Cassazione Civile, Ordinanza n. 05042/2024 del 26/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il pagamento di compensi professionali relativi all'attività difensiva svolta in un giudizio davanti al Commissario regionale per il riordino degli usi civici. La società debitrice propose opposizione e il Tribunale accolse solo in parte l'opposizione, riducendo l'importo dovuto. In cassazione il professionista ha dedotto tre motivi: 1) nullità del procedimento e dell'ordinanza per violazione delle regole sulla composizione del collegio, sostenendo che la trattazione avrebbe dovuto svolgersi integralmente davanti al Collegio nel rito ex art. 14 d.lgs. 150/2011; 2) violazione dell'art. 2729 c.c., perché il giudice di merito avrebbe valorizzato un solo elemento presuntivo, ossia un atto di compravendita del bene vicino temporalmente al giudizio, per ritenere il valore del terreno pari a Euro 10.000,00; 3) motivazione apparente, perché il Tribunale non avrebbe spiegato adeguatamente perché il bene avesse quel valore e perché la stima amministrativa precedente fosse stata superata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la nullità dedotta con il primo motivo, rilevando che la domanda per compensi relativi ad attività svolta davanti a un giudice speciale non rientra nel rito di cui all'art. 14 d.lgs. 150/2011; ha tuttavia osservato che il Tribunale ha deciso in composizione collegiale in una causa che, per la sua natura, era invece da trattarsi in composizione monocratica, ma tale vizio non era stato dedotto nei termini corretti e risulta sanato. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché mirava a sollecitare una diversa valutazione del fatto, riservata al giudice di merito, ricordando che anche una sola presunzione può essere sufficiente se precisa e grave. Ha infine respinto il terzo motivo, ritenendo la motivazione del Tribunale sufficiente e non apparente, poiché il giudice di merito aveva spiegato in modo comprensibile perché attribuire maggior rilievo a un atto di vendita recente rispetto a una stima più risalente. Conseguentemente, il ricorrente è stato anche onerato dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
Il rito speciale per la liquidazione dei compensi dell'avvocato riguarda le prestazioni svolte in giudizio civile o attività strumentali/complementari al processo civile, non le attività svolte davanti a giudici speciali.
Richiamati per sostenere la nullità derivante dalla mancata trattazione collegiale; la Corte esclude la nullità prospettata perché il rito applicabile non era quello invocato dal ricorrente.
La loro violazione attiene alla composizione monocratica o collegiale del tribunale; nel caso concreto la Corte rileva un vizio diverso da quello dedotto, comunque sanato.
Le violazioni delle regole sulla composizione del giudice non attengono alla costituzione del giudice e la nullità si sana se non dedotta nei modi corretti.
La nullità derivante dalla violazione delle norme sulla composizione del giudice è soggetta al regime di sanatoria previsto per le nullità processuali non tempestivamente dedotte.
La valutazione della precisione, gravità e concordanza degli indizi e dell'idoneità della presunzione è attività riservata al giudice di merito; il convincimento può fondarsi anche su una sola presunzione se precisa e grave.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al sindacato sulla motivazione, limitato al minimo costituzionale.
art. 12 preleggi
Richiamato insieme agli altri parametri interpretativi nella censura sulla motivazione, ma senza rilievo autonomo nella decisione.
La motivazione è viziata solo se mancante o meramente apparente, non per semplice insufficienza argomentativa.
È il parametro usato per dedurre nullità processuali e motivazione apparente; la Corte ne applica il perimetro rigoroso.
Non consente di ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti quando la censura riguarda in realtà la valutazione probatoria del giudice di merito.
Indica la trattazione camerale del ricorso in Cassazione.
Richiamato con riferimento al termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo e alla data rilevante del deposito del ricorso nei casi trattati con rito sommario.
L'atto introduttivo del giudizio di opposizione ex art. 14 d.lgs. 150/2011 è assimilato a tale rito; per controversie fuori dall'ambito dell'art. 14, il procedimento sommario resta utilizzabile.
art. 29 legge 16-6-1927 n. 1766
Attribuisce giurisdizione speciale ai Commissari regionali per la liquidazione degli usi civici.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Le controversie relative ai compensi dell'avvocato per attività svolta davanti a un giudice speciale non rientrano nel rito speciale di liquidazione previsto per le prestazioni professionali rese nel processo civile ordinario.
- Il riparto tra giudice ordinario e organi di giurisdizione speciale incide sulla giurisdizione, non sulla competenza; le relative questioni vanno trattate come questioni di giurisdizione.
- La violazione delle regole sulla composizione monocratica o collegiale del tribunale non va confusa con la nullità per costituzione del giudice: occorre dedurre il vizio corretto, altrimenti esso può risultare sanato.
- In tema di prova presuntiva, la scelta tra elementi indiziari contrapposti e la verifica dei requisiti di precisione, gravità e concordanza sono apprezzamenti di merito non censurabili in cassazione se sorretti da motivazione adeguata.
- Il giudice di merito può fondare il proprio convincimento anche su una sola presunzione, purché la stessa sia seria e coerente con il fatto da provare.
- La motivazione è censurabile in cassazione solo quando sia mancante, meramente apparente, incomprensibile o internamente contraddittoria; non è sufficiente dedurre che il ragionamento sia sintetico o non condivisibile.
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