Cassazione Civile, Ordinanza n. 22358/2023 del 25/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento economico spettante a un dipendente ANAS poi transitato nei ruoli del Ministero. I giudici di merito avevano riconosciuto il diritto del lavoratore a conservare, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.l. n. 98/2011, alcune voci retributive percepite presso l'ANAS - premio di produzione, indennità di funzione e indennità di rischio - da includere nell'assegno personale riassorbibile, negando invece la conservazione del valore corrispondente alla pregressa assicurazione sanitaria. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 36 del d.l. n. 98/2011, degli artt. 85, 88 e 91 del CCNL ANAS 2002/2005, dell'art. 1, comma 226, della l. n. 266/2005, in combinato disposto con l'art. 3, comma 57, della l. n. 537/1993, nonché dell'art. 3 Cost. Secondo il ricorrente, le voci di premio di produzione, indennità di rischio e indennità di funzione non avrebbero dovuto concorrere alla base di calcolo dell'assegno personale perché classificate dall'art. 77 del CCNL come parte della retribuzione variabile e dunque non riconducibili alle voci fisse e continuative tutelate dalla norma di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la lettura della Corte d'appello secondo cui la garanzia di conservazione prevista dall'art. 36 del d.l. n. 98/2011 riguarda le voci del trattamento economico fondamentali o accessorie che, in concreto, presentino i caratteri della fissità e continuità, da verificare sulla base della disciplina contrattuale di ciascuna voce e non della sola etichetta formale adottata dal contratto collettivo. La Corte ha valorizzato la distinzione, propria dell'impiego pubblico contrattualizzato, tra trattamento fondamentale e accessorio, rilevando che voci formalmente accessorie possono essere comunque fisse e continuative se correlate alla posizione professionale o alle peculiarità dell'amministrazione. Ha inoltre rilevato che il giudice di merito aveva accertato, sulla base delle buste paga e della comunicazione dell'ANAS, che le voci in questione erano corrisposte in misura fissa e continuativa e che le mansioni erano rimaste invariate al momento del passaggio al Ministero. Quanto alla dedotta violazione della disciplina contrattuale, la censura è stata ritenuta inammissibile perché non specificamente rivolta contro la concreta disciplina delle singole voci retributive, già valutata dal giudice d'appello. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36, comma 5, d.l. n. 98/2011 conv. in l. n. 111/2011
La tutela della conservazione retributiva si estende alle voci del trattamento economico che, in concreto, siano fisse e continuative; non è decisiva la sola classificazione formale del contratto collettivo.
art. 77 CCNL ANAS 2002/2005
La distinzione tra retribuzione fissa e variabile non esaurisce l'indagine sulla computabilità delle singole voci nell'assegno personale, dovendo verificarsi la natura concreta dell'emolumento.
Richiama la distinzione tipica dell'impiego pubblico contrattualizzato tra trattamento fondamentale e trattamento accessorio.
art. 85 CCNL ANAS 2002/2005
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sull'inclusione delle voci nella retribuzione variabile, ma non ritenuto decisivo.
art. 88 CCNL ANAS 2002/2005
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla retribuzione variabile, senza efficacia dirimente.
art. 91 CCNL ANAS 2002/2005
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla retribuzione variabile, ma non decisivo.
art. 1, comma 226, l. n. 266/2005
Invocato dal ricorrente nel quadro delle censure di violazione di legge.
art. 3, comma 57, l. n. 537/1993
Richiamato insieme alle altre norme come parametro della doglianza del ricorrente.
art. 3 Cost.
Invocato dal ricorrente, senza accoglimento della censura.
Il ricorso è stato proposto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Richiamo alle motivazioni di precedenti ordinanze della Corte per dare continuità all'orientamento interpretativo.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, la computabilità di un emolumento nell'assegno personale riassorbibile va verificata in concreto, accertando se la voce sia fissa e continuativa, non essendo sufficiente la sua collocazione formale nella retribuzione variabile del contratto collettivo.
- La distinzione tra trattamento fondamentale e accessorio rileva, ma non impedisce che talune voci accessorie, se collegate stabilmente alla posizione lavorativa o alle caratteristiche dell'amministrazione, possano essere conservate in caso di passaggio di amministrazione.
- Quando si deduce la violazione della disciplina contrattuale in tema di conservazione retributiva, il ricorso deve confrontarsi specificamente con la disciplina delle singole voci e con gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito; una critica generica alla loro classificazione è insufficiente.
- Ai fini della tutela contro la reformatio in peius nel trasferimento del dipendente, ciò che conta è che l'emolumento sia certo nell'an e nel quantum e corrisposto con carattere di stabilità, non essendo decisiva l'etichetta adottata dal CCNL.
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