Cassazione Penale, Ordinanza n. 35256/2025 del 29/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istanza di restituzione nel termine è stata rigettata. La Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla mancata conoscenza del giudizio di appello, valorizzando la notifica dell'avviso al difensore fiduciario e domiciliatario e la natura cartolare del rito, incompatibile con la partecipazione dell'imputato. Conseguentemente, il richiedente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La difesa di un imputato, destinatario di sentenza di appello del 13 settembre 2024, ha proposto un'istanza di restituzione nel termine per presentare ricorso per cassazione, deducendo di non avere avuto effettiva conoscenza del processo di appello. A sostegno, ha richiamato il fatto che nel verbale dell'udienza di appello l'interessato era stato indicato come libero e non come assente. La Corte ha però verificato gli atti e ha rilevato che all'atto di appello risultavano la nomina del difensore di fiducia e l'elezione di domicilio presso il suo studio; inoltre l'avviso di fissazione dell'udienza, celebrata con trattazione scritta, era stato notificato al difensore sia in proprio sia quale domiciliatario. La Corte ha quindi ritenuto non dimostrata la mancata conoscenza del procedimento e ha osservato che, trattandosi di rito cartolare, non era prevista la partecipazione dell'imputato né la dichiarazione di assenza.
Norme richiamate
La parte soccombente nel procedimento incidentale è condannata al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- La restituzione nel termine per proporre impugnazione richiede la dimostrazione di una effettiva mancata conoscenza del processo o dell'atto da impugnare; in presenza di notifiche regolari al difensore fiduciario e domiciliatario, la doglianza non è fondata.
- Quando il giudizio di appello si svolge con trattazione scritta, non è prevista la partecipazione dell'imputato né la dichiarazione di assenza; pertanto l'indicazione del medesimo come libero, anziché assente, non è di per sé indice di mancata conoscenza del processo.
- La Corte può accedere agli atti per verificare la fondatezza dell'istanza di restituzione nel termine e decidere sulla base della documentazione processuale rilevante.
- Il rigetto dell'istanza incidentale comporta la condanna del richiedente al pagamento delle spese del procedimento.
Come è indicizzato
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