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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16661/2020 del 04/08/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, convertito con legge n. 136/2018, poiché il contribuente ha definito la lite e ha versato le somme previste dalla normativa citata. Per tale motivo la Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso e ha compensato le spese del giudizio.

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'Agenzia delle Entrate relativo all'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale sulle somme arrecate da decreto ingiuntivo emesso in favore della società cessionaria di crediti acquistati pro soluto. La contribuente contestava l'applicazione proporzionale sostenendo che, avendo natura finanziaria l'operazione (società veicolo per cartolarizzazione, remunerazione derivante dalla differenza tra prezzo d'acquisto e somme riscosse), il decreto ingiuntivo doveva essere assoggettato all'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. n. 131/1986 e della nota II dell'art. 8 della tariffa; inoltre richiamava la rilevanza dell'esenzione IVA (art. 10 d.P.R. n. 633/1972). L'Agenzia impugnava le decisioni di merito rilevando, tra l'altro, che il decreto ingiuntivo avente ad oggetto obbligazioni di pagamento avrebbe dovuto scontare l'imposta proporzionale e denunciando omissioni di motivazione e mancata valutazione della tassazione di interessi e rivalutazione (art. 15 d.P.R. n. 633/1972).

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 131/1986, art. 40

    Riferimento usato dalla contribuente e dai giudici di merito per sostenere che, dato il carattere finanziario della cessione pro soluto, l'atto giudiziario debba assoggettarsi all'imposta di registro in misura fissa; la Cassazione non ha deciso sul merito.

  • Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986, art. 8, nota II

    Invocata per qualificare la cessione come operazione finanziaria soggetta a tassa fissa; anche su questo punto la pronuncia di merito aveva dato ragione alla contribuente, ma la Cassazione non è intervenuta per estinzione della causa.

  • d.P.R. n. 633/1972, art. 10, comma 1

    Richiamato per segnalare che le operazioni di finanziamento rientrano tra quelle soggette a IVA ma esenti; elemento usato per argomentare la natura finanziaria delle cessioni.

  • d.P.R. n. 633/1972, art. 15

    L'Agenzia ha dedotto che la CTR non ha valutato correttamente la tassazione di interessi e rivalutazione, richiamando il principio per cui talune somme (es. interessi moratori) possono essere escluse dalla base imponibile IVA; la questione non è stata risolta in Cassazione per estinzione.

  • Codice di procedura civile, artt. 132 e 342

    Richiamati dall'Ufficio a supporto della censura sulla carenza di motivazione (omessa valutazione di punti prospettati in appello). Si tratta di profili procedurali di motivazione che la Cassazione non ha esaminato nel merito dopo l'estinzione.

  • Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3 e 4

    Norme invocate per i motivi di cassazione relativi a violazione di norme di diritto e vizi di motivazione; la Corte non ha deciso sul contenuto dei rilievi a causa della cessazione della materia del contendere.

  • d.l. n. 119/2018, art. 6 (convertito dalla legge n. 136/2018)

    Norma che consente la definizione agevolata della lite pagando le somme previste; la presentazione dell'istanza e il pagamento hanno determinato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, con conseguente compensazione delle spese.

Massime di principio

  • Se la società cessionaria di crediti opera come veicolo finanziario (remunerazione non legata al singolo recupero ma alla differenza tra prezzo d'acquisto e somme riscosse), i giudici di merito possono qualificare la cessione come operazione finanziaria e applicare l'imposta di registro in misura fissa secondo art. 40 d.P.R. 131/1986 e nota II dell'art. 8 della tariffa.
  • La qualificazione dell'atto (decreto ingiuntivo) ai fini della registrazione dipende dalla natura dell'operazione sottostante; l'Agenzia può invece sostenere che un provvedimento che accerta obbligazioni di pagamento impone l'imposta proporzionale: la soluzione è fattuale e giurisprudenziale.
  • Le questioni relative alla tassazione di interessi e rivalutazione richiedono un esame specifico: l'art. 15 d.P.R. 633/1972 è rilevante per escludere determinate componenti dalla base imponibile IVA, ma l'effetto sul tributo di registro va valutato separatamente.
  • La definizione della lite mediante strumenti legislativi (es. art. 6 d.l. 119/2018) estingue il processo per cessata materia del contendere; in tal caso il giudice non decide sul merito e le spese possono essere compensate.
  • Le doglianze processuali relative alla carenza di motivazione richiedono che il giudice d'appello esamini espressamente i profili sollevati: omissioni di questo tipo sono censure classiche in Cassazione, ma perdono rilievo se il giudizio si estingue per sopravvenienze.

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