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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16723/2020 del 05/08/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello che aveva accolto l'appello di Terrusi e respinto l'opposizione a decreto ingiuntivo; il punto centrale è che la Corte d'appello ha dichiarato l'inutilizzabilita' della prova testimoniale resa sul presunto accordo transattivo (o risoluzione consensuale con ridefinizione del prezzo) perche' la transazione sarebbe soggetta a prova scritta ai sensi dell'art. 1967 c.c./art. 2725 c.c., rilevando tale inammissibilita' d'ufficio senza che la parte avesse tempestivamente eccepito l'irregolarita'. La ricorrente aveva invece dedotto che l'accordo era stato assunto verbalmente e che la prova testimoniale era stata regolarmente assunta in primo grado senza eccezioni tempestive del resistente.

La decisione

La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha accolto il primo motivo di ricorso ritenendo che l'inammissibilita' della prova testimoniale relativa a contratti che devono essere provati per iscritto (art. 2725 c.c.) attiene a interessi processuali privati e non puo' essere rilevata d'ufficio: l'eccezione doveva essere sollevata tempestivamente secondo l'art. 157, comma 2, c.p.c., altrimenti la prova resta ritualmente acquisita. In conseguenza la sentenza impugnata e' stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, per nuovo esame conformemente al principio enunciato; gli altri motivi di ricorso sono stati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 1967 c.c.

    La norma impone la forma scritta per la transazione; la Corte ha considerato il requisito della forma come onere di prova (forma ad probationem) la cui violazione non determina automaticamente l'inutilizzabilita' della prova testimoniale se la parte non solleva tempestivamente l'eccezione

  • art. 2725 c.c.

    Stabilisce il divieto, salvo perdita incolpevole del documento, della prova testimoniale per i contratti da provare per iscritto; la Corte ha interpretato che tale divieto tutela interessi privati e la relativa inammissibilita' deve essere eccepita prima dell'ammissione della prova, altrimenti e' sanata

  • art. 157, comma 2, c.p.c.

    Individua i termini per eccepire vizi relativi all'assunzione della prova; la Corte ha affermato che la mancata eccezione nei termini comporta la sanatoria dell'irregolarita' sulla prova testimonial

  • artt. 2721 e ss. c.c.

    Fissano i limiti di ammissibilita' della prova testimoniale dei contratti; la Corte ha ribadito che tali limiti sono finalizzati alla tutela degli interessi delle parti e sono derogabili per omissione di eccezione tempestiva

  • art. 2697 c.c.

    Riguarda l'onere della prova; e' stato richiamato nel ricorso come tema connesso alla ripartizione dell'onere probatorio tra le parti nella controversia

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in via di censura sul diritto di difesa e giusto processo; la Corte ha esaminato il rilievo costituzionale connesso alla corretta ammissione e utilizzazione delle prove

  • art. 1350 n.12 c.c.

    Citato a titolo esemplificativo per indicare taluni negozi per i quali la forma e' ad substantiam; la Corte distingue tra forma ad probationem (derogabile) e ad substantiam (nullita' rilevabile d'ufficio)

Massime di principio

  • Se la legge richiede la forma scritta solo ad probationem (prova), l'inammissibilita' della prova testimoniale attiene a interessi delle parti e puo' essere sanata se la parte che vi avrebbe interesse non eccepisce tempestivamente l'irregolarita' (art. 157 c.p.c.).
  • Se la forma e' richiesta ad substantiam (pena nullita'), la mancanza della forma e' vizio di ordine pubblico relativo alla validita' del negozio e puo' essere rilevata d'ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio.
  • La parte che intende impedire l'uso di testimonianze su contratti da provare per iscritto deve sollevare l'eccezione prima dell'ammissione della prova e riproporla nelle difese successive; altrimenti la prova si considera regolarmente acquisita.
  • In giudizio di appello o nei gradi successivi il giudice non puo' rilevare d'ufficio l'inammissibilita' della prova testimoniale quando tale inammissibilita' riguarda limiti posti a tutela di interessi privati e non sia stata tempestivamente eccepita.
  • Per evitare rischi processuali nelle transazioni o accordi che incidono sul contenuto del rapporto, è consigliabile formalizzare per iscritto gli accordi di composizione delle controversie; in assenza di scritto occorre vigilare sulla tempestiva eccezione processuale.
  • In caso di dubbio sulla natura formale (probationem vs substantiam) del requisito richiesto, chi teme l'uso di prove testimonali deve comunque eccepire subito l'inammissibilita' e conservare ogni documento utile a dimostrare la forma richiesta.

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