribuzione del nuovo classamento
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Ha confermato il principio secondo cui la revisione parziale del classamento ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. 311/2004 è un intervento 'massivo' fondato principalmente sul fattore posizionale della microzona, ma l'Amministrazione è comunque obbligata a motivare rigorosamente l'atto in entrambe le fasi: (i) accertamento dei presupposti di fatto che giustificano la riclassificazione di massa (con indicazione precisa di fonti, dati, metodi, tempi e criteri) e (ii) applicazione dei parametri e dei criteri al singolo immobile (spiegando come e perché l'incremento della microzona incide sulla specifica unità e come si è tradotto in variazione di classe e rendita). Nel caso concreto l'atto dell'Agenzia si limitava a richiamare lo scostamento medio della microzona e provvedimenti amministrativi generici, senza specificare dati, metodi, date e trasformazioni urbanistiche; perciò la CTR aveva correttamente annullato l'accertamento e la Cassazione ha respinto il ricorso
Norme richiamate
legge n. 311 del 2004, art. 1, comma 335
La revisione parziale del classamento delle unità immobiliari di proprietà privata site in microzone comunali, per le quali il rapporto tra il valore medio di mercato individuato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, e il corrispondente valore medio catastale ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili si discosta significativamente dall'analogo rapporto relativo all'insieme delle microzone comunali, è richiesta dai comuni agli Uffici provinciali dell'Agenzia del territorio"
Autorizza la revisione massiva per microzone con scostamento significativo (soglia 35%); la Corte interpreta la norma come intervento principalmente sul "fattore posizionale", ma impone che l'Amministrazione dimostri i presupposti e motivi con rigore sia a livello di microzona che a livello della singola unità
d.P.R. n. 138 del 1998, artt. 2, 8 e 9
Definisce categorie e classi catastali, la nozione di microzona, il "fattore posizionale" e il "fattore edilizio" e i parametri per il classamento; la Cassazione richiama l'obbligo di applicare e rendicontare questi criteri nella motivazione degli atti di riclassamento
d.P.R. n. 1142 del 1949, art. 61
Stabilisce che il classamento comporta assegnazione di categoria e classe e la relativa rendita; utilizzato come criterio di riferimento per valutare correttezza dell'atto di classamento
legge n. 241 del 1990, art. 3
Principio generale del procedimento amministrativo e dell'obbligo di motivazione che si riverbera sull'obbligo di esplicitare presupposti di fatto e ragioni giuridiche dell'atto
legge n. 212 del 2000, art. 7
Richiede che l'amministrazione indichi i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa; la Corte l'ha richiamata per ribadire il preciso contenuto motivazionale richiesto negli avvisi di riclassamento
legge n. 662 del 1996, art. 3
Prevede la possibilità per il Comune di chiedere la revisione del classamento se risulta non aggiornato o palesemente incongruo; citata per distinguere le diverse ipotesi di revisione catastale
Determinazione direttoriale 16 febbraio 2005
Ha regolamentato le modalità di aggiornamento del valore medio di mercato e la soglia di significatività (35%); il giudice pretende che l'Amministrazione espliciti come ha calcolato e applicato tali parametri
Corte costituzionale, sent. n. 249 del 1° dicembre 2017
Ha ritenuto legittima la norma in relazione a principi costituzionali, riconoscendo la ragionevolezza dell'intervento perequativo fondato sulla qualità del contesto (fattore posizionale); la Cassazione ne richiama i passaggi per giustificare l'intervento ma sottolinea l'obbligo di motivazione dettagliata
Massime di principio
- La revisione del classamento ai sensi dell'art. 1, comma 335, L. 311/2004 è un intervento massivo fondato principalmente sul fattore posizionale: tuttavia l'Amministrazione deve motivare in modo rigoroso sia i presupposti di massa sia l'applicazione ai singoli immobili
- La motivazione amministrativa deve indicare fonti, dati, metodi statistici, criteri di calcolo, date di rilevazione e modalità di elaborazione (in particolare per il valore medio di mercato e i confronti tra microzone)
- Non è sufficiente il richiamo generico allo scostamento medio della microzona; va dimostrato e documentato in che modo le trasformazioni urbane e i dati raccolti hanno prodotto la variazione di valore per la microzona e, conseguentemente, per il singolo immobile
- L'atto deve spiegare il meccanismo concreto con cui il "fattore posizionale" è stato tradotto in aumento di classe/rendita per ogni unità (operazioni numeriche, coefficienti, arrotondamenti, correzioni tra m² e vani, ecc.)
- In giudizio l'Amministrazione non può invocare ragioni diverse da quelle esposte nell'avviso: la motivazione vincola il perimetro del contenzioso e tutela il diritto di difesa del contribuente
- Gli atti di revisione catastale finalizzati alla perequazione sono legittimi se basati su regole ragionevoli e documentate; in assenza di adeguata motivazione il giudice annulla l'accertamento
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