Cassazione Civile, Ordinanza n. 35637/2023 del 20/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un operaio stagionale poi transitato presso un ente regionale, addetto ad attività forestali. Il giudice di merito aveva ritenuto che, avendo il lavoratore svolto per 87 giorni non continuativi nel 2010 mansioni di autista di mezzi antincendio riconducibili al 5° livello secondo il contratto integrativo regionale, egli avesse acquisito definitivamente il superiore inquadramento dal mese di ottobre 2010, in applicazione della clausola del C.C.N.L. privatistico che prevede il passaggio di qualifica dopo 40 giorni di mansioni superiori nell’anno solare. L’ente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha censurato la liquidazione delle spese di lite in favore del difensore antistatario del lavoratore, sostenendo che non vi fosse stata impugnazione sul capo delle spese del primo grado; con il secondo ha contestato l’errore di diritto della Corte territoriale per avere escluso l’applicabilità dell’art. 52 d.lgs. 165/2001 e per avere applicato integralmente la disciplina privatistica, con conseguente riconoscimento del diritto all’inquadramento superiore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ritenendo che il rapporto di lavoro del personale operaio dell’ente, pur regolato da un C.C.N.L. di diritto privato, resta un rapporto di lavoro pubblico privatizzato e soggiace quindi all’art. 52 d.lgs. 165/2001. Ne consegue che l’esercizio di fatto di mansioni superiori dà diritto solo alle corrispondenti differenze retributive per il periodo in cui le mansioni sono state effettivamente svolte, ma non determina l’acquisizione definitiva della qualifica superiore. Il primo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda attenendosi ai principi enunciati e regolare anche le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
richiamato nel primo motivo come norma violata in tema di tutela giurisdizionale e correlazione con il capo spese, ma il motivo è stato assorbito
richiamato nel primo motivo come norma violata in tema di giudicato, ma il motivo è stato assorbito
richiamato nel primo motivo per asserita ultrapetizione sulla liquidazione delle spese
richiamato nel primo motivo in relazione alla dichiarazione di antistatario del difensore e alla liquidazione delle spese
richiamato nel primo motivo per sostenere l’assenza di impugnazione sul capo spese
indicato come parametro di ricorso per cassazione nei due motivi
art. 375, secondo comma, c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamato per la trattazione camerale
richiamato per il rinvio alla motivazione di precedenti conformi
art. 2 lett. b) L. 25 febbraio 2010
richiamato nel secondo motivo quale disposizione rilevante per il regime del rapporto
ritenuto applicabile al rapporto di lavoro pubblico privatizzato, nonostante la disciplina collettiva privatistica
art. 52, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001
applicabile al personale dell’ente; l’esercizio di fatto di mansioni superiori consente solo il trattamento retributivo corrispondente, non l’acquisizione definitiva della qualifica superiore
art. 12, comma 3, L.R. Puglia n. 3 del 2010
considerato il fondamento normativo regionale del rapporto di lavoro del personale operaio dell’ente, con rinvio al C.C.N.L. privatistico
art. 11 del Contratto Integrativo Regionale
utilizzato dal giudice di merito per ricondurre le mansioni di autista di mezzi antincendio al 5° livello
art. 8 del C.C.N.L.
nel ragionamento della Corte territoriale prevedeva l’acquisizione della qualifica superiore dopo 40 giorni di mansioni superiori, ma tale meccanismo è stato ritenuto inapplicabile al rapporto pubblico privatizzato
Massime di principio
- La sottoposizione di un rapporto di lavoro con ente pubblico non economico a un contratto collettivo di diritto privato non esclude, di per sé, la natura pubblica privatizzata del rapporto, con conseguente applicazione delle regole generali del d.lgs. 165/2001 salvo espressa deroga legislativa.
- Nel lavoro pubblico privatizzato, lo svolgimento di fatto di mansioni superiori non comporta l’acquisizione automatica o definitiva della qualifica superiore, ma dà diritto soltanto al trattamento economico corrispondente per il periodo in cui tali mansioni sono state effettivamente svolte.
- La corretta qualificazione giuridica del rapporto e della disciplina applicabile è questione rilevabile dal giudice in base al principio iura novit curia quando la natura dell’ente derivi direttamente dalla legge.
- Quando è esclusa la modificazione definitiva del rapporto per effetto delle mansioni superiori, il lavoratore che chieda differenze retributive deve allegare e provare l’effettivo svolgimento delle mansioni superiori per l’intero periodo per il quale domanda il pagamento.
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