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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18607/2022 del 09/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Milano che aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato e, in subordine, della protezione sussidiaria o del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Il ricorso era articolato in due motivi, ma la Corte non entra nel merito delle censure: rileva infatti, in via preliminare, che la procura speciale per il giudizio di cassazione, nelle controversie disciplinate dall'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, deve contenere l'indicazione esplicita di una data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e la certificazione del difensore circa tale posteriorità. Nel caso concreto la procura, pur recando data e autentica della firma, conteneva solo la formula "è vera ed autentica la firma", ritenuta insufficiente a certificare anche la posteriorità della data di rilascio. Il Ministero dell'interno si era limitato a depositare un atto per partecipare alla discussione orale, senza controricorso rituale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non rituale la costituzione del Ministero, poiché nel procedimento camerale in Cassazione la partecipazione alla fase decisoria deve avvenire in forma scritta mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato. Quanto al ricorso, ha applicato il principio affermato dalle Sezioni Unite e ribadito dalla Corte costituzionale: per le impugnazioni soggette all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008 la procura speciale deve recare in modo esplicito la data successiva alla comunicazione del decreto e la certificazione del difensore su tale posteriorità; la sola autentica della firma non basta. Poiché nel caso concreto la procura non conteneva una certificazione idonea, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione sulle spese, per l'irrituale costituzione dell'intimato. È stato inoltre dato atto dell'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 35-bis d.lgs. 25/2008

    comma tredicesimo, quarto periodo

    nelle controversie in materia di protezione internazionale la procura per il ricorso per cassazione deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e tale posteriorità deve essere certificata dal difensore, a pena di inammissibilità.

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato come parametro ordinario per il rilascio della procura speciale, rispetto al quale l'art. 35-bis introduce una disciplina speciale.

  • art. 365 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 83 c.p.c. quale disciplina ordinaria della procura speciale per il ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    consente di dare atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • d.lgs. 25/2008

    costituisce il quadro normativo della protezione internazionale applicato al giudizio.

  • d.l. 13/2017

    art. 6, comma 1, lett. g)

    ha introdotto l'art. 35-bis nel d.lgs. n. 25 del 2008.

  • L. 46/2017

    legge di conversione del d.l. n. 13 del 2017.

  • L. 228/2012

    ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Nei ricorsi per cassazione soggetti all'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale deve risultare conferita in data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e il difensore deve certificare espressamente tale posteriorità.
  • L'autenticazione della sola firma del conferente non equivale alla certificazione della data di rilascio della procura: la verifica della posteriorità non può essere desunta implicitamente dal contenuto complessivo dell'atto.
  • La formula di certificazione può essere sintetica e non richiede espressioni sacramentali, ma deve comunque rendere chiaro che il difensore abbia attestato la data successiva alla comunicazione del decreto impugnato.
  • Nel procedimento camerale dinanzi alla Corte di cassazione, la partecipazione dell'intimato alla fase decisoria richiede una costituzione rituale mediante controricorso tempestivamente notificato e depositato; un mero atto di partecipazione alla discussione orale è inidoneo.
  • La mancanza di una procura speciale conforme al requisito speciale previsto dalla legge determina l'inammissibilità del ricorso senza esame dei motivi di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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