Cassazione Civile, Sentenza n. 27882/2023 del 03/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente contestava l'illegittima reiterazione di plurimi contratti a termine (10.1.2005 - 10.9.2016) con il Comune di Cesena e chiedeva il risarcimento del danno per l'abuso dei contratti. In primo grado il Tribunale di Forlì aveva riconosciuto l'illiceità e liquidato il danno in misura equivalente (8 mensilità dell'ultima retribuzione), ma la Corte d'Appello di Bologna aveva riformato la sentenza accogliendo che l'offerta di assunzione a tempo indeterminato fatta dal Comune in corso di causa fosse satisfattiva e quindi escludente il risarcimento, pur trattandosi di un'offerta pervenuta dopo che la ricorrente era stata già assunta a tempo indeterminato dal MIUR. La questione centrale era se e quando una successiva stabilizzazione (offerta/assunzione) possa sanare l'illegittimo utilizzo di contratti a termine e quindi escludere il diritto al risarcimento forfettario previsto dall'ordinamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati i motivi che denunciavano l'erronea valutazione della Corte d'appello. Ha affermato il principio secondo cui l'offerta o l'immissione in ruolo effettuata dal medesimo ente è sanante solo se direttamente connessa, in termini causali e temporali, all'illegittima successione di contratti a termine. Nel caso concreto l'assunzione della ricorrente presso il MIUR (settembre 2016) era intervenuta prima dell'offerta di stabilizzazione del Comune e non era correlata all'abuso commesso dal Comune: pertanto l'offerta successiva non ha efficacia sanante e non esclude il diritto al risarcimento pecuniario per equivalente. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello di Bologna in diversa composizione per la prosecuzione del giudizio (anche sulle spese). Inoltre la Corte ha disposto che non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 d.P.R. n.115/2002.
Norme richiamate
Rilevato come principio che nel pubblico impiego non è prevista la conversione automatica dei rapporti a termine abusivi in rapporti a tempo indeterminato; la norma è stata considerata nel quadro che impone comunque una tutela risarcitoria al lavoratore.
art. 32 legge n. 183/2010 (poi sostituito dall'art. 28, comma 2, d.lgs. n. 81/2015)
Prevede il diritto a un risarcimento forfettario (con limiti minimo-massimo) per i contratti a termine illegittimi senza necessità di provare il danno; la Corte lo applica per confermare il diritto al ristoro pecuniario quando la stabilizzazione non è effettiva e causalmente collegata all'abuso.
Direttiva UE 1999/70 (clausola n.5)
Richiamata come criterio di conformità dell'ordinamento interno alla necessità di contrastare l'abuso dei contratti a termine e garantire un'effettiva tutela del lavoratore.
art. 20, comma 1, d.lgs. n. 75/2017 e art. 1, comma 228-bis, legge n. 208/2015
Richiamati dalle parti in relazione ai piani straordinari di stabilizzazione; la Corte osserva che tali disposizioni non sanano l'abuso se le assunzioni non sono concretamente correlate, temporalmente e causalmente, alla successione dei contratti a termine contestati.
Norma sul contributo unificato: la Corte ha rilevato che, avendo accolto il ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.
Massime di principio
- La stabilizzazione/offerta di immissione in ruolo è efficacemente "sanante" solo se proviene dallo stesso ente che ha commesso l'abuso e se vi è un nesso causale e temporale diretto tra la stabilizzazione e la successione illegittima dei contratti a termine.
- Se il lavoratore ottiene una stabilizzazione o un'assunzione a tempo indeterminato presso un'altra pubblica amministrazione prima dell'offerta di ruolo dell'ente che ha abusato dei contratti, l'offerta successiva è meramente virtuale e non esclude il diritto al risarcimento pecuniario forfettario.
- Il diritto al risarcimento per equivalente è di natura forfettaria (minimo-massimo) e non richiede la prova dell'effettivo danno; resta comunque aperta la possibilità di provare un danno ulteriore per maggiori somme.
- L'offerta tardiva di stabilizzazione non equivale a una rinuncia al diritto di agire per il lavoratore: l'interesse ad agire permane e la rilevanza della stabilizzazione ai fini risarcitori dipende dalla sua efficacia concreta nel rimuovere la precarietà causata dall'abuso.
- Per valutare se la stabilizzazione è sanante occorre sempre verificare datazione e nesso causale (es. piano di assunzioni, graduatorie, procedure selettive) rispetto ai contratti contestati; eventi posteriori alla risoluzione autonoma della precarietà da parte del lavoratore non sanano l'illegittimità.
- In caso di accoglimento in Cassazione la causa viene rimessa alla Corte d'Appello per le determinazioni conseguenti (liquidazione del danno, decisione sulle spese), tenendo conto dei principi affermati dalla Cassazione.
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