Cassazione Civile, Sentenza n. 27878/2023 del 03/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sul pagamento di somme per attività "incentivata" svolta dal dipendente ARPA per conto terzi. Taveri aveva ottenuto un decreto ingiuntivo e l'ARPA aveva proposto opposizione, poi persa in primo e secondo grado. In cassazione l'ARPA censura la Corte d'appello per non avere applicato correttamente la legge regionale n. 6/1999, il CCNL del comparto sanità e le norme codicistiche rilevanti, sostenendo che le somme corrisposte non rispettavano i parametri della contrattazione nazionale e derivavano da prassi interna illegittima e da delibere o atti interni non idonei a vincolare la quantificazione delle retribuzioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei termini esposti, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Lecce e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione. Ha enunciato il principio di diritto secondo cui il dipendente ARPA Puglia che abbia svolto, con il consenso dell'amministrazione, prestazioni oltre il normale orario per soggetti terzi ai sensi dell'art.13 L.R. 6/1999 ha diritto, ex art.2126 c.c. in relazione all'art.2108 c.c. e alla luce degli artt.35 e 36 Cost., alla retribuzione per lavoro straordinario determinata in base alla contrattazione collettiva nazionale (o a quella integrativa che le si conformi), senza che la mancata approvazione formale di progetti o atti interni impedisca il riconoscimento del compenso; d'altra parte la Corte ha censurato l'uso di prassi interna che ripartisca percentualmente entrate pubbliche in difformità dalla contrattazione collettiva. La Corte d'appello dovrà accertare se le prestazioni costituiscono lavoro straordinario e liquidare le somme secondo il CCNL applicabile.
Norme richiamate
Legge Regione Puglia n. 6 del 1999, art. 13
“Oltre al supporto tecnico, strumentale e laboratoristico che l'ARPA è tenuta a garantire per lo svolgimento delle funzioni di competenza della Regione, delle Province, degli Enti gestori di aree protette, delle Comunità montane, dei Comuni e dei Dipartimenti di prevenzione delle AUSL e oltre ai compiti indicati nell'art. 4, l'ARPA può svolgere attività di consulenza per conto terzi ed effettuare indagini strumentali ed esami di laboratorio per enti pubblici e privati secondo un tariffario emanato dalla Giunta regionale."
Stabilisce che l'ARPA può erogare prestazioni per conto terzi e che tali attività devono essere regolate da tariffario regionale e convenzioni; le entrate derivanti sono destinate all'ente e la disciplina degli incarichi e delle remunerazioni è rimessa ad atti e tariffe regionali.
Legge Regione Puglia n. 6 del 1999, art. 16, comma 5
“Il personale dell'A.R.P.A. che riveste lo stato di dipendente pubblico è collocato, ai fini giuridici ed economici nel comparto della sanità secondo quanto stabilito dai vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro (C.C.N.L.) dell'Area di Comparto e dell'Area della dirigenza medica e non medica del S.S.N."
Attribuisce al personale ARPA l'appartenenza al comparto sanità ai fini giuridici ed economici, richiamando l'applicazione dei CCNL del settore per la regolazione delle prestazioni e delle retribuzioni.
Legge Regione Puglia n. 6 del 1999, art. 16, comma 8
“Il personale dell'ARPA non può assumere, esternamente all'ARPA stessa, incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione lavori su attività in campo ambientale."
Limita la possibilità per il personale ARPA di svolgere incarichi esterni in materia ambientale, salvo le forme previste dall'art.13 (attività per conto dell'ARPA) e le autorizzazioni interne nel rispetto dei limiti di legge.
Regolamento relativo alla L.R. 6/1999, art. 28
“Il personale dell'ARPA, ai sensi dell'art. 16 comma 8 della legge regionale n. 6/99 non può assumere, esternamente all'ARPA stessa, incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione lavori su attività in campo ambientale... Tale attività professionale richiesta a pagamento da terzi per l'offerta di servizi differenziati è occasionale ed è acquisita ed organizzata dall'Azienda con apposito Regolamento per la disciplina dell'attività libero professionale, secondo le indicazioni contenute nel vigente CCNL dell'Area sanitaria..."
Precisazione regolamentare: l'attività a pagamento deve essere organizzata dall'ente con regolamento e nel rispetto del CCNL, e il Direttore può autorizzare consulenze salvo incompatibilità.
Regolamento relativo alla L.R. 6/1999, art. 30
“Le attività che l'ARPA erogherà, ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L.R. 6/99, saranno disciplinate da specifiche convenzioni ed erogate in riferimento al tariffario vigente approvato dalla Giunta regionale..."
Conferma che le prestazioni per conto terzi devono essere regolate da convenzioni e tariffario regionale, sottolineando la natura amministrativa delle entrate conseguenti.
Legge statale n. 61 del 1994, art. 3
Norma istitutiva a livello statale delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente; fondamento dell'ordinamento giuridico delle ARPA e della loro organizzazione giuridica e contrattuale.
Codice Civile, art. 2126
Principio generale che regola il diritto al corrispettivo per le prestazioni di lavoro rese; la Corte lo utilizza per giustificare la pretesa al pagamento del lavoro effettivamente svolto, anche se non formalmente autorizzato, quando vi sia consenso datoriale.
Codice Civile, art. 2108
Disciplina del rapporto di lavoro subordinato e dell'obbligo del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione per le mansioni svolte; collegamento alla tutela delle prestazioni di lavoro straordinario.
Costituzione, artt. 35 e 36
Richiamati come criterio interpretativo per la tutela della retribuzione del lavoro e per giustificare l'applicazione dell'art.2126 c.c. a vantaggio del lavoratore che abbia svolto attività retribuibile.
Contrattazione collettiva nazionale (CCNL) del comparto Sanità
Fonte principale per la determinazione della misura della retribuzione e delle regole sul lavoro straordinario per il personale ARPA; la Corte afferma che la liquidazione deve rispettare le previsioni del CCNL e che le determinazioni interne non possono derogare ai parametri nazionali.
Massime di principio
- Per il personale ARPA le prestazioni retribuite per conto terzi sono disciplinate dalla legge regionale e dalle convenzioni/tariffari regionali, ma la misura e le regole della retribuzione devono sempre rispettare la contrattazione collettiva nazionale applicabile (CCNL comparto sanità).
- Se il dipendente svolge attività oltre il normale orario per disposizione o con il consenso dell'amministrazione (anche implicito), egli ha diritto alla retribuzione per lavoro straordinario ai sensi dell'art.2126 c.c. in relazione all'art.2108 c.c., determinata secondo il CCNL, anche in assenza della formale approvazione di progetti o atti interni.
- Una prassi o atti interni che ripartiscano entrate pubbliche in modo difforme dalla contrattazione nazionale non possono legittimare di per sé la corresponsione di compensi ai dipendenti; la regolarità formale degli atti dell'amministrazione e il rispetto dei vincoli di spesa restano importanti e possono comportare responsabilità amministrative dei funzionari.
- Il consenso datoriale (anche implicito) è l'elemento chiave che abilita la richiesta di pagamento per lavoro svolto oltre l'orario; occorre quindi provare che l'amministrazione aveva accettato e beneficiato della prestazione.
- In situazioni simili è opportuno che l'ente pubblico formalizzi progetti, atti di riparto e autorizzazioni conformi alla normativa e al CCNL prima di erogare compensi, per evitare futuri recuperi o contestazioni; in mancanza, il lavoratore può comunque agire per il pagamento del lavoro straordinario purché dimostri il consenso della P.A.
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