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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23605/2025 del 20/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di accertamento contributivo con cui l'INPS aveva richiesto contributi parametrati al minimale contributivo ritenendo che l'impresa svolgesse in concreto attività agricola di utilizzazione di foreste e boschi. La Corte d'appello, in riforma del primo grado, aveva accolto la tesi dell'INPS, accertando la debenza dei contributi e rigettando la domanda di accertamento negativo proposta dalla società. In particolare, aveva ritenuto che l'attività effettivamente svolta fosse agricola, che i lavoratori svolgessero taglio del bosco, e che il contratto collettivo applicabile ai fini contributivi fosse il contratto provinciale degli operai agricoli della provincia di Arezzo, ritenuto più vantaggioso. Quanto all'inquadramento dei lavoratori, aveva affermato che il livello A3 fosse corretto perché gli operai, capaci di usare la motosega, svolgevano la prestazione con autonomia esecutiva. Con il primo motivo di ricorso la società denunciava violazione degli artt. 1 e 49 d.l. 338/1989, art. 6 l. 92/1979, artt. 2070 e 2697 c.c., sostenendo che il CCNL rilevante ai fini del minimale contributivo non fosse stato correttamente individuato. Con il secondo motivo deduceva violazione dei criteri ermeneutici contrattuali e dell'art. 2103 c.c., contestando l'interpretazione della declaratoria del livello A3 e il requisito dell'autonomia. Con il terzo motivo lamentava omesso esame di un fatto decisivo e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., assumendo che, a parità di livello, il CCNL Legno/Artigianato avrebbe garantito un minimale più alto e che ciò avrebbe inciso sull'esito della lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'inquadramento ai fini del minimale contributivo deve essere correlato all'attività effettivamente svolta dall'impresa e che, accertata in concreto un'attività agricola, la Corte territoriale aveva correttamente individuato il contratto collettivo di settore, senza errori di diritto. Ha disatteso anche il secondo motivo: in parte inammissibile perché volto a sovvertire un accertamento di merito ormai insindacabile in cassazione, in parte infondato perché la Corte d'appello aveva interpretato coerentemente la declaratoria del livello A3 valorizzando l'uso della motosega quale indice della competenza professionale e dell'autonomia meramente esecutiva richiesta. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, poiché il dedotto omesso esame non riguardava un fatto storico decisivo nel senso richiesto dall'art. 360 n. 5 c.p.c., e le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non integravano alcuna violazione delle regole sulla prova legale o sull'utilizzo di prove non dedotte dalle parti. La società ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Definisce i limiti del sindacato di legittimità; il motivo ex n. 5 richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non una rivalutazione del merito.

  • artt. 1 e 49 D.L. 338/1989

    Il minimale contributivo va determinato in relazione alla retribuzione prevista dal contratto collettivo del settore di attività effettivamente svolta dall'impresa.

  • art. 2, comma 25, L. 549/1995

    Norma di interpretazione autentica richiamata per ribadire il collegamento tra minimale contributivo e attività effettiva dell'impresa.

  • art. 6 L. 92/1979

    Richiamato tra le norme asseritamente violate nella censura sul CCNL applicabile ai fini contributivi.

  • art. 2070 c.c.

    L'inquadramento ai fini contributivi deve essere correlato all'attività effettivamente svolta dall'impresa, secondo un criterio oggettivo e predeterminato.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato nella censura sulla prova del corretto contratto collettivo applicabile; la Corte non ha ravvisato violazioni del riparto dell'onere probatorio.

  • artt. 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367 c.c.

    Richiamati per contestare l'interpretazione della clausola collettiva sul livello A3; la Corte ha ritenuto corretta l'esegesi adottata dai giudici di merito.

  • art. 2103 c.c.

    Richiamato in relazione all'inquadramento dei lavoratori e alle mansioni svolte.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Non risultano violate quando il giudice si limita a valutare le prove dedotte e non utilizza prove non allegate né attribuisce valore di prova legale a elementi che non lo sono.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Fondamento della condanna all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Ai fini del minimale contributivo, la retribuzione parametro è quella prevista dai contratti collettivi stipulati nel settore di attività effettivamente svolta dall'impresa, secondo un criterio oggettivo e non rimesso a scelte discrezionali del datore di lavoro.
  • L'accertamento del settore di attività e dell'inquadramento contrattuale ai fini contributivi è questione di merito, censurabile in cassazione solo per errori di diritto o per omesso esame di un fatto storico decisivo, non per una mera diversa lettura delle risultanze probatorie.
  • L'interpretazione della declaratoria contrattuale può essere desunta dal contenuto concreto delle mansioni e dagli strumenti utilizzati, se tali elementi sono logicamente valorizzati dal giudice di merito.
  • Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. sono ammissibili solo se si denuncia l'utilizzo di prove non dedotte, l'uso di prove disposte d'ufficio fuori dai limiti legali o l'attribuzione a prove non legali di efficacia piena, non quando si contesti soltanto la valutazione del materiale istruttorio.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiProveImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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