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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35259/2025 del 29/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La persona condannata in appello proponeva ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per truffa. L'unico motivo deduceva l'erroneità della motivazione sulla sussistenza degli artifizi e raggiri e dell'induzione in errore, sostenendo l'insussistenza degli elementi costitutivi della truffa. La Corte di cassazione ha però rilevato che il motivo era generico e indeterminato, perché non indicava in modo specifico quali elementi della motivazione dovessero essere censurati, in violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., e non consentiva quindi un effettivo sindacato di legittimità.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che la doglianza non superasse il vaglio di specificità imposto dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., poiché non confrontava criticamente la motivazione della sentenza impugnata, la quale era stata reputata logicamente corretta e aveva spiegato che gli artifizi e raggiri consistevano nella presentazione all'INPS di una denuncia di manodopera agricola contenente dati non veritieri, con conseguente induzione in errore dell'ente ed erogazione di indennità non dovute. Alla ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e indicare con precisione gli elementi di fatto e di diritto posti a base della censura; la genericità e l'indeterminatezza determinano inammissibilità.

  • art. 640 c.p.

    La fattispecie contestata è la truffa, integrata secondo la sentenza impugnata da artifizi e raggiri consistiti nella presentazione di dati non veritieri all'INPS e nella conseguente induzione in errore con erogazione di prestazioni non dovute.

  • Cassa delle ammende

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso è stata applicata la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo deve essere specifico, autonomo e puntualmente correlato alla motivazione della sentenza impugnata; la mera contestazione assertiva della responsabilità, senza indicare gli snodi argomentativi da censurare, è inammissibile.
  • La doglianza sulla mancanza di artifizi e raggiri nella truffa non può limitarsi a formule generiche, ma deve confrontarsi con gli specifici comportamenti descritti nella decisione di merito e spiegare perché essi non sarebbero idonei a integrare l'inganno.
  • Quando la sentenza di merito individua in una falsa rappresentazione documentale rivolta a un ente pubblico la condotta decettiva, e ne collega l'efficacia causale all'erogazione di prestazioni non dovute, il motivo che contesti tali passaggi deve misurarsi con tale ricostruzione in modo puntuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffa
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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