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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19138/2026 del 11/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

La controversia

Una struttura sanitaria privata accreditata aveva erogato prestazioni di specialistica ambulatoriale in forza di un contratto stipulato nel 2005 con l'azienda sanitaria locale e, per le prestazioni rese nel 2007, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di circa 30.044 euro. L'azienda sanitaria aveva proposto opposizione sostenendo di non essere il soggetto passivamente legittimato, poiché l'obbligazione di pagamento sarebbe gravata sulla FIRA, indicata dalla normativa regionale come organismo di gestione finanziaria e liquidazione dei pagamenti. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione, e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo che per l'anno 2007 il soggetto tenuto al pagamento fosse la FIRA. Nel ricorso per cassazione la struttura sanitaria deduceva, con un unico motivo, violazione e falsa applicazione del contratto, della normativa regionale Abruzzo e di norme civilistiche e processuali, sostenendo che la legittimazione passiva spettasse comunque alla ASL, in quanto titolare del rapporto contrattuale e delle somme del fondo sanitario, mentre la FIRA sarebbe stata soltanto un soggetto tecnico di tesoreria e monitoraggio. Contestava inoltre l'interpretazione data dalla Corte territoriale alle precedenti pronunce di legittimità e alla disciplina regionale, nonché la decorrenza degli interessi ex d.lgs. 231/2002.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha ricostruito il quadro normativo nazionale e regionale, evidenziando che per il periodo in contestazione l'art. 38 della legge regionale Abruzzo n. 146/1996, come modificato dalla legge regionale n. 15/2004, attribuiva alla FIRA la gestione finanziaria dei pagamenti delle prestazioni sanitarie. Ha valorizzato anche l'art. 10 del contratto del 30 marzo 2005, che prevedeva l'invio delle fatture alla ASL ai soli fini contabili e alla FIRA quale soggetto preposto al pagamento. Ha inoltre richiamato la giurisprudenza di legittimità conforme, secondo cui, nelle controversie relative alle prestazioni sanitarie convenzionate, il debitore passivo è l'ente indicato dalla normativa regionale come incaricato del pagamento, quando tale indicazione esista per gli anni considerati. Ha quindi concluso che, per le prestazioni del 2007, la struttura doveva rivolgersi alla FIRA e non alla ASL. Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 10, d.l. n. 324/1993 conv. in L. n. 423/1993

    "si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo, anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente"

    La Corte lo assume come norma base che consente di individuare, in luogo dell'unità sanitaria locale, il diverso ente incaricato del pagamento quando una fonte normativa o contrattuale lo preveda per gli anni in contestazione.

  • art. 38 L.R. Abruzzo n. 146/1996

    come modificato dall'art. 122 L.R. Abruzzo n. 15/2004

    Nella versione applicabile al 2007 individua la FIRA come organismo di gestione e monitoraggio finanziario responsabile della gestione finanziaria delle somme del fondo sanitario regionale assegnate alle singole ASL, inclusa la gestione finanziaria dei pagamenti.

  • art. 10 del contratto del 30 marzo 2005

    invio delle fatture alla ASL ai soli fini contabili e alla FIRA come soggetto preposto al pagamento

    Il contratto è letto nel senso che la FIRA è il soggetto incaricato del pagamento, mentre la ASL riceve le fatture solo per finalità contabili.

  • art. 1372 c.c.

    Viene richiamato per evidenziare che, pur essendo il contratto stipulato tra struttura accreditata e ASL, la disciplina regionale può derogare agli effetti inter partes quanto all'individuazione dell'ente tenuto al pagamento.

  • art. 1362 c.c.

    È evocato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di interpretazione contrattuale, ma la Corte osserva che non sono stati indicati specificamente i canoni ermeneutici disattesi.

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    È richiamato come base del rapporto convenzionale tra struttura accreditata e ASL, ma la Corte afferma che resta salva l'individuazione, da parte della normativa regionale applicabile, del diverso ente incaricato del pagamento.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Invocato dalla ricorrente in tema di interpretazione normativa, ma senza che la Corte ravvisi una violazione specificamente dimostrata.

  • art. 15 disp. prel. c.c.

    Richiamato dalla ricorrente insieme agli altri criteri interpretativi, senza accoglimento della censura.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente in relazione alla valutazione del materiale probatorio e documentale, ma la censura è disattesa perché in realtà mira a una diversa lettura del contratto e della normativa.

  • d.lgs. n. 231/2002

    La questione sugli interessi moratori è stata dedotta in appello, ma nel giudizio di legittimità il motivo unico è stato ritenuto infondato nel suo complesso, senza accoglimento della censura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative al pagamento di prestazioni sanitarie rese da strutture private accreditate, la legittimazione passiva va individuata, in via primaria, secondo la disciplina speciale nazionale e regionale applicabile al periodo in cui le obbligazioni sono sorte, non in base al solo dato formale della stipulazione del contratto con l'ASL.
  • Se una norma regionale vigente per l'anno di riferimento attribuisce a un ente diverso dall'ASL la gestione finanziaria dei pagamenti delle prestazioni sanitarie, tale ente è il soggetto passivo dell'azione di pagamento, anche se il rapporto convenzionale sia formalmente stato concluso con l'azienda sanitaria.
  • L'interpretazione del contratto deve essere coordinata con la disciplina pubblicistica che regola il servizio sanitario regionale: la previsione contrattuale di invio delle fatture alla ASL per fini contabili non esclude che il pagamento sia demandato a un diverso organismo indicato dalla legge o dal contratto stesso.
  • Chi deduce la violazione delle regole ermeneutiche contrattuali deve indicare specificamente quali canoni interpretativi siano stati disattesi; non è sufficiente proporre in cassazione una lettura alternativa del testo contrattuale o della normativa.
  • Ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile e del soggetto obbligato al pagamento rileva il momento di stipulazione del contratto e la normativa vigente per gli anni delle prestazioni, non la data di proposizione della domanda giudiziale.
  • La presenza di una espressa deroga normativa all'efficacia inter partes del contratto consente di imputare l'obbligazione di pagamento a un ente diverso da quello formalmente contraente, se così stabilito dalla legge regionale applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniConto correnteMandato
RamiProcesso civileBancario e finanziarioContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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