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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 27851/2023 del 03/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Ministero impugnava la decisione che aveva riconosciuto a Maria Bruna Chito il diritto al pagamento di somme per collaborazioni coordinate e continuative: il Ministero sosteneva che il contratto della Chito era cessato il 31/12/2014 e quindi non poteva essere prorogato ex lege dall'art. 1, comma 257, della legge n.190/2014 (entrata in vigore il 1° gennaio 2015). Ne conseguiva che non vi era illecito recesso né diritto al risarcimento per mancato guadagno. La Chito invece sosteneva che la disposizione mirava a garantire la continuità delle attività della struttura tecnica di missione e pertanto i rapporti dovevano essere considerati confermati fino al 31/12/2015; l'interruzione del rapporto da parte dell'amministrazione integra recesso illegittimo e diritto al risarcimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero confermando la sentenza della Corte d'appello di Roma e il giudicato di primo grado. I giudici hanno condiviso l'interpretazione teleologica della norma (art. 1, comma 257, l. n.190/2014) ritenendo che la proroga ex lege mirava a garantire la continuità dell'attività della struttura tecnica di missione e dovesse comprenderne i rapporti di collaborazione scaduti al 31/12/2014. Di conseguenza il contratto della Chito è stato considerato confermato fino al 31/12/2015 e l'interruzione della prestazione ha costituito recesso illegittimo, con riconoscimento del risarcimento per mancato guadagno (quantificato in 38.750 euro, risultante dall'annualità di 75.000 euro meno quanto già liquidato). La Corte ha altresì ritenuto applicabile l'art. 2227 c.c. (risarcimento per inadempimento) anche nell'ambito delle prestazioni d'opera intellettuale qualora il rapporto sia terminato anticipatamente nonostante la presenza di un termine, non escludendo quindi la tutela risarcitoria. Il Ministero è stato condannato alle spese processuali (liquidate in 4.500 euro oltre accessori).

Norme richiamate

  • art. 1, comma 257, legge 23 dicembre 2014, n. 190

    Al fine di garantire la continuità delle attività in corso della struttura tecnica di missione di cui all’articolo 163 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, restano confermati fino al 31 dicembre 2015 i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data di entrata in vigore della presente legge

    La Corte ha privilegiato un'interpretazione teleologica: la norma mira a garantire la continuità delle attività e quindi va intesa nel senso di confermare i rapporti necessari alla continuità anche se formalmente scaduti al 31/12/2014, per evitare che la disposizione risultasse priva di efficacia pratica

  • art. 1, comma 735, legge n.190/2014

    Richiamato per stabilire la data di entrata in vigore della legge (1° gennaio 2015). Utilizzato dal Ministero per sostenere l'inapplicabilità della proroga ai contratti scaduti il 31/12/2014; la Corte non ha condiviso tale esegesi letterale

  • art. 2227 c.c.

    Applicato dalla Corte per riconoscere il risarcimento del danno per l'interruzione illegittima della collaborazione (mancato guadagno) quando il rapporto, pur terminato anticipatamente dall'amministrazione, dava diritto al compenso pattuito per il periodo residuo

  • art. 2237 c.c.

    Richiamato dal Ministero quale norma tipica del recesso dal contratto d'opera intellettuale; la Corte ha ritenuto che, anche in presenza di disciplina dell'art. 2237, la facoltà di recesso può essere convenzionalmente limitata mediante termine e dunque non escludeva automaticamente la risarcibilità del mancato guadagno

  • art. 2126 c.c.

    Riferito al diritto al compenso per l'opera prestata: la Corte ha ritenuto che la prestazione svolta nei primi mesi del 2015 maturava il diritto al compenso secondo i criteri dell'art. 2126

  • art. 2697 c.c.

    Norma sull'onere della prova; la Corte ha ritenuto che la resistente avesse adempiuto all'onere probatorio necessario per ottenere il risarcimento per mancato guadagno (evidenziando, tra l'altro, il decreto ingiuntivo e la quantificazione non contestata)

  • d.l. n. 78/2010 (divieto di rinnovo degli incarichi di consulenza)

    Richiamato dal Ministero per sostenere un'interpretazione restrittiva della proroga ex lege; la Corte ha ritenuto che l'interpretazione teleologica della legge di stabilità prevalesse su tale argomento nei limiti della finalità di tutela della continuità

  • art. 11 e art. 12 disposizioni preliminari al codice civile (preleggi)

    Richiamati dal Ministero per sostenere l'applicazione preferente del tenore letterale, mentre la Corte ha valorizzato l'interpretazione teleologica ai sensi delle preleggi quando il tenore letterale contrasta con la mens legis

  • art. 13 c.1 quater d.P.R. n.115/2002

    Richiamato in relazione alla possibile esenzione dal contributo: la Corte ha ritenuto che la norma non si applicasse alle Amministrazioni dello Stato che sono esentate per il meccanismo di prenotazione a debito

Massime di principio

  • Quando una norma dispone la "conferma" di rapporti "al fine di garantire la continuità delle attività in corso", i giudici possono preferire un'interpretazione teleologica che salvaguardi la continuità operativa rispetto a un'interpretazione letterale rigida se quest'ultima renderebbe la norma inefficace
  • Se un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa risulta prorogato ex lege o è dotato di un termine, l'interruzione anticipata da parte dell'amministrazione può configurare recesso illegittimo e dare diritto al risarcimento per mancato guadagno ai sensi dell'art. 2227 c.c., anche quando la prestazione è qualificata come opera intellettuale
  • La facoltà di recesso prevista dall'art. 2237 c.c. non è inderogabile: le parti possono convenire, anche implicitamente mediante l'apposizione di un termine al rapporto, una limitazione della facoltà di recesso che rende possibile la tutela risarcitoria in caso di interruzione anticipata
  • Per ottenere il risarcimento per mancato guadagno è importante documentare contratti, pagamenti ricevuti, e ogni atto (es. decreto ingiuntivo) che attesti il diritto al compenso; tali elementi sono decisivi per assolvere l'onere della prova ex art. 2697 c.c.
  • Nel contenzioso contro Pubbliche Amministrazioni, argomentazioni basate su graduatorie o procedure interne non sostituiscono la valutazione dell'efficacia di una norma di proroga ex lege: va valutata la portata normativa testuale e teleologica
  • Le Amministrazioni dello Stato possono essere trattate in modo diverso rispetto a privati con riferimento a oneri procedurali e contributivi (es. esenzioni mediante prenotazione a debito), e ciò va considerato nella liquidazione delle spese processuali

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