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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 27883/2023 del 03/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Controversia circa la legittimità della trattenuta del 5% prevista dall'art. 1, comma 4, lett. c) della legge 3 agosto 2007, n. 120, come modificata dal d.l. 13 settembre 2012, n. 158 (cd. trattenuta 'Balduzzi'), applicata dall'ASST sui compensi percepiti dai medici per prestazioni in regime di attività libero professionale intramuraria (ALPI). L'ASST aveva operato la trattenuta a partire dal 1° gennaio 2016 e, con successiva determinazione, anche retroattivamente per il periodo 1° gennaio 2013-31 dicembre 2015. I medici hanno impugnato trattenute e chiesto la restituzione. Questione centrale: la trattenuta va operata direttamente sul compenso del professionista (applicazione autonoma da parte dell'ente) oppure va considerata come quota da includere nella tariffa dovuta dall'assistito, la quale deve essere determinata d'intesa con i dirigenti e previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale?

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'ASST (ossia ha confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva dichiarato illegittima la trattenuta così operata e aveva condannato l'ASST alla restituzione). Motivazione essenziale: l'art. 1, comma 4, lett. c) va letto unitariamente nella sua versione riformulata dal d.l. n. 158/2012; la quota del 5% costituisce una ulteriore componente degli 'importi da corrispondere a cura dell'assistito' e va tenuta conto nella determinazione della tariffa da concordare d'intesa con i dirigenti previa contrattazione integrativa aziendale. Di conseguenza l'azienda non poteva operare unilateralmente la trattenuta sui compensi dei medici in assenza del predetto accordo e non poteva applicarla retroattivamente nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della norma e la successiva contrattazione. La Corte ha altresì affermato un dovere di buona fede e correttezza nel sollecitare le parti a concludere gli accordi necessari e ha disposto la compensazione integrale delle spese di legittimità fra le parti.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 4, lett. c) legge 3 agosto 2007, n. 120 (come modificato dal d.l. 13 settembre 2012, n. 158)

    definizione, d'intesa con i dirigenti interessati, previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale, di importi da corrispondere a cura dell'assistito... Nell'applicazione dei predetti importi, quale ulteriore quota, oltre quella già prevista dalla vigente disciplina contrattuale, una somma pari al 5 per cento del compenso del libero professionista viene trattenuta dal competente ente o azienda del Servizio sanitario nazionale per essere vincolata ad interventi di prevenzione ovvero volti alla riduzione delle liste d'attesa...

    La Corte ha letto i due periodi della disposizione in modo unitario: la quota del 5% va considerata tra le voci che compongono la tariffa a carico dell'assistito e, pertanto, la sua effettiva applicazione richiede la determinazione della tariffa d'intesa con i dirigenti e previo accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale; non legittima una trattenuta diretta e retroattiva sui compensi senza tale accordo.

  • art. 28, comma 5, legge 23 dicembre 1999, n. 488

    Le tariffe delle prestazioni libero-professionali ... sono determinate da ciascuna azienda in conformità ai criteri stabiliti dalle regioni e dai contratti collettivi nazionali di lavoro ... Per le predette prestazioni all'azienda compete il rimborso dei costi diretti ed indiretti sostenuti nonché una quota della tariffa nella misura stabilita dai contratti collettivi nazionali.

    La norma preesistente (1999) che prevedeva una quota a carico della tariffa è stata richiamata per dimostrare che la nuova trattenuta del 5% va inquadrata come voce della tariffa complessiva e non come prelievo unilaterale sul compenso del medico; la differenza sta nella determinazione dell'importo (ex lege nel caso del 5%) ma non nel regime complessivo di determinazione mediante contrattazione.

  • art. 3, legge 23 dicembre 1994, n. 724

    Prevede la contabilità separata per la gestione delle camere a pagamento e delle prestazioni ambulatoriali e obblighi del direttore generale in caso di disavanzo.

    Richiamata per sottolineare gli obblighi di contabilità separata e responsabilità dell'ente nel garantire che le tariffe coprano i costi e che, in caso di disavanzo, l'ente intervenga con provvedimenti quali adeguamento tariffe o sospensione del servizio.

  • d.l. 13 settembre 2012, n. 158 (conv. con modificazioni nella l. 8 novembre 2012)

    Atto che ha riformulato la lett. c) dell'art. 1 l. 120/2007 e introdotto la trattenuta del 5%; la Corte ne ricostruisce la genesi e il significato unitario della norma modificata.

  • Cass. Sez. Lav. n. 20010/2022

    Precedente richiamato circa la determinazione delle tariffe e la necessità di tener conto dei costi diretti e indiretti sostenuti dalle aziende; la Corte utilizza il precedente per coerenza interpretativa ma distingue l'attuale trattenuta per la sua diversa natura e finalizzazione.

  • Cass. Sez. Lav. n. 13399/2023

    Pronuncia citata che non affrontava direttamente l'esegesi della norma perché in quel caso le parti avevano raggiunto un'intesa sulla tariffa; qui la Corte evidenzia la distinzione con la fattispecie concreta.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 54/2015

    Richiamata di supporto alla finalità dell'ALPI (incentivare rapporto di lavoro esclusivo e potenziare capacità del sanitario nell'interesse degli utenti e della collettività) come elemento della ratio della disciplina.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato nei profili processuali e per dare atto della sussistenza delle condizioni per gli effetti indicati dalla Corte (riferimento procedurale).

Massime di principio

  • Quando una norma contiene più periodi collegati (es. determinazione della tariffa e percentuale di trattenuta), vanno letti unitariamente: la quota introdotta per finalità pubbliche può costituire voce della tariffa dovuta dall'utente e non necessariamente un prelievo diretto sul compenso del professionista.
  • Una trattenuta o contributo previsto dalla legge e destinato a scopi pubblici richiede, se la norma lo collega alla determinazione della tariffa, la predisposizione di un accordo in sede di contrattazione integrativa aziendale e non può essere applicato unilateralmente dall'ente senza tale accordo.
  • Non è legittima l'applicazione retroattiva di una nuova voce della tariffa nel periodo intercorso tra l'entrata in vigore della norma e la successiva contrattazione aziendale che doveva rendere operativa quella voce; il recupero retroattivo richiede un'espressa intesa.
  • In assenza di espressa indicazione nella rinegoziazione tariffaria, la trattenuta può comunque essere applicata dopo l'accordo successivo all'entrata in vigore se si può ritenere che le parti abbiano tenuto conto della nuova voce nella determinazione complessiva della tariffa.
  • Enti e medici hanno un dovere di buona fede e correttezza nel negoziare rapidamente gli adeguamenti tariffari necessari per rendere operativi i finanziamenti destinati a finalità pubbliche; la contabilità separata e gli obblighi di gestione aziendale sono elementi che rafforzano questa responsabilità.
  • In controversie simili è cruciale verificare: (a) la data e il contenuto degli accordi di contrattazione integrativa aziendale; (b) se è intervenuta un'intesa specifica sui periodi oggetto di contestazione; (c) la natura e la finalità della trattenuta (se finanziamento di progetti futuri o imposta/tributo).

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