Cassazione Civile, Ordinanza n. 31726/2022 del 27/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento notificato a una contribuente per maggior reddito da partecipazione in una società a ristretta base azionaria. La contribuente, che non era più socia al momento della verifica fiscale, aveva ottenuto in appello l'annullamento dell'atto perché, secondo la CTR, non sarebbe stata posta in condizioni di difendersi avendo la documentazione posta a base dell'accertamento societario. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell'art. 7 L. n. 212/2000, dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 56 d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che l'atto impugnato conteneva richiamo per relationem agli atti presupposti, sufficienti a consentire una difesa adeguata; ha inoltre contestato l'assunto della CTR secondo cui la cessazione della qualità di socia impedirebbe l'accesso alla documentazione societaria rilevante.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui il socio cessato può comunque accedere alla documentazione societaria per contestare l'accertamento di maggior reddito relativo al periodo di sua partecipazione, principio esteso anche alle società di capitali a ristretta base. Ha inoltre osservato che la disponibilità, non contestata, degli atti presupposti allegati o riprodotti con l'atto impositivo assolve l'onere di motivazione e pone il contribuente in condizione di difendersi. Di conseguenza, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo grado per la Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La censura è stata proposta come violazione di legge per erronea applicazione delle norme sulla motivazione dell'atto impositivo e sul diritto di difesa.
La Corte ha ritenuto sufficiente la motivazione dell'atto quando esso rinvia o riproduce gli atti presupposti, rendendo conoscibili le ragioni della pretesa.
Richiamato quale parametro della motivazione dell'avviso di accertamento, ritenuto soddisfatto dal richiamo per relationem agli atti presupposti.
Richiamato quale disposizione sulla motivazione degli atti dell'accertamento IVA, interpretata in coerenza con il principio del rinvio agli atti presupposti.
Massime di principio
- Nel caso di accertamenti fondati su redditi imputati per trasparenza o per partecipazione in società a ristretta base, il socio che abbia cessato di far parte della compagine non è per ciò solo privato della possibilità di accedere agli atti societari rilevanti per contestare l'accertamento riferito al periodo di sua partecipazione.
- La motivazione dell'atto impositivo è sufficiente quando gli atti presupposti siano richiamati o riprodotti in modo tale da consentire al contribuente di conoscere la pretesa fiscale e di approntare una difesa effettiva.
- L'onere motivazionale dell'amministrazione può essere assolto anche mediante motivazione per relationem, purché gli elementi essenziali dell'accertamento siano conoscibili dal destinatario dell'atto notificato.
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