Sentenza del 02/05/2024 n. 11869 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso per cassazione riguardava l’intimazione di pagamento notificata il 4 febbraio 2016 per il periodo d’imposta 2007, con la quale l’Agenzia chiedeva il pagamento sia all’associazione sia ad A.A. quale autore della violazione. A.A. sosteneva di non aver ricevuto personalmente l’avviso di accertamento presupposto, che l’atto fosse stato notificato a un’associazione già estinta e che, perciò, l’intimazione fosse il primo atto impugnabile e la lite fosse definibile ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119/2018. Contestava inoltre la validità della sentenza tributaria presupposta e la propria responsabilità ex art. 38 c.c., affermando di essere stato soltanto presidente onorario e di non aver agito per l’associazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando l’esito della sentenza della C.T.R., che aveva accolto l’appello dell’Agenzia e respinto l’impugnazione del diniego di definizione agevolata notificato il 2 luglio 2020. La C.T.R. aveva accertato che l’avviso di accertamento era stato notificato anche ad A.A. personalmente quale autore della violazione; non avendolo impugnato, A.A. poteva contestare l’intimazione soltanto per vizi propri, e l’atto di riscossione non era definibile ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 119/2018. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili; il terzo, relativo alla sentenza della C.T.P. di Bologna n. 354/09/15, per carenza d’interesse; il quarto, sulla responsabilità ex art. 38 c.c., è stato dichiarato inammissibile perché la questione avrebbe dovuto essere sollevata contro l’accertamento e, comunque, infondato nel merito secondo il principio applicabile ai debiti tributari delle associazioni non riconosciute. A.A. è stato condannato alle spese, liquidate in 3.500 euro oltre spese prenotate a debito, ed è stato riconosciuto l’obbligo, se dovuto, di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.
Norme richiamate
Art. 6 del D.L. n. 119/2018, convertito dalla L. n. 136/2018
Ne consegue che, non avendo il A.A. impugnato personalmente l'avviso di accertamento anche a lui, in proprio, notificato, l'intimazione di pagamento ricevuta rappresenta un atto puramente riscossivo, con la conseguenza che correttamente la C.T.R. ne ha ritenuto la non definibilità ai sensi dell' art. 6 del d.l. n. 119 del 2018
La definizione agevolata non si applica all’intimazione che costituisce un atto meramente riscossivo, quando il contribuente ha ricevuto personalmente l’atto impositivo presupposto e non lo ha impugnato.
Art. 19, comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 546/1992
tale atto riscossivo può essere impugnato solo per vizi propri, ai sensi dell' art. 19 , comma 3, secondo periodo, del D.Lgs. n. 546 del 1992 .
Se l’atto impositivo presupposto è stato notificato al contribuente e non è stato impugnato, l’impugnazione dell’atto successivo della riscossione non può essere utilizzata per rimettere in discussione le contestazioni relative all’accertamento: restano deducibili soltanto i vizi propri dell’atto riscossivo.
per i debiti d'imposta, sorti "ex lege", risponde solidalmente delle sanzioni e del tributo non corrisposto, nel solo periodo di relativa investitura, il soggetto che, in forza del ruolo rivestito, abbia effettivamente diretto la gestione complessiva dell'ente
Per i debiti tributari di un’associazione non riconosciuta, la responsabilità personale non deriva automaticamente dalla carica formale: rileva l’effettiva direzione della gestione complessiva dell’ente durante il periodo considerato. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto presunto tale ruolo in capo al legale rappresentante, non essendo stato indicato chi altro gestisse effettivamente l’associazione.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell' art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 , si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Quando ricorrono i presupposti di legge, il rigetto o la definizione in rito sfavorevole dell’impugnazione comporta l’obbligo per il ricorrente di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- È decisivo verificare a chi sia stato notificato l’atto impositivo presupposto: se la notifica personale al contribuente è accertata e l’atto non viene impugnato, l’atto successivo di riscossione non consente di recuperare le contestazioni che andavano rivolte contro l’accertamento.
- L’intimazione di pagamento, quando è un atto meramente riscossivo, è impugnabile per i propri vizi; la sua natura non diventa quella di un primo atto impositivo solo perché il contribuente sostiene di non aver ricevuto l’accertamento, se il giudice ha accertato il contrario.
- La definizione agevolata prevista dall’art. 6 del D.L. n. 119/2018 non è utilizzabile, in questo contesto, per definire una controversia che riguarda soltanto un atto di riscossione non autonomamente definibile.
- Per i debiti tributari di un’associazione non riconosciuta, la responsabilità personale ex art. 38 c.c. va collegata all’effettiva direzione della gestione dell’ente nel periodo rilevante, non alla sola titolarità astratta di una carica; la mancata indicazione di chi gestisse concretamente l’ente può tuttavia rendere decisiva la posizione di legale rappresentante accertata in giudizio.
- In cassazione non è sufficiente riproporre una diversa ricostruzione dei fatti: le censure che presuppongono di rivedere l’accertamento di merito sulla notificazione, senza denunciare in modo pertinente la violazione delle regole applicabili, possono risultare inammissibili.
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