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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16663/2020 del 04/08/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione di avviso di liquidazione per omesso pagamento dell'imposta di registro e sanzioni relative all'annualità 2008 in relazione alla sentenza del Tribunale di Napoli del 27.3.2008 che dichiarava l'acquisto per usucapione di un appezzamento di terreno. Tre censure: 1) omissione di allegazione della sentenza di usucapione all'avviso (violazione art.7 L.212/2000); 2) mancata indicazione della base imponibile determinata ai sensi dell'art.51, comma II, D.P.R. 131/1986; 3) omissione di motivazione e mancata applicazione del criterio del valore venale in comune commercio (art.53 D.P.R. 131/1986 e art.7 L.212/2000).

La decisione

La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, ha rigettato il ricorso e confermato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva respinto l'appello. Motivazioni principali: l'obbligo di allegazione ai sensi dell'art.7 L.212/2000 è limitato ai documenti non conosciuti o non conoscibili dal contribuente; la sentenza di usucapione è da presumere conoscibile e il richiamo ai suoi estremi nell'avviso soddisfa l'onere motivazionale; l'avviso riportava altresì i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che ne determinavano l'imposizione; le sentenze di usucapione sono soggette all'imposta di registro con le regole previste per gli atti traslativi della proprietà (nota II-bis all'art.8 della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986), per cui la base imponibile va determinata secondo le regole per tali trasferimenti. Condanna del ricorrente alle spese di giudizio (liquidate in Euro 3.500,00 oltre spese prenotate) e ad eventuale ulteriore contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'obbligo di allegazione di documenti all'avviso di accertamento ai sensi dell'art.7 L.212/2000 è limitato ai documenti non conosciuti o conoscibili: il richiamo agli estremi di una sentenza nota al contribuente è sufficiente per la motivazione.
  • Le sentenze che dichiarano l'acquisto per usucapione sono soggette all'imposta di registro secondo la tariffa relativa ai trasferimenti immobiliari a titolo oneroso (nota II-bis all'art.8 D.P.R. 131/1986); la base imponibile va quindi determinata con le regole previste per gli atti traslativi della proprietà (art.51).
  • Per contestare in cassazione la mancata indicazione della base imponibile o carenze motivazionali occorre specificità e deve essere trascritto/allegato l'atto impugnato; la mancata produzione impedisce alla Corte di verificare e può rendere il motivo inammissibile.
  • Un avviso che riporta gli estremi della sentenza e i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche soddisfa l'onere motivazionale richiesto dalla legge.
  • Nelle controversie sulla valutazione del valore dell'immobile, il contribuente deve dimostrare l'errore concreto nell'applicazione delle regole di determinazione della base (art.51) o l'assenza di motivazione da parte dell'Amministrazione o del giudice tributario.

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