Cassazione Civile, Ordinanza n. 30665/2024 del 28/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da un’opposizione all’esecuzione proposta da una società contribuente avverso un’intimazione di pagamento emessa per crediti contributivi dell’INPS. Il tribunale aveva dichiarato prescritti i crediti; la corte d’appello, pur compensando le spese, aveva confermato la prescrizione quinquennale dei crediti previdenziali, ritenendo che la scadenza del termine per impugnare la cartella/avviso di addebito non producesse la conversione del termine breve in quello ordinario decennale. L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell’art. 20, comma 5 (ora 6), d.lgs. n. 112/1999 e dell’art. 1, comma 197, l. n. 145/2018, sostenendo che dal 1999, dopo l’iscrizione a ruolo, la prescrizione dei crediti previdenziali sarebbe decennale; in subordine ha dedotto che, per alcune cartelle, il termine quinquennale non era ancora decorso al 1° gennaio 2015. In via preliminare ha anche chiesto la parziale estinzione del giudizio per sgravio/discarico dei crediti di importo inferiore a 1.000 euro e la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, anzitutto, che per i crediti oggetto di sgravio era venuto meno l’interesse della ricorrente alla decisione, con conseguente cessazione parziale della materia del contendere. Quanto al resto, ha affermato che la questione era già stata risolta dalle Sezioni Unite: la scadenza del termine per impugnare l’atto di riscossione non determina la conversione della prescrizione breve in decennale ex art. 2953 c.c., ma solo l’irretrattabilità del credito; pertanto, per i contributi previdenziali soggetti a prescrizione quinquennale ex art. 3 l. n. 335/1995, continua ad applicarsi il termine breve anche nei confronti del concessionario della riscossione, salvo titolo giudiziale definitivo. Poiché il ricorso non offriva argomenti idonei a superare tale principio, il motivo è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 20, comma 5 (ora comma 6), d.lgs. n. 112 del 1999
Invocato dalla ricorrente a sostegno della tesi della prescrizione decennale dopo l’iscrizione a ruolo; la Corte non lo accoglie, richiamando il principio delle Sezioni Unite sulla mancata conversione del termine breve in decennale.
art. 1, comma 197, legge n. 145 del 2018
Richiamato dalla ricorrente quale ulteriore base normativa della pretesa decennale, ma ritenuto non idoneo a mutare l’orientamento già consolidato.
La Corte ribadisce che la scadenza del termine per impugnare l’atto di riscossione non comporta l’applicazione della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, salvo titolo giudiziale definitivo.
Per i contributi e premi dovuti agli enti previdenziali continua ad applicarsi la prescrizione più breve prevista dalla legge, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione.
Cass. S.U. n. 23397 del 2016
È il precedente decisivo richiamato come principio di diritto consolidato: l’irretrattabilità del credito per mancata impugnazione dell’atto non si traduce in conversione della prescrizione breve in decennale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata nel motivo di ricorso per dedurre la violazione di legge.
Base della declaratoria di inammissibilità del ricorso, perché il motivo contrastava con un principio di diritto già stabilmente affermato dalla Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La mancata impugnazione nel termine di un atto di riscossione mediante ruolo produce l’irretrattabilità del credito, ma non determina automaticamente la conversione della prescrizione breve in quella decennale ex art. 2953 c.c.; tale effetto si verifica solo in presenza di un titolo giudiziale definitivo.
- Per i crediti previdenziali soggetti a prescrizione quinquennale, il decorso del termine breve continua ad applicarsi anche dopo l’iscrizione a ruolo e nei confronti del soggetto incaricato della riscossione, salvo che sia intervenuto un titolo giudiziale passata in giudicato.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando si limita a riproporre una tesi già esaurientemente esclusa da un principio di diritto consolidato, senza offrire argomenti idonei a giustificarne il superamento.
- La sopravvenuta sgravio/discarico dei crediti oggetto di lite fa venir meno l’interesse alla decisione sulla relativa parte della controversia.
- La prescrizione dei crediti previdenziali non si trasforma in ordinaria decennale per il solo fatto dell’iscrizione a ruolo o della definitività dell’atto amministrativo non opposto.
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