Cassazione Penale, Ordinanza n. 35258/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibili entrambi i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito che aveva affermato la responsabilità degli imputati resta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina due distinti ricorsi proposti nell'interesse di due imputati avverso la sentenza della Corte di appello che li aveva ritenuti responsabili del reato loro ascritto. I ricorsi articolavano tre motivi comuni: 1) violazione di legge per mancata declaratoria di prescrizione del reato contestato in concorso; 2) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla responsabilità e, in particolare, sulla sussistenza dell'elemento soggettivo, con richiesta sostanziale di rivalutazione delle prove e della ricostruzione fattuale; 3) vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sulla determinazione della pena. La Corte ritiene il primo motivo infondato perché il termine di prescrizione, pari a sei anni, va aumentato di un anno e sei mesi ai sensi dell'art. 160 c.p.p.; pertanto, per un fatto commesso il 17 luglio 2018, la prescrizione non era maturata. Il secondo motivo è dichiarato inammissibile perché diretto a ottenere una nuova valutazione delle risultanze processuali e dell'attendibilità delle prove, operazione preclusa al giudice di legittimità; inoltre la sentenza impugnata era sorretta da motivazione logica e coerente anche quanto al dolo, desunto dall'attendibilità delle dichiarazioni e dall'artificiosità della documentazione. Il terzo motivo è ritenuto manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche era adeguatamente motivato con riferimento alla gravità del fatto e alla rilevante intensità del dolo, non essendo necessario confutare uno per uno tutti gli elementi dedotti dalle parti.
Norme richiamate
Richiamato quale titolo del concorso di persone nel reato contestato agli imputati.
Norma incriminatrice del fatto per cui gli imputati sono stati ritenuti responsabili.
Richiamato per affermare che al termine ordinario di prescrizione deve aggiungersi il periodo di sospensione indicato dalla norma, con conseguente mancata maturazione della prescrizione.
Richiamato implicitamente nel riferimento alla valutazione delle prove e all'attendibilità delle fonti, quale ambito riservato al giudice di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti attraverso la mera contrapposizione di una lettura alternativa delle prove.
- La censura sulla motivazione è inammissibile quando mira a trasformare il giudizio di cassazione in un terzo grado di merito, contestando attendibilità, rilevanza e valore delle prove senza individuare reali illogicità manifeste della sentenza impugnata.
- La prescrizione va verificata tenendo conto del termine base e di eventuali periodi di sospensione o allungamento previsti dalla legge; se il tempo così calcolato non è maturato, la doglianza è infondata.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi, come la gravità del fatto e l'intensità del dolo, senza dover analizzare singolarmente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti.
- La motivazione sulla responsabilità è sufficiente quando il giudice di merito spiega coerentemente le ragioni per cui attribuisce attendibilità ad alcune fonti e ritiene artificiose o inattendibili altre risultanze documentali.
Come è indicizzato
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