Cassazione Civile, Ordinanza n. 07429/2023 del 14/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva contestato a un contribuente un maggior reddito imponibile per l'anno d'imposta 2005. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo parzialmente; in appello la commissione tributaria regionale aveva invece accolto l'impugnazione del contribuente, dichiarando nullo l'avviso per asserita mancanza di valida sottoscrizione, ritenendo non provata la delega in capo al funzionario firmatario. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che l'atto fosse validamente sottoscritto e che la CTR avesse errato nel dichiararne la nullità; (2) in via subordinata, omesso esame di fatti decisivi, perché il giudice di merito avrebbe trascurato che l'avviso era stato sottoscritto da un capo area controlli su delega del Direttore provinciale, mentre il nominativo indicato nell'atto come responsabile del procedimento era un soggetto diverso dal sottoscrittore. Nel corso del giudizio di legittimità il contribuente ha depositato istanza di estinzione per cessata materia del contendere, allegando di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie ex d.l. n. 119/2018; l'Agenzia ha aderito alla richiesta.
La decisione
La Corte ha preso atto che la controversia rientrava tra quelle definibili mediante adesione alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018 e che entrambe le parti avevano chiesto l'estinzione del giudizio. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere. Ha precisato che le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate e che non sussisteva l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, trattandosi di estinzione conseguente all'iniziativa della parte ricorrente.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della validità della sottoscrizione dell'avviso di accertamento; il ricorso denunciava la violazione della norma, ma la Corte non si è pronunciata nel merito per l'intervenuta estinzione del giudizio.
art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per dedurre la violazione di legge nel primo motivo di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Norma processuale invocata per dedurre l'omesso esame di fatti decisivi nel secondo motivo di ricorso.
art. 6 d.l. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 136/2018
Disciplina la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in Cassazione, prevede la sospensione e, in mancanza di istanza di trattazione, l'estinzione del processo; la Corte l'ha applicata per dichiarare la cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per escludere, nel caso concreto, la debenza dell'ulteriore contributo unificato in presenza di causa estintiva del giudizio conseguente all'iniziativa del ricorrente.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Richiamato quale fonte dell'ulteriore contributo unificato collegato ai casi di rigetto/inammissibilità, escluso nel caso di estinzione.
Massime di principio
- Quando la controversia tributaria rientra nella definizione agevolata e le parti ne chiedono la presa d'atto, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere senza esame dei motivi di ricorso.
- La definizione agevolata delle liti tributarie pendenti in Cassazione costituisce causa estintiva del processo che prevale sulla decisione nel merito.
- In caso di estinzione del giudizio per effetto dell'adesione alla definizione agevolata, le spese restano regolate secondo la disciplina speciale richiamata dalla norma e non è dovuto l'ulteriore contributo unificato se l'estinzione deriva dall'iniziativa del ricorrente.
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