Cassazione Civile, Ordinanza n. 32475/2025 del 12/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato alla socia unica di una società estinta un avviso di accertamento per la sua responsabilità solidale, ai sensi dell'art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, per le imposte dovute dalla società per l'anno 2007, a seguito di un accertamento societario che aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi per la vendita di appartamenti. La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che mancasse il presupposto della propria responsabilità, poiché non aveva ricevuto beni sociali né in sede di assegnazione né in base al bilancio finale di liquidazione, e che l'Ufficio non aveva allegato né provato la percezione di somme nei due anni precedenti la liquidazione o durante la liquidazione stessa. Dinanzi alla Cassazione ha dedotto: nullità della sentenza per motivazione apparente; omesso esame del fatto decisivo dell'assenza di assegnazioni o riscossioni; violazione dell'art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 2697 c.c. per mancata prova, da parte del Fisco, della riscossione di somme in capo al socio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i tre motivi, affermando che, nelle società a ristretta base, la prova della riscossione di somme ai fini della responsabilità del socio per i debiti tributari della società estinta può essere desunta dalla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili accertati in capo alla società; in tale contesto, la distribuzione degli utili occulti si presume avvenuta nello stesso periodo d'imposta in cui essi sono stati conseguiti, salva prova contraria del contribuente. La CTR aveva dunque motivato in modo congruo e conforme ai principi di legittimità, valorizzando l'accertamento societario e la mancata prova contraria della socia. La Corte ha inoltre richiamato il giudicato formatosi tra le stesse parti sull'accertamento del maggiore reddito di capitale derivante dalla distribuzione degli utili extracontabili. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata attività difensiva dell'Agenzia delle entrate. È stato dato atto, infine, dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Per la responsabilità dei soci per i debiti tributari della società estinta, il Fisco può agire nei limiti del valore dei beni ricevuti in assegnazione; in società a ristretta base la prova della riscossione può essere tratta dalla presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, con possibilità per il contribuente di fornire prova contraria.
La percezione di somme dal bilancio finale di liquidazione integra una condizione dell'azione, attinente all'interesse ad agire, e non alla legittimazione passiva del socio.
art. 132, primo comma, n. 5, c.p.c.
La censura di motivazione apparente è infondata quando la sentenza di merito rende percepibile il ragionamento decisorio e si confronta con i punti decisivi della controversia.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro processuale richiamato per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
È il parametro processuale richiamato per denunciare l'omesso esame di fatti decisivi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro processuale richiamato per denunciare violazione di legge in relazione all'art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973 e all'art. 2697 c.c.
L'onere di provare la sussistenza del presupposto della riscossione, quando contestato, grava sul Fisco; tuttavia, nelle società a ristretta base la prova può essere fornita mediante presunzioni gravi, precise e concordanti della distribuzione degli utili occulti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nella responsabilità del socio per i debiti tributari di una società estinta, la percezione di beni o somme non deve necessariamente risultare da una prova documentale diretta, potendo il Fisco dimostrare il presupposto attraverso presunzioni fondate sulla ristrettezza della compagine sociale e sulla distribuzione di utili extracontabili.
- In una società a ristretta base, il dato della compagine ridotta può giustificare la presunzione che gli utili extra-contabili siano stati distribuiti ai soci; l'onere di fornire la prova contraria grava sul socio.
- Gli utili occulti, in mancanza di una deliberazione ufficiale di approvazione del bilancio, si presumono distribuiti nel medesimo periodo d'imposta in cui sono stati conseguiti, salvo prova contraria.
- Il presupposto della riscossione di somme da parte del socio, ai fini dell'azione del Fisco ex art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973, integra una condizione dell'azione relativa all'interesse ad agire e, se contestato, deve essere provato dall'Amministrazione anche mediante presunzioni.
- La deduzione di motivazione apparente è infondata quando la decisione di merito esplicita il percorso logico-giuridico seguito e si conforma ai principi consolidati della giurisprudenza di legittimità.
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