Cassazione Civile, Sentenza n. 27874/2023 del 03/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso verteva sulla validità e misura dei pagamenti effettuati all’intimato per attività "incentivate" svolte per conto dell'ARPA a favore di terzi. ARPA Puglia deduceva la violazione della legge regionale n. 6/1999, del CCNL del comparto sanità e degli artt. 1175 e 1176 c.c., sostenendo che le somme richieste non rispettavano i parametri contrattuali e che la prassi interna (ripartizione percentuale delle entrate) era illegittima e non poteva costituire titolo per corrispondere somme ai dipendenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in parte, cassando la sentenza della Corte d'appello e rinviando la causa alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione. Ha affermato il principio di diritto secondo cui il dipendente ARPA Puglia che, con il consenso della P.A., abbia svolto prestazioni oltre il normale orario per soggetti terzi ai sensi dell'art. 13 della L.R. n. 6/1999, ha diritto ex art. 2126 c.c., in relazione all'art. 2108 c.c. e alla luce degli artt. 35 e 36 Cost., alla retribuzione per lavoro straordinario determinata secondo la contrattazione collettiva nazionale (e la contrattazione integrativa conforme). Ha inoltre stabilito che la mancata approvazione formale di progetti o atti interni non impedisce il diritto del lavoratore al compenso, purché sussista il consenso datoriale; tuttavia la quantificazione deve rispettare i criteri del CCNL e non può derivare da prassi interne incompatibili.
Norme richiamate
Legge Regione Puglia n. 6 del 1999, art. 16, comma 5
Il personale dell’A.R.P.A. che riveste lo stato di dipendente pubblico è collocato, ai fini giuridici ed economici nel comparto della sanità secondo quanto stabilito dai vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro (C.C.N.L.) dell’Area di Comparto e dell’Area della dirigenza medica e non medica del S.S.N.
La legge regionale colloca il personale ARPA nel comparto sanità e rinvia alla contrattazione collettiva nazionale per gli aspetti giuridici ed economici, con conseguente prevalenza delle regole del CCNL sulla regolamentazione regionale/interna.
Legge Regione Puglia n. 6 del 1999, art. 13
Oltre al supporto tecnico, strumentale e laboratoristico ... l'ARPA può svolgere attività di consulenza per conto terzi ed effettuare indagini strumentali ed esami di laboratorio per enti pubblici e privati secondo un tariffario emanato dalla Giunta regionale.
Le prestazioni a terzi devono essere disciplinate da convenzioni e tariffario regionale; le entrate relative sono riconosciute all'ente e la loro distribuzione è soggetta a regolamentazione.
Legge Regione Puglia n. 6 del 1999, art. 16, comma 8
Il personale dell'ARPA non può assumere, esternamente all'ARPA stessa, incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione lavori su attività in campo ambientale.
Limita l'attività esterna autonoma del personale ARPA; le consulenze devono essere organizzate e autorizzate dall'ente.
Regolamento collegato alla L.R. n. 6/1999, art. 28
L'attività professionale ... è acquisita ed organizzata dall'Azienda con apposito Regolamento per la disciplina dell'attività libero professionale, secondo le indicazioni contenute nel vigente CCNL dell'Area sanitaria ... Il Direttore Generale può autorizzare i dipendenti ... a svolgere consulenze ... Tali consulenze non possono essere prestate nei casi in cui si possa configurare incompatibilità ...
Il regolamento richiede disciplina interna e autorizzazione per le consulenze e rinvia esplicitamente al rispetto del CCNL; autorizzazione e regolamentazione sono condizioni per la corretta gestione delle attività a terzi.
Regolamento collegato alla L.R. n. 6/1999, art. 30
Le attività che l'ARPA erogherà ... saranno disciplinate da specifiche convenzioni ed erogate in riferimento al tariffario vigente approvato dalla Giunta regionale ...
