Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 35419/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (parte civile)

La controversia

La parte civile ha impugnato la sentenza del GIP/GUP del Tribunale di Catanzaro che aveva assolto l'imputato dal delitto di violazione di domicilio, sostenendo l'erronea applicazione dell'art. 614 c.p. e il vizio di motivazione per travisamento della prova. In particolare ha dedotto che, al momento degli accessi nell'ufficio del sindaco, l'imputato non rivestiva più la qualifica di dirigente comunale; che l'ufficio in questione era luogo non aperto al pubblico né a tutti i dipendenti, sul quale l'offeso esercitava lo jus excludendi alios, lo teneva chiuso a chiave e vi custodiva anche documenti personali; e che, secondo la nozione di privata dimora elaborata dalle Sezioni Unite, quel luogo era funzionale anche all'esplicazione della vita professionale. In via preliminare il Pubblico Ministero e la difesa dell'imputato hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso, sostenendo che la parte civile non aveva dimostrato un interesse concreto e che il mezzo di gravame fosse in realtà non esperibile nella forma proposta.

La decisione

La Corte non ha esaminato il merito della censura sulla violazione di domicilio. Ha ritenuto che, contro una sentenza di proscioglimento di primo grado resa dopo l'entrata in vigore della legge n. 114 del 2024, il ricorso della parte civile non fosse precluso dalla novella dell'art. 593, comma 2, c.p.p., poiché tale limitazione riguarda espressamente solo il pubblico ministero. Ha quindi affermato che il potere di impugnazione della parte civile resta regolato dall'art. 576 c.p.p. e che il mezzo proposto va qualificato come appello. Conseguentemente ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Catanzaro per l'ulteriore corso.

Norme richiamate

  • art. 614 c.p.

    norma incriminatrice richiamata dal ricorrente per sostenere che l'ufficio del sindaco potesse integrare un luogo di privata dimora e che l'accesso dell'imputato fosse abusivo

  • art. 593, comma 2, c.p.p.

    "Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2"

    la limitazione all'appello introdotta dalla legge n. 114 del 2024 è soggettivamente riferita al solo pubblico ministero e non si estende alla parte civile

  • art. 576 c.p.p.

    "può proporre impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio"

    costituisce la fonte autonoma e generale del potere impugnatorio della parte civile, non assoggettato alle limitazioni previste per il pubblico ministero

  • art. 593, comma 3, c.p.p.

    richiamato in via comparativa per escludere che un divieto generale di appello riguardi la parte civile, secondo la lettura fornita dalle Sezioni Unite

  • legge 9 agosto 2024, n. 114

    ha modificato l'art. 593, comma 2, c.p.p.; la Corte ne esclude l'applicazione preclusiva nei confronti della parte civile

  • legge 20 febbraio 2006, n. 46

    richiamata per ricordare la soppressione del riferimento al mezzo di impugnazione del pubblico ministero nell'art. 576 c.p.p., al fine di non estendere alla parte civile i limiti introdotti per il pubblico ministero

  • sentenza Corte cost. n. 26 del 2007

    citata come intervento di illegittimità costituzionale che ha inciso sulle limitazioni all'impugnazione del pubblico ministero

  • Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, Lista

    afferma che l'art. 576 c.p.p. si riferisce al potere di impugnazione della parte civile in tutte le sue espressioni e non solo al ricorso per cassazione

  • Sez. U, n. 23406 del 30/01/2025, Cecchini

    ribadisce che le limitazioni all'appello previste per imputato e pubblico ministero non si applicano alla parte civile, che mantiene il proprio autonomo potere di impugnazione

Massime di principio

  • La parte civile, ai soli effetti della responsabilità civile, conserva un autonomo potere di impugnazione contro le sentenze di proscioglimento, disciplinato in via esclusiva dall'art. 576 c.p.p., senza che le limitazioni soggettive introdotte per il pubblico ministero si estendano automaticamente ad essa.
  • Quando una norma processuale prevede un divieto di appello riferito espressamente al pubblico ministero, tale divieto non può essere interpretato estensivamente fino a comprimere il diverso e autonomo regime impugnatorio della parte civile.
  • L'impugnazione proposta dalla parte civile avverso una sentenza di proscioglimento di primo grado può essere riqualificata come appello, se il mezzo utilizzato è compatibile con il suo potere di impugnazione e con l'oggetto civilistico della pretesa.
  • La distinzione tra azione penale del pubblico ministero e azione civile esercitata nel processo penale impone di non trasporre alla parte civile i limiti all'impugnazione pensati per esigenze proprie dell'accusa pubblica.
  • Le decisioni delle Sezioni Unite sulla portata dell'art. 576 c.p.p. confermano un'interpretazione ampia della legittimazione della parte civile ad impugnare, comprensiva dell'appello contro le sentenze di proscioglimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.