Cassazione Civile, Sentenza n. 16624/2020 del 04/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'Ufficio delle Dogane contestò a Baiocchi s.r.l. l'omessa emissione del Documento di Accompagnamento Semplificato (D.A.S.) o, in alternativa, di altro documento commerciale contenente gli stessi dati previsti dal Reg. CEE n. 3649/92, in relazione a spedizioni di merci soggette ad accisa (tra cui birra) verso paesi intra-UE ed extra-UE; l'impresa aveva però assolto l'accisa e affermava di essere in possesso di documentazione commerciale (CMR). Il ricorso per cassazione deduceva violazione di norme sullo statuto del contribuente e sulla più ampia possibilità di utilizzo di documenti alternativi, nonché errori di diritto nella valutazione del carattere sostanziale della violazione operata dalla C.T.R.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile parte della censura perché la ricorrente non ha prodotto né indicato il contenuto della presunta documentazione alternativa (violazione dell'art. 366 c.p.c.). Sul merito, la Corte ha confermato che il Reg. CEE n. 3649/92 e l'art. 9 del d.m. n. 210/1996 consentono l'uso di documenti commerciali alternativi solo se contengono le medesime informazioni del modello D.A.S.; tuttavia la normativa nazionale (art. 49 TUA) sanziona specificamente la mancata documentazione per prodotti sottoposti ad accisa, determinando la presunzione di illecita provenienza e, se la legittima provenienza e il pagamento dell'accisa sono dimostrati, l'applicazione di una sanzione amministrativa. Perciò l'invocazione dello Statuto del contribuente non è idonea ad escludere l'operatività della specifica sanzione prevista dalla legge. Condanna alle spese di lite e applicazione delle norme processuali relative al contributo unificato.
Norme richiamate
Regolamento (CEE) n. 3649/1992
Istituisce l'obbligo del D.A.S. per la circolazione intracomunitaria di prodotti soggetti ad accisa ma ammette l'uso di altro documento commerciale purché riporti gli stessi dati del modello allegato; la Corte richiama questo principio per stabilire i requisiti formali dell'alternativa documentale
Decreto ministeriale n. 210/1996
La circolazione degli oli minerali, dell'alcole e delle bevande alcoliche ad accisa assolta, di cui all'articolo 12 del testo unico, e dell'alcole denaturato con denaturante generale, fatto salvo quanto disposto al comma 2, avviene con scorta del "Documento di Accompagnamento Semplificato", d'ora in avanti indicato con la sigla "DAS", di cui al Regolamento (CEE) n. 3649/92. Esso può consistere: a) in un documento amministrativo di accompagnamento, qualora sia conforme al modello allegato al citato regolamento (CEE) n. 3649/92; b) ovvero in un documento commerciale, redatto su un modello di tipo diverso dal precedente, a condizione che contenga le stesse informazioni, contraddistinte dal corrispondente numero di riquadro, previste per il documento amministrativo
Conferma a livello nazionale che il D.A.S. può essere sostituito da documento commerciale solo se contiene le stesse informazioni numerate del modello; la Corte sottolinea il requisito formale sostanziale per ritenere valida l'alternativa
"1. I prodotti sottoposti ad accisa, ... trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza... 2. Nei casi di cui al comma 1, se viene dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro..."
Stabilisce la presunzione di illecita provenienza in caso di mancanza della documentazione specifica e prevede, anche se l'accisa risulti assolta, l'applicazione di una sanzione amministrativa; la Corte lo considera norma specifica che giustifica l'irrogazione della sanzione
Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)
La ricorrente invocava il principio di non sanzionabilità per meri adempimenti formali; la Corte ha ritenuto che tale principio non è invocabile per neutralizzare una previsione normativa specifica che sanziona la mancata documentazione per prodotti soggetti ad accisa
Riferimento normativo richiamato dalla ricorrente in tema di sanzioni amministrative tributarie; la Corte valuta la ricorrenza delle norme speciali (TUA) rispetto ai principi generali invocati
Ai sensi di tale norma la ricorrente doveva indicare e allegare in cassazione la documentazione a sostegno della sua censura; l'omissione ha reso inammissibile la parte della censura relativa alla mancata produzione della CMR
Cassazione, sentenza n. 24904/2013
Richiamata come precedente che ammette la possibilità di superare la presunzione di illecita provenienza mediante prova contraria, ma senza escludere l'applicazione delle sanzioni previste
Norma procedurale applicabile alla data di proposizione del ricorso per cassazione, richiamata in relazione all'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato se dovuto
Massime di principio
- Per merci soggette ad accisa la mancata scorta del D.A.S. o di un documento commerciale equivalente (con le stesse informazioni numerate) determina la presunzione di illecita provenienza e legittima l'irrogazione di sanzioni amministrative anche se l'accisa risulta assolta
- Se si sostiene l'esistenza di documentazione alternativa (fatture, CMR, bolle), tale documentazione deve essere prodotta e il suo contenuto reso specifico nel corso del giudizio e, se rilevante in cassazione, deve essere indicata e allegata secondo i requisiti dell'art. 366 c.p.c.; il mancato deposito rende inammissibile la censura relativa
- L'invocazione di principi generali di non punibilità per adempimenti meramente formali (es. art. 10, comma 3 dello Statuto del contribuente) non è sufficiente quando la legge contiene una disciplina specifica che sanziona l'omissione documentale per motivi di controllo fiscale
- Anche se la prova contraria dimostra la legittima provenienza e il pagamento dell'imposta, la normativa prevede comunque l'applicazione di una sanzione amministrativa; la prova è rilevante per la quantificazione/attenuazione ma non necessariamente per escludere la sanzione
- In caso di circolazione internazionale di prodotti soggetti ad accisa, la prudenza richiede di emettere sempre il D.A.S. o di conservare documenti commerciali completi e congruenti con il modello previsto, per evitare presunzioni sfavorevoli e sanzioni
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