Conferma che l'erogazione delle prestazioni a terzi e il relativo corrispettivo devono essere regolate da convenzioni e tariffari regionali, e non distribuite arbitrariamente.
Ricava il diritto al corrispettivo per la prestazione di lavoro resa di fatto quando il prestatore abbia agito per conto del datore di lavoro: fondamentale nella decisione per riconoscere il pagamento ove sussista il consenso datoriale.
Definisce l'obbligo del prestatore di lavoro dipendente di svolgere la prestazione, richiamato in relazione all'art. 2126 per il diritto alla retribuzione di lavoro straordinario autorizzato.
Artt. 35 e 36 Cost.
I principi costituzionali richiamati riguardano la retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro e la tutela del lavoro, utilizzati per interpretare l'art. 2126 c.c. nel contesto pubblico.
Contrattazione collettiva nazionale (CCNL) del comparto Sanità
Stabilisce i criteri e le misure per la retribuzione del lavoro ordinario e straordinario; la quantificazione del compenso deve rispettare le previsioni del CCNL e delle eventuali intese integrative conformi.
Accordi/CCNQ (es. CCNQ 25/11/1998 e CCNQ 13/7/2016)
Individuano l'applicabilità dei contratti collettivi (area dirigenza e comparto) al personale ARPA e confermano il richiamo alla contrattazione nazionale quale fonte primaria.
D.l. n. 402/2001, art. 1 (richiamato)
Riferimento normativo sulle prestazioni aggiuntive nel pubblico impiego; la giurisprudenza distingue tra prestazioni aggiuntive soggette ad autorizzazioni specifiche e il lavoro straordinario retribuibile con il consenso datoriale.
Legge statale n. 61/1994, art. 3
Norma istitutiva delle ARPA a livello statale, richiamata a fondamento dell'applicabilità dei contratti collettivi del servizio sanitario al personale ARPA.
Artt. 1175 e 1176 c.c. (citati dal ricorrente)
Richiamati dalla ricorrente in tema di obblighi e diligenza nell'adempimento contrattuale; non hanno prevalso come criterio decisivo rispetto alla prevalente applicazione del CCNL e dell'art. 2126.
Massime di principio
- Se un dipendente pubblico (qui: ARPA) svolge prestazioni oltre il normale orario per conto dell'amministrazione e con il consenso di quest'ultima (anche implicito), ha diritto alla retribuzione per lavoro straordinario ai sensi dell'art. 2126 c.c., in relazione all'art. 2108 c.c., determinata secondo il CCNL applicabile.
- La mancata adozione formale di progetti, atti interni o autorizzazioni non preclude automaticamente il diritto del lavoratore al compenso per lavoro straordinario, purché sussista il consenso datoriale e la prestazione non sia nulla o illecita.
- La quantificazione del compenso non può derivare da prassi interne o ripartizioni percentuali incompatibili con la contrattazione collettiva nazionale; l'ente può subire responsabilità amministrativa interna, ma non può negare al lavoratore il pagamento dovuto conformemente al CCNL.
- Le attività a terzi disciplinate da specifiche norme regionali (tariffari, convenzioni) sono entrate dell'ente: la distribuzione delle relative somme ai dipendenti è soggetta a regolamentazione e non è automaticamente liberatoria di vincoli contrattuali nazionali.
- Occorre distinguere tra prestazioni 'aggiuntive' che richiedono autorizzazioni/parametri specifici per il riconoscimento di compensi incentivanti e il lavoro straordinario ordinario: per quest'ultimo il requisito essenziale è il consenso datoriale, mentre per gli incentivi aggiuntivi possono valere condizioni ulteriori.
- In contenziosi analoghi il giudice deve accertare (i) se la prestazione è stata svolta fuori orario, (ii) se vi è stato consenso della P.A., e (iii) determinare la retribuzione in conformità al CCNL; eventuali illegittimità degli atti amministrativi danno luogo a profili di responsabilità dell'ente ma non necessariamente a esclusione del diritto del lavoratore.
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