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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35257/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di appropriazione indebita. Con il primo motivo ha dedotto il vizio di illogicità della motivazione in punto di affermazione della responsabilità. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge, sostenendo che non vi sarebbe stata l'interversione del possesso necessaria per integrare il reato di cui all'art. 646 c.p. Con il terzo motivo ha lamentato omessa pronuncia sul motivo aggiunto relativo alla mancata esclusione della recidiva. Con il quarto motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, invocando i principi di proporzionalità e individualizzazione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto non consentite le censure sul vizio di motivazione perché dirette a contestare la persuasività della ricostruzione probatoria e non l'assenza o la manifesta illogicità della motivazione. Ha inoltre giudicato non specifico il motivo sull'interversione del possesso, perché sostanzialmente reiterativo delle doglianze già respinte in appello. Ha escluso di poter esaminare la censura sulla recidiva, poiché non previamente dedotta con l'appello originario e quindi introdotta tardivamente con motivo aggiunto. Ha infine ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla pena, osservando che la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito se sorretta da motivazione congrua. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 646 c.p.

    le ragioni del suo convincimento facendo corretta applicazione di argonnenti giuridici ai fini dell'affermazione della responsabilità

    norma incriminatrice dell'appropriazione indebita; la Corte richiama la necessità dell'interversione del possesso e valorizza la correttezza della motivazione di merito nel ritenere integrata la fattispecie.

  • art. 132 c.p.

    la graduazione della pena, inclusa la determinazione della pena base e degli aumenti o diminuzioni per circostanze, è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito entro i criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    la commisurazione della pena deve essere effettuata in aderenza ai criteri di gravità del reato e capacità a delinquere, con motivazione congrua sugli elementi ritenuti decisivi.

  • legge 19 gennaio 2019, n. 3

    cornice sanzionatoria dell'art. 646 cod. pen. come riformata dalla lege gennaio 2019, n. 3

    richiamata come fonte della cornice sanzionatoria applicabile al reato di appropriazione indebita, rilevante ai fini della determinazione della pena.

  • art. 616 c.p.p.

    base normativa della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono deducibili censure che mirino soltanto a sostituire alla valutazione del giudice di merito una diversa lettura delle prove, salvo i casi di mancanza della motivazione, manifesta illogicità o contraddittorietà su punti decisivi.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e confrontarsi con le ragioni della sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze già esaminate e respinte in appello è inammissibile perché non contiene una critica argomentata.
  • La censura relativa alla recidiva costituisce un tema autonomo del trattamento sanzionatorio e non può essere introdotta per la prima volta con motivi aggiunti se non era stata dedotta con l'atto di appello originario.
  • La determinazione della pena, compresa la scelta della pena base e gli aumenti o diminuzioni per circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia sorretta da motivazione congrua e conforme ai criteri degli artt. 132 e 133 c.p.

Come è indicizzato

MaterieAppropriazione indebitaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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