Cassazione Civile, Sentenza n. 16660/2020 del 04/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia concerneva la qualificazione fiscale di un contributo di euro 750.000,00 erogato da Autonative Lighting Italia S.p.A. (subentrata a Magneti Marelli) alla Trust Plastron per sostenere un piano di riduzione del personale che poi non è stato attuato. L'Agenzia delle entrate aveva recuperato il contributo a tassazione ai fini delle imposte dirette (IRPEG/IRAP) e contestato l'omessa fatturazione ai fini IVA, ritenendo la sovvenzione rilevante quale corrispettivo o sovvenzione direttamente connessa alle operazioni imponibili. La società ha impugnato l'accertamento ottenendone l'annullamento in primo grado e in appello
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il motivo relativo all'IVA, confermando che il contributo non era direttamente e immediatamente connesso al prezzo di specifiche cessioni o prestazioni e quindi non imponibile ai fini IVA per la beneficiaria. Ha invece accolto il motivo relativo alle imposte dirette: il contributo costituisce sopravvenienza attiva/ricavo e deve essere tassato nell'esercizio di competenza corrispondente al momento in cui si è formato il titolo giuridico (il riconoscimento da parte dell'erogante); il mero rischio di recupero non incide sulla certezza del ricavo. Conseguentemente la sentenza impugnata è cassata limitatamente al profilo delle imposte dirette e rinviata alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione; residue questioni IVA restano confermate a favore della società
Norme richiamate
Direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva IVA), art. 2 e art. 11 parte A par. 1 lett. a)
Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977 n. 77/388/CEE, artt. 2 e 11
Le sovvenzioni rientrano nella nozione di corrispettivo se sono direttamente connesse con il prezzo di una cessione o prestazione; la sovvenzione è imponibile solo se incide direttamente e proporzionalmente sul prezzo pagato dall'acquirente
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (IVA), artt. 3, 13, 15
D.P.R. n. 633/1972, artt. 3, 13, 15
Recepisce il principio comunitario: le sovvenzioni direttamente connesse con il prezzo sono incluse nella base imponibile; le sovvenzioni di funzionamento non sono di per sé imponibili
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), artt. 66 e 75
D.P.R. n. 917/1986, artt. 66 e 75 (ora art. 109 per taluni commi)
I contributi che incrementano i mezzi patrimoniali e non sono vincolati a specifici investimenti sono sopravvenienze attive e vanno imputati all'esercizio di competenza in cui si forma il titolo giuridico, purché esistenza e ammontare siano determinabili oggettivamente
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62
D.Lgs. n. 546/1992, art. 62
Il giudizio di legittimità in materia tributaria non è speciale ai fini della notificazione degli atti dall'Avvocatura dello Stato; le notifiche operate dall'Avvocatura sono valide
Legge 21 gennaio 1994, n. 53
Fondamento normativo che autorizza l'Avvocatura dello Stato a notificare atti processuali civili, applicabile anche ai ricorsi tributari
Massime di principio
- Ai fini IVA, una sovvenzione è imponibile solo se esiste un nesso diretto e immediato con l'operazione imponibile: deve influire in modo proporzionale sul prezzo pagato dall'acquirente o remunerare una prestazione individualizzabile
- Le sovvenzioni di funzionamento o quelle volte a coprire costi programmati, senza controprestazione specifica, non vanno automaticamente incluse nella base imponibile IVA
- Per le imposte dirette, i contributi che aumentano il patrimonio del beneficiario e non sono vincolati a un investimento specifico costituiscono sopravvenienze attive e si tassano nell'esercizio in cui si forma il titolo giuridico, se l'esistenza e l'ammontare sono determinabili
- La mera possibilità o rischio di recupero del contributo da parte dell'erogante non elimina la certezza del ricavo ai fini della competenza fiscale, salvo prova di una concreta iniziativa di recupero che renda l'entrata incerta
- In presenza di complesse pattuizioni intra-gruppo occorre che l'Amministrazione dimostri il collegamento diretto ed esclusivo tra l'erogazione e l'attività economica dell'erogante per qualificare la sovvenzione come elemento del prezzo
- L'onere della prova circa la natura della sovvenzione (se connessa al prezzo o di funzionamento) grava sull'Amministrazione che pretende l'assoggettamento a IVA
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