Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 23823/2025 del 25/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da tre avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2011, con i quali l'Ufficio contestava all'associazione sportiva dilettantistica e, per quanto qui rileva, al soggetto indicato come corresponsabile solidale ex art. 38 c.c., omesso versamento di IRES, IRAP e IVA, a seguito di verifica fiscale che aveva evidenziato la violazione della disciplina agevolativa della l. n. 398/1991 e dell'art. 148 d.P.R. n. 917/1986 e il superamento dei relativi limiti. Il contribuente aveva impugnato l'atto dinanzi al giudice tributario sostenendo di essere estraneo alla gestione dell'associazione, di non aver mai compiuto atti gestori né rivestito la qualità di legale rappresentante nel periodo in contestazione; aveva inoltre disconosciuto le sottoscrizioni a lui attribuite su documenti prodotti dall'Ufficio, tranne quella sull'atto costitutivo, depositando perizia grafologica e dichiarazioni scritte, e aveva affermato che le attività associative e bancarie erano state svolte da altri soggetti. In appello l'Ufficio aveva ottenuto riforma della decisione di primo grado favorevole al contribuente. In Cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 38 c.c., sostenendo di non avere mai agito in nome e per conto dell'associazione; 2) nullità/erroneità della sentenza per error in procedendo ed error in judicando in relazione agli artt. 214, 216 c.p.c. e 39 d.lgs. n. 546/1992, perché il disconoscimento delle firme sarebbe stato ignorato e la verificazione sarebbe stata chiesta solo in appello dall'Ufficio; 3) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., con riguardo al disconoscimento dei documenti, alle prove offerte dal contribuente e alla posizione processuale dell'Ufficio.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, ritenendoli connessi e pregiudiziali, e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, sezione di Latina, in diversa composizione, per un nuovo esame. È stato assorbito il primo motivo relativo alla responsabilità ex art. 38 c.c. Il giudice di rinvio dovrà rivalutare la controversia tenendo conto del disconoscimento delle sottoscrizioni, della necessità della verificazione e della concreta posizione formale del contribuente nell'anno d'imposta in contestazione, provvedendo anche sulle spese di tutti i gradi, compreso il giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 38 c.c.

    è richiamato come base della pretesa dell'Ufficio nei confronti di chi abbia agito in nome e per conto dell'associazione; il primo motivo è stato però assorbito, quindi la Corte non si pronuncia nel merito sulla sua applicazione al caso concreto

  • l. n. 398/1991

    violazione della disciplina agevolativa per le associazioni sportive dilettantistiche contestata in sede di accertamento

  • art. 148 d.P.R. n. 917/1986

    norma richiamata dall'Ufficio quale parametro violato ai fini del recupero a tassazione

  • art. 214 c.p.c.

    il disconoscimento della sottoscrizione deve essere formale e inequivoco; una volta operato, la scrittura non può essere utilizzata senza gli ulteriori adempimenti probatori previsti

  • art. 216 c.p.c.

    chi intende avvalersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione; in mancanza, o in caso di tardività, il giudice non può attribuire efficacia probatoria al documento disconosciuto

  • art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.

    sono invocati per censurare la violazione di legge e l'omesso esame di fatti decisivi

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    utilizzato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi del giudizio

  • art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    nel processo tributario opera il rinvio alle norme del codice di procedura civile, compresi gli artt. 214 e seguenti c.p.c.

  • art. 39 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dal ricorrente nel motivo attinente agli errori processuali e alla disciplina probatoria del processo tributario

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    norma processuale in base alla quale è stata depositata memoria in vista dell'adunanza camerale

Massime di principio

  • Nel processo tributario, per effetto del rinvio alle norme del codice di procedura civile, il disconoscimento della firma o della scrittura privata segue la disciplina degli artt. 214 e 216 c.p.c., con conseguente necessità che il giudice verifichi l'autenticità del documento se la parte che vi abbia interesse intende utilizzarlo.
  • Il disconoscimento della sottoscrizione deve essere formale e inequivoco; non sono sufficienti contestazioni generiche o meramente implicite, ma il giudice non può neppure ignorare un disconoscimento specifico e supportato da elementi difensivi e documentali.
  • Se la scrittura privata è stata disconosciuta tempestivamente, la parte che la produce ha l'onere di chiederne la verificazione; in mancanza di tale verificazione, il documento non è utilizzabile ai fini della decisione.
  • La sentenza è viziata da motivazione contraddittoria e da omesso esame quando valorizza documenti contestati senza affrontare il previo tema del loro disconoscimento e della conseguente verificazione.
  • Quando la responsabilità personale per debiti di un ente associativo dipende dall'effettiva spendita del nome o dall'esercizio di funzioni gestorie, il giudice deve valutare in modo puntuale la posizione formale e sostanziale del soggetto nell'anno d'imposta in contestazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.