Cassazione Civile, Ordinanza n. 34890/2021 del 17/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il pagamento di compensi professionali relativi alla difesa penale prestata in favore del figlio del debitore, per l'attività svolta in appello e in cassazione. L'ingiunto ha proposto opposizione sostenendo, da un lato, di non essere personalmente obbligato al pagamento perché l'attività era stata resa nell'interesse del figlio; dall'altro, di avere già versato una somma onnicomprensiva e di aver pattuito verbalmente un tetto al compenso per il giudizio di cassazione. Il professionista ha anche richiesto in via riconvenzionale il pagamento di ulteriori compensi per l'attività svolta in primo grado. Il Tribunale ha rigettato l'opposizione; la Corte d'appello ha revocato il decreto in parte, riconoscendo solo una parte del credito e detraendo gli acconti versati, ritenendo che l'incarico professionale e il relativo diritto al compenso fossero unitari ma che il pagamento eseguito dovesse essere scomputato dal credito azionato in quel giudizio. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. per asserita inammissibilità dell'appello; 2) violazione dell'art. 1193 c.c. sostenendo che non fosse applicabile l'imputazione del pagamento perché esisteva un unico rapporto obbligatorio; 3) violazione degli artt. 1193 e 1195 c.c. per l'erronea imputazione operata dal creditore; 4) violazione dell'art. 2729 c.c. per l'uso improprio delle presunzioni; 5) violazione degli artt. 1193, 1195 e 2697 c.c. per aver posto a suo carico l'incertezza probatoria sull'imputazione. La Suprema Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'appello era specifico anche perché il primo giudice non aveva preso espressa posizione sulla questione del pagamento; ha inoltre riconosciuto corretta in diritto l'osservazione secondo cui l'incarico dell'avvocato è unitario e il compenso non è frazionabile per gradi del processo, con conseguente non pertinenza delle regole sull'imputazione del pagamento tra più debiti. Tuttavia ha confermato il risultato della sentenza impugnata, correggendone la motivazione: il pagamento parziale doveva comunque essere detratto dal credito dedotto in giudizio, poiché la pretesa riguardava l'unico credito professionale fatto valere in quel processo, e i motivi fondati sugli artt. 1193 e ss. c.c. erano quindi irrilevanti. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'avvocato. Ha escluso l'inammissibilità dell'appello del cliente e ha ritenuto infondati i motivi relativi all'imputazione del pagamento e all'onere della prova. Pur correggendo la motivazione della sentenza d'appello, ha confermato il risultato finale: il pagamento parziale effettuato dall'ingiunto era correttamente scomputato dal credito professionale azionato nel giudizio monitorio. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'appello è ammissibile se individua chiaramente i capi della sentenza impugnata, i punti contestati e le ragioni di dissenso, senza necessità di formule sacramentali o di un progetto alternativo di decisione.
Le regole sull'imputazione del pagamento presuppongono la coesistenza di più debiti; non operano quando il rapporto obbligatorio è unitario e il credito dedotto in giudizio è uno solo.
Le indicazioni contenute nella quietanza o nei documenti di pagamento non hanno rilievo decisivo quando non dimostrano un'effettiva imputazione a un diverso debito.
Le presunzioni possono essere utilizzate solo se gli elementi valorizzati sono gravi, precisi e concordanti; nel caso concreto le censure sulla presunzione sono state ritenute irrilevanti perché superate dalla qualificazione unitaria del credito.
La ripartizione dell'onere probatorio non è stata ritenuta decisiva, poiché il pagamento effettuato era comunque riferibile al credito unitario azionato nel giudizio.
L'inappellabilità prevista dalla norma non si applica alla controversia concernente compensi per attività professionale svolta in sede penale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
La domanda di liquidazione dei compensi dell'avvocato è attivabile dopo la decisione della causa o l'estinzione della procura, intesa come definizione dell'intero procedimento.
La prescrizione del diritto dell'avvocato al compenso decorre dall'esaurimento dell'affare per il quale l'incarico fu conferito.
La riforma della decisione consente al giudice dell'impugnazione di pronunciarsi anche sulla liquidazione delle spese del grado precedente.
Massime di principio
- L'appello è specifico e ammissibile quando, anche senza formule solenni, consente di comprendere con chiarezza quali parti della sentenza siano censurate e per quali ragioni la decisione di primo grado sia ritenuta erronea.
- Nelle prestazioni professionali giudiziali rese nel medesimo procedimento, anche se articolate in più gradi o fasi, il rapporto tra avvocato e cliente ai fini del compenso va considerato unitario; non si hanno più crediti autonomi solo perché l'attività si è svolta in diversi segmenti processuali.
- Le norme sull'imputazione del pagamento tra più debiti trovano applicazione solo se esistono effettivamente obbligazioni distinte verso il medesimo creditore; se il credito professionale azionato è uno solo, il pagamento parziale deve essere semplicemente imputato a quel credito.
- Quando il giudice di merito corregge il credito azionato detraendo gli acconti versati, la decisione è coerente se il pagamento risulta riferibile al medesimo rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, restando irrilevanti le doglianze che presuppongono la presenza di debiti plurimi.
- La liquidazione e la pretesa giudiziale dei compensi dell'avvocato seguono la logica dell'unitarietà dell'incarico: la conclusione del rapporto professionale coincide con la definizione dell'intero affare, non con la chiusura di singole fasi isolate del giudizio.
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