Cassazione Civile, Sentenza n. 16662/2020 del 04/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imposizione di imposta suppletiva di registro relativa a un atto notarile del 13.01.2010 che l'Ufficio ha qualificato come atto di cessione di crediti. La ricorrente contestava che: a) l'atto indicato non fosse una cessione di crediti ma una comunicazione di rinuncia/di garanzia; b) l'eventuale cessione fosse stata perfezionata per corrispondenza (quindi soggetta a registrazione solo in caso d'uso) e non tramite scrittura privata; c) l'atto che enunciava la cessione era diretto a soggetti diversi rispetto alle parti della cessione stessa (mancanza di identità soggettiva), con la conseguenza che il richiamo/enunciazione nell'atto registrato non poteva rendere imponibile l'atto non registrato
La decisione
La Corte ha respinto i primi tre motivi (oltre a censure processuali relative a carenze di motivazione), ma ha accolto il quarto motivo in punto di interpretazione normativa/tariffaria. La Corte ha ritenuto che l'art. 22 del DPR n.131/1986 si applica anche agli atti soggetti a registrazione "in caso d'uso", ma che l'enunciazione in un atto registrato produce imposizione solo quando sussiste corrispondenza soggettiva tra le parti dell'atto enunciante e di quello enunciato. Nel caso di specie è mancata tale identità soggettiva (la cessione tra cedente e cessionario era tra soggetti diversi rispetto all'atto che enunciava), sicché la pretesa dell'Ufficio è stata ritenuta infondata. La sentenza impugnata è cassata limitatamente al motivo accolto; decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c. la Corte ha accolto il ricorso introduttivo. Le spese sono compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico imposta di registro), art. 22
1. Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate, se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 69. 2. L'enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all'applicazione dell'imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell'atto che contiene l'enunciazione. 3. Se l'enunciazione di un atto non soggetto a registrazione in termine fisso è contenuta in uno degli atti dell'autorità giudiziaria indicati nel D.P.R. n. 131 del 1986, art. 37, l'imposta si applica sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita.
La Corte interpreta l'art. 22 nel senso che l'enunciazione in atto registrato può assoggettare a imposta anche atti soggetti a registrazione "in caso d'uso"; tuttavia l'applicazione richiede l'identità (o sostanziale corrispondenza) delle parti coinvolte nell'atto enunciante e in quello enunciato.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa Parte Seconda art. 1, comma 1, lett. a)
Stabilisce che taluni atti formati mediante corrispondenza sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso; la Corte conferma la differenza tra contratto per corrispondenza e scrittura privata unica.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Tariffa Parte Prima art. 9 (aliquota del 3%)
Per gli "atti diversi" aventi oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale derivanti da corrispondenza, l'imposta proporzionale viene applicata in misura del 3% in caso d'uso; la Corte richiama la distinzione tra registrazione in termine fisso e in caso d'uso.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 6
Definisce il concetto di "caso d'uso" (deposito presso pubbliche amministrazioni, cancellerie, ecc. per acquisizione agli atti) e la Corte ne tiene conto per escludere che il mero richiamo di un atto non registrato equivalga automaticamente a caso d'uso.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 69
Norma sanzionatoria richiamata dall'art. 22; la Corte osserva che la distinzione tra atti in termine fisso e in caso d'uso implica una rilevanza diversa della pena pecuniaria.
Codice di Procedura Civile, art. 384
Consente alla Corte di Cassazione, dopo annullamento, di decidere nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti; la Corte ha deciso nel merito e accolto il ricorso.
Statuto dei diritti del contribuente, art. 7
Richiami procedurali delle doglianze sulla motivazione degli atti impositivi e dei provvedimenti; la Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i rilievi di omessa motivazione salvo quanto accertato sul profilo tariffario.
Riferimento posto dalla ricorrente in ordine alla natura dell'atto (unilaterale) e alla sua inequivoca destinazione; la Corte ha ritenuto prevalente l'analisi sull'identità soggettiva per escludere l'assoggettamento.
Massime di principio
- Un contratto di cessione perfezionato "per corrispondenza" è, ai fini dell'imposta di registro, diverso da una scrittura privata unica: è soggetto a registrazione solo in caso d'uso e sconta l'imposta proporzionale prevista per gli atti "diversi" (3%) se ricorre il caso d'uso.
- L'enunciazione di un atto non registrato in un atto registrato (art. 22 DPR 131/1986) può rendere imponibile anche atti normalmente registrabili solo in caso d'uso, ma soltanto se vi è corrispondenza/sostanziale identità delle parti coinvolte nei due atti.
- Se l'atto che enuncia la cessione è diretto a soggetti diversi rispetto alle parti che hanno stipulato la cessione (mancanza di identità soggettiva), il richiamo non produce l'effetto di rendere imponibile l'atto non registrato.
- La mera citazione o richiamo di un atto non registrato in un altro atto registrato non è automaticamente sufficiente per qualificare come "uso" ai fini della registrazione: occorre valutare la corrispondenza delle parti e gli effetti diretti sui soggetti intervenuti.
- In controversie simili è determinante provare la natura dell'operazione (se cessione effettiva o semplice comunicazione/rinuncia) e la modalità di perfezionamento (corrispondenza vs scrittura privata unica), nonché l'identità soggettiva tra atto enunciante e atto enunciato.
- Quando la questione giuridica è nuova o priva di univoci precedenti, la Corte può compensare le spese processuali; sul piano pratico, il contribuente deve documentare chiaramente la modalità di perfezionamento della cessione e la titolarità delle posizioni giuridiche per evitare pretese di natura tariffaria.
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