Cassazione Civile, Sentenza n. 16663/2020 del 04/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avviso di liquidazione per omesso pagamento dell'imposta di registro e sanzioni relative all'annualità 2008 in relazione alla sentenza del Tribunale di Napoli del 27.3.2008 che dichiarava l'acquisto per usucapione di un appezzamento di terreno. Tre censure: 1) omissione di allegazione della sentenza di usucapione all'avviso (violazione art.7 L.212/2000); 2) mancata indicazione della base imponibile determinata ai sensi dell'art.51, comma II, D.P.R. 131/1986; 3) omissione di motivazione e mancata applicazione del criterio del valore venale in comune commercio (art.53 D.P.R. 131/1986 e art.7 L.212/2000).
La decisione
La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva respinto l'appello. Motivazioni principali: l'obbligo di allegazione ai sensi dell'art.7 L.212/2000 è limitato ai documenti non conosciuti o non conoscibili dal contribuente; la sentenza di usucapione è da presumere conoscibile e il richiamo ai suoi estremi nell'avviso soddisfa l'onere motivazionale; l'avviso riportava altresì i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne determinavano l'imposizione; le sentenze di usucapione sono soggette all'imposta di registro con le regole previste per gli atti traslativi della proprietà (nota II-bis all'art.8 della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986), per cui la base imponibile va determinata secondo le regole per tali trasferimenti. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio (liquidate in Euro 3.500,00 oltre spese prenotate) e ad eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7 comma I
L'obbligo di allegazione ai provvedimenti impositivi riguarda solo i documenti richiamati nella motivazione che non siano conosciuti o conoscibili dal contribuente; il richiamo agli estremi di una sentenza conosciuta soddisfa l'onere motivazionale.
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 51 comma II
Stabilisce i criteri per la determinazione della base imponibile; la Corte conferma che per le sentenze di usucapione la base va determinata secondo le regole previste per gli atti traslativi della proprietà.
D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, art. 53 comma I
Richiesta di motivazione: la Corte ha ritenuto che la CTR abbia fornito adeguata motivazione sui fatti e sul diritto, dunque non sussiste violazione.
Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986, art. 8, nota II-bis
La nota II-bis assoggetta le sentenze che dichiarano l'acquisto per usucapione all'aliquota prevista per i trasferimenti immobiliari a titolo oneroso; conseguentemente si applicano le regole di determinazione della base imponibile per tali trasferimenti.
D.L. 2 marzo 1989 n. 69, art. 23 (convertito nella L. 27 aprile 1989 n. 154)
Ha introdotto la nota II-bis all'art. 8 della tariffa del D.P.R. 131/1986, confermando la soggezione a tassazione delle sentenze di usucapione come trasferimenti onerosi.
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13 comma 1-quater
Norma sul contributo unificato: la Corte ha rilevato la sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo da parte del ricorrente.
Massime di principio
- L'obbligo di allegazione di documenti all'avviso di accertamento ai sensi dell'art.7 L.212/2000 è limitato ai documenti non conosciuti o conoscibili: il richiamo agli estremi di una sentenza nota al contribuente è sufficiente per la motivazione.
- Le sentenze che dichiarano l'acquisto per usucapione sono soggette all'imposta di registro secondo la tariffa relativa ai trasferimenti immobiliari a titolo oneroso (nota II-bis all'art.8 D.P.R. 131/1986); la base imponibile va quindi determinata con le regole previste per gli atti traslativi della proprietà (art.51).
- Per contestare in cassazione la mancata indicazione della base imponibile o carenze motivazionali occorre specificità e deve essere trascritto/allegato l'atto impugnato; la mancata produzione impedisce alla Corte di verificare e può rendere il motivo inammissibile.
- Un avviso che riporta gli estremi della sentenza e i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche soddisfa l'onere motivazionale richiesto dalla legge.
- Nelle controversie sulla valutazione del valore dell'immobile, il contribuente deve dimostrare l'errore concreto nell'applicazione delle regole di determinazione della base (art.51) o l'assenza di motivazione da parte dell'Amministrazione o del giudice tributario.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 4 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 16624/2020 del 04/08/2020
- Sentenza civile · 4 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 16660/2020 del 04/08/2020
- Sentenza civile · 4 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 16661/2020 del 04/08/2020
- Sentenza civile · 4 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 16662/2020 del 04/08/2020
- Sentenza civile · 5 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 16723/2020 del 05/08/2020
- Sentenza civile · 5 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 16701/2020 del 05/08/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →