Cassazione Civile, Sentenza n. 27842/2023 del 03/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguarda la richiesta di corresponsione di somme per attività incentivata/prestazioni svolte dalla dipendente (Rosalba Greco) per conto dell'ARPA Puglia a favore di terzi. Greco aveva ottenuto un decreto ingiuntivo e, dopo opposizione dell'ARPA, il Tribunale di Brindisi e poi la Corte d'Appello di Lecce avevano respinto i ricorsi dell'ARPA. In cassazione l'ARPA deduceva, tra l'altro, la violazione della legge regionale Puglia n. 6/1999 (mancata previsione di "apposite convenzioni" e tariffario), la violazione delle previsioni del CCNL e degli artt. 1175 e 1176 c.c. (per la quantificazione delle retribuzioni) e censurava l'uso, da parte degli organi interni, di criteri di riparto e prassi non conformi alla contrattazione nazionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ARPA Puglia, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Lecce e ha rinviato la causa alla stessa Corte d'appello in diversa composizione per decidere nel merito. Ha enunciato il principio di diritto secondo cui il dipendente ARPA Puglia che, con il consenso della P.A., abbia eseguito prestazioni per terzi oltre il normale orario ha diritto, ex art. 2126 c.c. in relazione all'art. 2108 c.c. e alla luce degli artt. 35 e 36 Cost., al pagamento della retribuzione per lavoro straordinario determinata in base alla contrattazione collettiva nazionale applicabile (e alla contrattazione integrativa conforme), senza che la mancata approvazione dei progetti o degli atti interni impedisca tale diritto. La Corte di merito dovrà quindi accertare se sussista lavoro straordinario e liquidare la retribuzione secondo il CCNL.
Norme richiamate
art. 3 (fondamento delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente)
Indica il quadro istitutivo delle ARPA; fornisce base normativa per l'applicazione di specifiche regole contrattuali e organizzative alle ARPA
Legge Regione Puglia n. 6/1999
art. 13, art. 16 comma 5 e comma 8
Stabilisce che l'ARPA può svolgere consulenze per conto terzi e che le relative prestazioni devono essere disciplinate da tariffario e convenzioni regionali; prevede che il personale non può assumere incarichi esterni e che le prestazioni devono transitare e remunerarsi tramite l'ente, evidenziando che le entrate per prestazioni a terzi sono risorse dell'ente
Regolamento attuativo della L.R. 6/1999
Precisa l'organizzazione dell'attività libero-professionale interna, richiede regolamento aziendale per l'attività a pagamento e rinvia alle specifiche convenzioni e al tariffario regionale per le prestazioni rese dall'ARPA
Contrattazione collettiva nazionale (CCNL / CCNQ area/comparto Sanità)
CCNQ del 25/11/1998; CCNQ del 2/6/1998; CCNQ 13/7/2016; CCNL 10/4/2008 e CCNL 31/7/2009 (richiamati)
La remunerazione delle prestazioni dei dipendenti ARPA (dirigenziali e non) è regolata in linea generale dalla contrattazione collettiva nazionale del comparto/area Sanità; eventuale contrattazione integrativa è valida solo se si conforma alla normativa collettiva nazionale
art. 2126 c.c., art. 2108 c.c., artt. 1175 e 1176 c.c.
Art. 2126 c.c.: legittima la pretesa di corrispettivo per prestazioni rese in esecuzione del rapporto, anche se giuridicamente non dovute, quando sussiste il consenso datoriale; art. 2108 c.c.: disciplina i doveri del prestatore di lavoro; gli artt. 1175-1176 (richiamati dall'ARPA) attengono alla correttezza e alla diligenza negoziale, richiamati per criticare prassi e criteri di quantificazione
Costituzione
Riferimento ai principi costituzionali che garantiscono tutela retributiva e condizioni eque di lavoro, utili per interpretare la portata dell'art. 2126 c.c. nel pubblico impiego
Decreto-legge n. 402/2001 (conv. legge n. 1/2002)
art. 1 (riferito alle prestazioni aggiuntive)
Disciplina la categoria delle prestazioni aggiuntive che richiedono autorizzazione; la Corte distingue tra prestazioni aggiuntive speciali (che richiedono specifiche autorizzazioni e presupposti) e il caso di lavoro straordinario ordinario richiesto dal datore di lavoro
Massime di principio
- Se un dipendente pubblico (qui ARPA Puglia) presta attività oltre il normale orario con il consenso, anche implicito, della P.A., ha diritto alla retribuzione per lavoro straordinario secondo la contrattazione collettiva nazionale, anche se mancano formali progetti, convenzioni o atti interni
- Le entrate derivanti da prestazioni rese dall'ARPA a terzi sono risorse dell'ente e la loro ripartizione tra il personale deve rispettare la contrattazione nazionale; pratiche interne o riparti percentuali non conformi al CCNL possono essere illegittimi, pur non eliminando automaticamente il diritto del lavoratore al compenso per ore straordinarie effettivamente svolte
- Il consenso datoriale (anche implicito) è l'elemento decisivo per far sorgere il diritto al pagamento del lavoro straordinario: la sua esistenza può essere desunta, ad esempio, dal fatto che l'ente ha pagato somme in passato
- La mancata osservanza delle regole autorizzatorie o dei vincoli di spesa può determinare responsabilità degli amministratori/uffici ma non sempre priva il lavoratore del diritto al corrispettivo dovuto per l'attività effettivamente prestata con consenso
- In sede giudiziale il magistrato deve accertare se l'attività svolta rientri nell'orario normale o costituisca lavoro straordinario e liquidare la retribuzione applicando i parametri del CCNL; la Corte d'appello è tenuta a valutare il merito secondo tale criterio
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