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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22813/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

A seguito di accertamento di maggior reddito nei confronti di una società a responsabilità limitata, l'Ufficio recuperava a tassazione nei confronti del socio, per l'anno d'imposta 2006, il reddito di partecipazione a lui imputato per trasparenza. Il contribuente impugnava l'avviso; in primo grado otteneva l'annullamento, ma in appello la Commissione tributaria regionale accoglieva il gravame dell'Ufficio e rideterminava il reddito, escludendo la compensazione con perdite indicate nella dichiarazione del socio sul rilievo che la società partecipata non aveva presentato dichiarazione per l'anno considerato. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) falsa applicazione dell'art. 84 d.P.R. n. 917/1986 e violazione degli artt. 115 e 116 t.u.i.r., sostenendo che le perdite da lui invocate derivavano da altre società di cui era socio e che, nel regime di trasparenza fiscale vigente prima della novella del d.l. n. 223/2006, tali perdite erano compensabili con i redditi di partecipazione; 2) omessa motivazione circa il fatto decisivo rappresentato dalla spettanza del credito/perdite risultanti dalla sua dichiarazione dei redditi 2006. La Corte ha ritenuto che la CTR avesse errato nel non verificare la disciplina applicabile e nel trascurare la dichiarazione del socio, limitandosi a valorizzare l'omessa dichiarazione della società partecipata.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso: ha cassato la sentenza della CTR del Lazio e ha rinviato alla medesima Commissione, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione di merito è stata ritenuta erronea perché non aveva esaminato la dichiarazione dei redditi del socio né verificato l'applicabilità delle norme transitorie introdotte dal d.l. n. 223/2006 e dal d.l. n. 262/2006 in tema di utilizzo delle perdite fiscali in regime di trasparenza.

Norme richiamate

  • art. 84 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    richiamato dal ricorrente come norma erroneamente applicata dalla CTR; la Corte precisa che non è la disposizione pertinente per la compensazione delle perdite del socio in regime di trasparenza, perché disciplina il riporto delle perdite societarie nei periodi d'imposta successivi.

  • art. 115 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    è la norma sul regime di trasparenza fiscale delle società partecipate; la novella del 2006 ha aggiunto il divieto di utilizzare le perdite fiscali dei soci anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza per compensare i redditi imputati dalle società partecipate.

  • art. 116 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    in quanto richiamato dall'art. 115, viene esteso il meccanismo di trasparenza anche alle società di cui trattasi; la Corte rileva che, per effetto della novella, viene eliminata la possibilità per il socio di compensare i redditi di partecipazione con perdite fiscali pregresse.

  • art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.

    dedotto quale vizio di violazione di legge per falsa applicazione della disciplina fiscale sulla compensazione delle perdite.

  • art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

    dedotto quale vizio di omessa motivazione su un fatto decisivo, cioè la spettanza del credito/perdite indicate nella dichiarazione del socio.

  • art. 375, ultimo comma, cod. proc. civ.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 36 d.l. 4 luglio 2006, n. 223

    comma 9; comma 10; comma 11

    la Corte ne ricava che, nel regime di trasparenza, le perdite fiscali dei soci anteriori all'inizio della tassazione per trasparenza non sono utilizzabili per compensare i redditi imputati dalle società partecipate; inoltre la disciplina transitoria, come modificata, rende applicabile la nuova regola ai periodi d'imposta iniziati successivamente al 4 luglio 2006.

  • art. 2, comma 23, d.l. 3 ottobre 2006, n. 262

    ha modificato la disciplina transitoria sostituendo il comma 11 dell'art. 36 d.l. n. 223/2006, fissando l'efficacia delle nuove disposizioni ai periodi d'imposta iniziati successivamente al 4 luglio 2006.

  • l. 4 agosto 2006, n. 248

    legge di conversione del d.l. n. 223/2006, richiamata per la novella in materia fiscale.

  • l. 24 novembre 2006, n. 286

    legge di conversione del d.l. n. 262/2006, richiamata per la modifica della disciplina transitoria.

Massime di principio

  • Nel regime di tassazione per trasparenza, il giudice di merito deve verificare la disciplina sostanziale applicabile ratione temporis e non può fondare il rigetto della deduzione sulle sole omissioni dichiarative della società partecipata, se il contribuente allega perdite risultanti dalla propria dichiarazione.
  • Le perdite fiscali pregresse del socio non sono utilizzabili per compensare i redditi imputati per trasparenza dalle società partecipate quando la normativa sopravvenuta lo esclude e la disciplina transitoria rende la nuova regola applicabile al periodo d'imposta rilevante.
  • In controversie concernenti la determinazione del reddito imponibile del singolo socio, non opera il litisconsorzio necessario proprio delle liti che investono inscindibilmente la posizione di tutti i soci e della società partecipata.
  • Il vizio motivazionale o di violazione di legge sussiste quando la decisione di merito omette di esaminare un fatto decisivo allegato e documentato in giudizio, come la dichiarazione dei redditi del socio e le perdite ivi esposte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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