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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36507/2021 del 24/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (utente)

La controversia

La controversia nasce dalla richiesta di ripetizione delle somme pagate a titolo di quota tariffaria per il servizio di depurazione delle acque reflue. Gli utenti avevano agito dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa che imponeva il pagamento della quota depurazione anche in mancanza di impianti funzionanti o in caso di temporanea inattività. In primo grado la domanda era stata accolta nei confronti dell'azienda speciale che aveva riscosso le somme; il Tribunale di Napoli, in appello, aveva invece respinto la domanda ritenendo che il soggetto legittimato passivo non fosse l'azienda speciale, e aveva posto a carico degli utenti la prova del mancato funzionamento del depuratore e della mancata destinazione delle somme ad attività di progettazione, realizzazione o completamento dell'impianto. I ricorrenti hanno impugnato la decisione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 1705 e 2033 c.c. per il preteso difetto di legittimazione passiva del soggetto che aveva riscosso la tariffa; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 2729 c.c., oltre a vizio motivazionale, per avere il giudice posto sull'utente l'onere di provare l'assenza di funzionamento del depuratore; 3) analoga censura sulla ripartizione dell'onere probatorio quanto alla destinazione delle somme a progettazione, realizzazione o completamento delle opere, sostenendo che tale circostanza costituirebbe fatto impeditivo da provare a carico del convenuto. La Regione Campania ha proposto ricorso incidentale sostenendo, in sintesi, che il giudice d'appello avrebbe erroneamente individuato in essa il soggetto obbligato alla restituzione e che avrebbe dovuto invece considerarsi legittimato passivo l'azienda che aveva incassato le somme, oltre a contestare il proprio coinvolgimento rispetto alla posizione del gestore dell'impianto di depurazione.

La decisione

La Corte ha riunito i ricorsi. Ha accolto il ricorso principale e quelli delle altre utenti, ritenendo fondato il motivo sulla legittimazione passiva dell'azienda speciale che aveva riscosso la tariffa, in quanto parte del rapporto contrattuale con l'utenza e soggetto che si era posto come accipiens delle somme poi ritenute indebite. Ha inoltre accolto i motivi relativi all'onere della prova, affermando che non spettava agli utenti provare né il mancato funzionamento del depuratore né la mancata destinazione delle somme ad attività di progettazione, realizzazione o completamento dell'impianto, trattandosi di fatti impeditivi della pretesa restitutoria, da provare dal convenuto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame nel merito e per la regolazione delle spese. È stato invece dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della Regione Campania per difetto di soccombenza e quindi di interesse a impugnare, poiché la sentenza d'appello aveva già rigettato la domanda degli utenti nei suoi confronti.

Norme richiamate

  • art. 1705 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la domanda restitutoria dovesse essere rivolta al soggetto che aveva effettivamente riscosso le somme nel rapporto di somministrazione.

  • art. 2033 c.c.

    La ripetizione dell'indebito va proposta nei confronti dell'effettivo accipiens delle somme indebitamente pagate.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare i fatti impeditivi della pretesa restitutoria, come il funzionamento del depuratore o la destinazione delle somme a lavori sull'impianto, grava sul convenuto.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato a sostegno della censura sulla valutazione del materiale probatorio e sulla ripartizione degli oneri probatori.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato a sostegno della censura sulla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo in relazione alle presunzioni e alla prova del mancato funzionamento dell'impianto.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione al diritto di difesa e alla ripartizione dell'onere probatorio.

  • art. 167, comma 2, c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo per sostenere che la prova delle attività di progettazione, realizzazione o completamento costituirebbe eccezione in senso stretto a carico del convenuto.

  • art. 335 c.p.c.

    Ha fondato la riunione obbligatoria delle impugnazioni avverso il medesimo provvedimento.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Citate le disposizioni sul rito camerale e sulla proposta del relatore.

  • art. 8-sexies d.l. 30 dicembre 2008, n. 208, conv. in L. 27 febbraio 2009, n. 13

    La quota di tariffa non è ripetibile quando risulta destinata ad attività di progettazione, realizzazione o completamento dell'impianto; tale circostanza integra però un fatto impeditivo da provare dal convenuto.

  • art. 156 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152

    Richiamato per descrivere il meccanismo di riscossione e riparto delle quote tariffarie tra i diversi soggetti del servizio.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato in relazione all'eventuale responsabilità della Regione nei casi analoghi di cooperazione nell'inadempimento del servizio di depurazione.

  • art. 346 c.p.c.

    Richiamato per affermare che nel giudizio di rinvio potranno essere esaminate eccezioni non riproposte, nei limiti di legge.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 346 c.p.c. per il regime delle questioni precluse.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicato per il contributo unificato aggiuntivo in caso di inammissibilità del ricorso incidentale.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nell'azione di ripetizione della quota tariffaria per il servizio di depurazione, il legittimato passivo è innanzitutto il soggetto che ha incassato la somma nell'ambito del rapporto di utenza, in quanto parte del contratto e accipiens dell'indebito.
  • La quota di depurazione, pur costituendo componente della tariffa del servizio idrico, segue la natura sinallagmatica del rapporto: se il servizio non è stato effettivamente reso, la richiesta di restituzione va rivolta a chi ha riscosso il corrispettivo.
  • In tema di ripetizione delle somme versate per depurazione acque, spetta al convenuto provare i fatti impeditivi della pretesa restitutoria, ossia il funzionamento dell'impianto nel periodo fatturato e, se invocata, la destinazione delle somme ad attività di progettazione, realizzazione o completamento dell'impianto.
  • Non grava sull'utente l'onere di dimostrare negativamente il mancato funzionamento del depuratore o la mancata esecuzione di lavori sull'impianto quando tali circostanze sono poste dalla legge o dalla difesa avversaria come fatti impeditivi del diritto alla ripetizione.
  • Il ricorso incidentale è inammissibile se proposto da parte non soccombente sul punto deciso, poiché manca in tal caso l'interesse ad impugnare.
  • La presenza di più profili di censura nello stesso motivo non determina di per sé inammissibilità, purché la doglianza sia intellegibile e consenta la separata valutazione delle questioni dedotte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoConto corrente
RamiProcesso civileObbligazioniBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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