Cassazione Civile, Ordinanza n. 24511/2023 del 11/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da una rettifica del valore in dogana di merci importate nel periodo 2010-2012 e dalla conseguente irrogazione di sanzioni. L'amministrazione doganale aveva contestato che, nel valore dichiarato all'importazione, non fossero stati inclusi i corrispettivi per royalties dovuti in relazione a un marchio di fabbrica. La CTP aveva accolto il ricorso della società importatrice/spedizioniere; la CTR aveva poi respinto l'appello dell'Ufficio ritenendo non provato che le royalties fossero una condizione della vendita e negando anche la responsabilità solidale del rappresentante indiretto. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione delle norme doganali e dei criteri ermeneutici contrattuali, sostenendo che le royalties dovessero essere incluse nel valore doganale perché costituivano condizione della vendita, anche alla luce del potere di controllo esercitato dal licenziante sulla produzione e sulla distribuzione; 2) violazione delle regole sull'onere della prova, lamentando che la CTR avesse errato nel ritenere non dimostrata la condizione di vendita; 3) violazione della disciplina sulla responsabilità del rappresentante indiretto, assumendo che lo spedizioniere rispondesse in solido per la dichiarazione doganale presentata e per la mancata corretta verifica dei dati; 4) violazione delle norme sulle sanzioni doganali e IVA, in quanto la CTR aveva annullato anche il relativo provvedimento.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbendo il secondo e il quarto. Ha ritenuto che la CTR non avesse correttamente applicato i criteri normativi e giurisprudenziali per stabilire quando le royalties vadano aggiunte al valore doganale, poiché si era limitata a escludere in astratto la condizione di vendita senza esaminare nel dettaglio le clausole del contratto di licenza e gli indicatori di un effettivo potere di controllo del licenziante sul produttore/fornitore. Ha inoltre ritenuto errata l'esclusione della responsabilità solidale del rappresentante indiretto, il quale è tenuto a verificare con diligenza professionale l'esattezza dei dati dichiarati e risponde dell'obbligazione doganale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 29 Reg. CE n. 2913/1992
richiamato insieme all'art. 32 per la determinazione del valore in dogana sulla base del valore di transazione
art. 32 Reg. CE n. 2913/1992
consente di aggiungere al prezzo effettivamente pagato o da pagare i corrispettivi e i diritti di licenza quando ricorrono i presupposti di specificità, riferibilità alle merci e condizione di vendita
art. 143 Reg. CE n. 2454/1993
richiamato per il concetto di legame tra le parti ai fini doganali
art. 157 Reg. CE n. 2454/1993
chiarisce quando i diritti di licenza concorrono alla formazione del valore doganale, se non già inclusi nel prezzo e se l'acquirente li deve versare come condizione della vendita
art. 159 Reg. CE n. 2454/1993
per i marchi di fabbrica, i diritti di licenza si aggiungono solo al ricorrere delle condizioni indicate dalla norma, tra cui la non libertà dell'acquirente di approvvigionarsi altrove
art. 160 Reg. CE n. 2454/1993
se il pagamento è dovuto a un terzo, la condizione di vendita si considera soddisfatta solo se il venditore o un soggetto a esso legato richiede il pagamento all'acquirente
art. 201 Reg. CE n. 2913/1992
la Corte ribadisce la responsabilità del rappresentante indiretto per l'obbligazione doganale derivante dalla dichiarazione presentata
art. 199 Reg. CE n. 2454/1993
il dichiarante assume responsabilità circa esattezza delle indicazioni, autenticità dei documenti e osservanza degli obblighi connessi al vincolo delle merci importate
richiamato nel motivo sulla prova presuntiva e sull'onere di dimostrare la condizione di vendita
richiamato nel motivo sulla prova per presunzioni in tema di royalties e condizioni di vendita
richiamato per contestare l'apprezzamento probatorio della CTR
richiamato per l'interpretazione delle clausole del contratto di licenza
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge
evocato nel ragionamento della CTR e richiamato in sentenza come parametro del potere di interdizione del licenziante
art. 303 d.P.R. n. 43 del 1973
richiamato nel quarto motivo in tema di sanzioni doganali
art. 70 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato nel quarto motivo in tema di riflessi IVA e sanzioni
richiamato per affermare la diligenza qualificata del rappresentante indiretto
art. 4 C.D.C.
richiamato insieme agli artt. 5 e 201 C.D.C. per la disciplina del dichiarante/rappresentante
art. 5 C.D.C.
richiamato insieme agli artt. 4 e 201 C.D.C. per la disciplina del dichiarante/rappresentante
Massime di principio
- Nel valore in dogana vanno inclusi i diritti di licenza non già compresi nel prezzo solo se sono specificamente riferiti alle merci da valutare e sono dovuti come condizione della vendita.
- La nozione di "condizione di vendita" non richiede una clausola espressa: occorre verificare se, in concreto, il venditore o una persona a esso legata non sarebbe disposto a vendere senza il pagamento delle royalties.
- Quando il beneficiario delle royalties è diverso dal venditore, il pagamento integra condizione di vendita solo se emerge un legame tale da consentire al licenziante un controllo, diretto o indiretto, sul venditore o sull'acquirente, anche attraverso poteri di orientamento di fatto o di diritto.
- La verifica del legame e del controllo deve essere condotta esaminando le clausole contrattuali e gli indicatori concreti elaborati dalla giurisprudenza e dai commenti interpretativi doganali, senza limitarsi a qualificazioni astratte o al solo controllo di qualità.
- Il rappresentante indiretto che presenta la dichiarazione doganale risponde solidalmente dell'obbligazione doganale e deve controllare con diligenza professionale l'esattezza dei dati dichiarati, non potendo sottrarsi alla responsabilità per la sola mancata conoscenza soggettiva dell'obbligo di royalties.
- Se il primo motivo di ricorso investe correttamente la sussunzione dei fatti nella norma, l'errore del giudice di merito nella definizione della condizione di vendita travolge anche le conseguenze sulla rettifica del valore e, in via assorbita, sui profili sanzionatori.
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