Cassazione Penale, Ordinanza n. 35261/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 28 gennaio 2025. Dalla motivazione emerge che il giudizio di merito riguardava un tentativo di reato patrimoniale commesso ai danni di un bar-tabaccheria, nel corso del quale era stata forzata la porta di ingresso. Con il primo motivo il ricorrente censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; con il secondo motivo contestava l'eccessività della pena, lamentando una dosimetria ritenuta sproporzionata anche rispetto alla riduzione massima prevista per il tentativo. La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili e manifestamente infondati: quanto alle attenuanti generiche, ha rilevato che il giudice di merito aveva fornito una motivazione esaustiva e logicamente coerente, valorizzando la prolungata permanenza dell'imputato sul territorio nazionale e l'assenza di documentati sforzi per superare le condizioni di marginalità invocate; quanto alla pena, ha richiamato la discrezionalità del giudice di merito nella commisurazione della pena ex artt. 132 e 133 c.p., evidenziando che le scelte sanzionatorie erano state mantenute al minimo edittale o comunque in sua prossimità, con un limitato scostamento giustificato dalla forzatura della porta di ingresso.
Norme richiamate
Richiamato quale parametro della discrezionalità giudiziale nella determinazione della pena.
Richiamato quale criterio per la graduazione della pena in rapporto alla gravità del fatto e alla personalità dell'imputato.
Evocato indirettamente dalla censura sulle circostanze attenuanti generiche, la cui mancata concessione è stata ritenuta congruamente motivata dal giudice di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura sul diniego delle attenuanti generiche in una richiesta di nuova valutazione del merito, quando la decisione impugnata sia sorretta da motivazione non manifestamente illogica.
- Il giudice di merito, nel negare le attenuanti generiche, non è tenuto a confutare analiticamente ogni elemento favorevole prospettato dalla difesa, essendo sufficiente che indichi gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; gli ulteriori dati dedotti devono intendersi implicitamente disattesi.
- La determinazione della pena, inclusa la scelta della pena base e degli aumenti o diminuzioni connessi a circostanze e tentativo, rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
- Una motivazione sulla pena è sufficiente quando evidenzi che le scelte sanzionatorie si collocano al minimo edittale o in sua prossimità e spieghi, anche sinteticamente, le ragioni del mancato massimo contenimento della pena, come la concreta offensività della condotta.
- rami":["Parte generale"],"materie":["Circostanze del reato","Pena e commisurazione"],"sottomaterie":[],"istituti_giuridici":["Tentativo"] ,
- reati_contestati":["tentata rapina (art. 628 c.p. in relazione all'art. 56 c.p.)"],
- esito_imputato":"condanna"};}ulsiontojson}】}】]}】}
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 29 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35256/2025 del 29/10/2025
- ordinanza_penale · 29 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35257/2025 del 29/10/2025
- ordinanza_penale · 29 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35258/2025 del 29/10/2025
- ordinanza_penale · 29 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35259/2025 del 29/10/2025
- ordinanza_penale · 29 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35260/2025 del 29/10/2025
- ordinanza_penale · 29 ott 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 35262/2025 del 29/10/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →