Cassazione Penale, Ordinanza n. 35260/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che lo aveva condannato per un fatto commesso in concorso e qualificato come falso ideologico e truffa aggravata. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge per il mancato riconoscimento della prescrizione del reato, sostenendo che i termini fossero maturati; la Corte ha ritenuto la censura manifestamente infondata perché il ricorrente non aveva computato la recidiva reiterata e infra-quinquennale, che incide sul termine prescrizionale ai sensi dell'art. 161, comma 2, c.p. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, poiché la sentenza impugnata aveva motivato il diniego richiamando elementi ritenuti decisivi, come modalità della condotta, durata e sistematicità dell'offesa, indicatori di apprezzabile intensità del dolo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il primo motivo era manifestamente infondato per errato calcolo della prescrizione in presenza di recidiva reiterata e infra-quinquennale, mentre il secondo motivo era non consentito e comunque infondato perché la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era adeguata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 110, 483 e 640, comma 2, c.p.
Richiamati come base della contestazione sostanziale; il ricorso non ha inciso sulla qualificazione dei fatti, ma si è concentrato sulla prescrizione del reato e sulle attenuanti generiche.
La recidiva reiterata e infra-quinquennale va computata nel calcolo dei termini di prescrizione, con conseguente infondatezza della tesi difensiva di maturazione del termine.
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiami elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini del calcolo della prescrizione, la recidiva reiterata e infra-quinquennale deve essere considerata secondo la disciplina dell'art. 161, comma 2, c.p.; la mancata considerazione di tale dato rende infondata la deduzione di estinzione del reato per prescrizione.
- Il controllo di legittimità sul diniego delle attenuanti generiche non consente una nuova valutazione del merito: è sufficiente una motivazione che individui alcuni elementi decisivi o comunque rilevanti, senza necessità di confutare analiticamente ogni circostanza favorevole dedotta dall'imputato.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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