Cassazione Civile, Sentenza n. 16701/2020 del 05/08/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
Una società straniera aveva ottenuto dal Presidente della Corte d’appello di Firenze, con decreti del 28 gennaio 2013, la dichiarazione di efficacia in Italia di due lodi pronunciati l’8 agosto 2012 dalla Camera arbitrale commerciale della Repubblica di Corea. I lodi avevano condannato una società italiana a pagare rispettivamente 98.275,45 euro, oltre interessi, per l’inadempimento di una fornitura pattuita con contratto del 25 marzo 2011, e 34.360,96 euro, oltre interessi, per l’inadempimento di una fornitura pattuita con contratto del 28 gennaio 2013. La società italiana propose opposizione; la Corte d’appello di Firenze la rigettò con sentenza del 16 settembre 2014, ritenendo, tra l’altro, ritualmente prodotti i contratti contenenti le clausole compromissorie. Per cassazione la società italiana articolò tre motivi. Con il primo denunciò la violazione dell’art. 839 c.p.c. e della Convenzione di New York del 1958, sostenendo che, al momento della proposizione della domanda di riconoscimento, non erano stati depositati l’originale o una copia autentica del compromesso e che tale adempimento costituiva un presupposto processuale da verificare in quel momento. Con il secondo contestò la valutazione di ammissibilità della censura sul valore probatorio attribuito nel procedimento arbitrale a una perizia di parte svolta su un campione infinitesimale della merce. Con il terzo censurò la valutazione della doglianza relativa alla mancata applicazione della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni mobili. Gli ultimi due motivi furono assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo. Ha affermato che la produzione, contestualmente alla domanda di riconoscimento di un lodo straniero, del compromesso in originale o in copia autentica è un presupposto processuale di procedibilità, la cui sussistenza deve essere verificata anche d’ufficio con riferimento al momento d’instaurazione del procedimento. Nel caso concreto, la domanda era stata ritenuta procedibile dalla Corte d’appello sulla base dei riferimenti contenuti nei ricorsi e nei lodi ai contratti e alle clausole compromissorie, ma mancava la produzione del documento richiesto nelle forme prescritte. La successiva produzione non avrebbe potuto sanare il vizio; era irrilevante che la carenza fosse stata eccepita dalla società opponente soltanto nella memoria di replica. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati assorbiti. La Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando improcedibile la domanda di riconoscimento dell’efficacia dei lodi. La controricorrente è stata condannata a rifondere le spese dei due gradi di giudizio: per il primo grado 8.700 euro per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, 200 euro per esborsi e accessori di legge; per il giudizio di legittimità 9.000 euro per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, 200 euro per esborsi e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 4 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958
In tema di riconoscimento dell’efficacia del lodo arbitrale estero, questa Corte ha costantemente affermato che la produzione del compromesso, in originale o in copia autentica, contestualmente alla proposizione della domanda, prescritta dall’art. 4 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 e dall’art. 839 c.p.c., comma 2, costituisce non già una condizione dell’azione, ma un presupposto processuale necessario per la valida introduzione del giudizio, la cui sussistenza dev’essere verificata anche d’ufficio da parte del giudice, quale requisito formale di procedibilità della domanda, con riferimento al momento dell’instaurazione del procedimento, indipendentemente da eccezioni o deduzioni della controparte.
La Convenzione prescrive la produzione del compromesso in originale o in copia autentica contestualmente alla domanda di riconoscimento; tale adempimento è un presupposto processuale di procedibilità, da verificare d’ufficio al momento dell’instaurazione del procedimento.
art. 839, comma 2, c.p.c.
In tema di riconoscimento dell’efficacia del lodo arbitrale estero, questa Corte ha costantemente affermato che la produzione del compromesso, in originale o in copia autentica, contestualmente alla proposizione della domanda, prescritta dall’art. 4 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 e dall’art. 839 c.p.c., comma 2, costituisce non già una condizione dell’azione, ma un presupposto processuale necessario per la valida introduzione del giudizio, la cui sussistenza dev’essere verificata anche d’ufficio da parte del giudice, quale requisito formale di procedibilità della domanda, con riferimento al momento dell’instaurazione del procedimento, indipendentemente da eccezioni o deduzioni della controparte.
La norma richiede che il compromesso sia prodotto in originale o in copia autentica insieme alla domanda di riconoscimento del lodo straniero. La mancanza documentale rende la domanda improcedibile e non è sanabile con una produzione successiva.
art. 384, comma 2, c.p.c.
La sentenza impugnata va conseguentemente cassata, e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, con la dichiarazione d’improcedibilità della domanda.
Quando, a seguito della cassazione, non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito; in applicazione della norma, la domanda è stata dichiarata improcedibile.
Massime di principio
- Nella domanda di riconoscimento dell’efficacia di un lodo arbitrale straniero, il compromesso deve essere prodotto contestualmente alla domanda in originale o in copia autentica; tale produzione è un presupposto processuale di procedibilità, non una condizione dell’azione.
- La sussistenza del presupposto documentale richiesto per il riconoscimento del lodo straniero deve essere verificata d’ufficio dal giudice con riferimento al momento d’instaurazione del procedimento, indipendentemente dalle eccezioni o deduzioni della controparte.
- Il riferimento al compromesso contenuto nel ricorso o nel lodo, e la menzione nei ricorsi dei contratti che conterrebbero la clausola compromissoria, non sostituiscono la produzione dell’originale o di una copia autentica del compromesso.
- La mancata produzione del compromesso nelle forme prescritte al momento della domanda non è sanabile mediante produzione successiva e non giustifica la riapertura dell’istruttoria per acquisire il documento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 5 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 16723/2020 del 05/08/2020
- Sentenza civile · 4 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 16624/2020 del 04/08/2020
- Sentenza civile · 4 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 16660/2020 del 04/08/2020
- Sentenza civile · 4 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 16661/2020 del 04/08/2020
- Sentenza civile · 4 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 16662/2020 del 04/08/2020
- Sentenza civile · 4 ago 2020Cassazione Civile, Sentenza n. 16663/2020 del 04/08/2020
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →