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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19788/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Un comune ha emesso un avviso di accertamento per IMU 2014 e 2015 e TASI 2015 relativo a un immobile situato nel proprio territorio. I destinatari dell'atto, quali eredi del contribuente originario, hanno contestato la pretesa sostenendo che l'immobile costituiva abitazione principale del dante causa e quindi doveva beneficiare dell'esenzione. Il giudice di primo grado ha accolto il ricorso; il giudice d'appello ha confermato, ritenendo sufficiente la residenza anagrafica del defunto nell'immobile e irrilevante che il coniuge fosse residente altrove. Il comune ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: violazione della disciplina sull'abitazione principale e degli artt. 143 e 144 c.c., deducendo che l'esenzione non spettava perché solo il contribuente risultava residente e dimorante nell'immobile mentre il coniuge viveva in altro comune; e vizio motivazionale per travisamento della prova, reiterando la medesima censura fattuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 209 del 2022, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, d.l. n. 201/2011 nella parte in cui, facendo riferimento al nucleo familiare, penalizzava i coniugi o le persone unite civilmente che vivono in immobili diversi. La Corte ha osservato che, dopo tale intervento, per l'esenzione sull'abitazione principale rileva la residenza anagrafica e la dimora abituale del singolo soggetto nell'immobile, senza che il fatto che altri componenti del nucleo familiare risiedano altrove escluda automaticamente il beneficio. Ha inoltre richiamato il chiarimento della Consulta secondo cui la declaratoria di illegittimità non legittima l'agevolazione per seconde case e impone controlli da parte dei comuni; tuttavia il comune non aveva dedotto specificamente profili ostativi ulteriori né chiesto rimessione in termini. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancata difesa degli intimati; è stato inoltre dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1992

    richiamato dal ricorrente quale norma sull'esenzione collegata all'abitazione principale, ma ritenuto non idoneo a fondare l'assunto del comune alla luce dell'intervento costituzionale sopravvenuto

  • art. 143 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla coabitazione familiare, ma non decisivo per escludere l'esenzione nel caso di residenze separate

  • art. 144 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione all'organizzazione della vita familiare, ma non ritenuto ostativo al beneficio fiscale

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma sul motivo di ricorso per violazione di legge invocata per contestare la decisione di merito

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    norma sul vizio motivazionale invocata per denunciare travisamento della prova

  • art. 13, comma 2, d.l. n. 201/2011

    la Corte costituzionale ne ha dichiarato l'illegittimità nella parte in cui il riferimento al nucleo familiare determinava una penalizzazione fiscale per coniugi o uniti civilmente con residenze/dimore diverse

  • legge n. 214/2011

    conversione del d.l. n. 201/2011, richiamata nel testo per la disciplina dell'IMU

  • L. n. 15/2014

    conversione del d.l. n. 154/2013, richiamata dal ricorrente per sostenere l'esenzione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto

  • art. 3 Cost.

    parametro costituzionale valorizzato dalla Corte costituzionale per censurare la disciplina fiscale discriminatoria

  • art. 31 Cost.

    parametro costituzionale valorizzato dalla Corte costituzionale a tutela della famiglia

  • art. 53 Cost.

    parametro costituzionale valorizzato dalla Corte costituzionale in relazione alla capacità contributiva

Massime di principio

  • In materia di IMU sull'abitazione principale, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale del riferimento al nucleo familiare, non può negarsi automaticamente l'esenzione a un contribuente coniugato o unito civilmente solo perché un altro componente del nucleo risiede in un diverso Comune.
  • Ai fini dell'agevolazione per l'abitazione principale, rilevano la residenza anagrafica e la dimora abituale del singolo soggetto nell'immobile, purché ricorrano gli ulteriori presupposti di legge e non emergano elementi che facciano qualificare il bene come seconda casa.
  • La declaratoria di illegittimità costituzionale non estende il beneficio a immobili che non abbiano effettivamente i requisiti dell'abitazione principale: restano necessari controlli sostanziali da parte dell'ente impositore.
  • Quando il ricorso per cassazione è fondato su una disciplina successivamente caducata dalla Corte costituzionale, la censura che riproponga il precedente orientamento restrittivo deve essere respinta se il nuovo quadro normativo-giurisprudenziale impone una diversa soluzione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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